Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24384 del 09/09/2021
Cassazione civile sez. II, 09/09/2021, (ud. 12/05/2021, dep. 09/09/2021), n.24384
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –
Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –
Dott. GIANNACCARI Rosanna – Consigliere –
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. VARRONE Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 21052-2017 proposto da:
C.I., rappresentato e difeso dall’Avvocato DONATO IVO TIRI,
per procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
P.S., M.L., e PU.VE., rappresentati e
difesi, anche disgiuntamente, dall’Avvocato ROSARIO BELLASIO e
dall’Avvocato FLAVIO RONDININI, per procura speciale in calce al
controricorso;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 151/2018 della CORTE D’APPELLO DI GENOVA,
depositata il 7/2/2017;
udita la relazione della causa svolta nell’adunanza non partecipata
del 12/5/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DONGIACOMO;
Fatto
RILEVATO
che:
– il ricorrente, con atto reso in data 26/6/2019 e depositato il 27/6/2019, sottoscritto dal suo difensore munito di procura speciale, ha dichiarato di rinunciare al ricorso;
– tale attore reca il visto dell’avv. Flavio Rondinini, difensore dei controricorrenti, i quali, a loro volta, con memoria del 7/4/2021, hanno chiesto di dichiarare l’estinzione del procedimento e l’integrale compensazione delle spese di lite;
considerato che la rinuncia al ricorso comporta l’estinzione del giudizio di cassazione e che, a fronte dell’adesione delle relative controparti, la condanna alle spese non è pronunciata (art. 391 c.p.c., comma 4).
P.Q.M.
la Corte così provvede: dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile, il 12 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 9 settembre 2021