Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2990 del 06/09/2021

Cassazione civile sez. VI, 06/09/2021, (ud. 31/03/2021, dep. 06/09/2021), n.23990

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –

Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 16491-2020 proposto da:

I.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ERCOLE BOMBELLI

29/B, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO VERRASTRO,

rappresentato e difeso dall’avvocato PAOLO QUADRUCCIO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– resistente –

contro

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE

INTERNAZIONALE DI BOLOGNA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 3401/2019 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 02/12/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 31/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARINA

MELONI.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte di Appello di Bologna con sentenza in data 2/12/2019, ha confermato il provvedimento di rigetto pronunciato dal Tribunale di Bologna in ordine alle istanze avanzate da I.A. nato in (OMISSIS), volte, in via gradata, ad ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato, del diritto alla protezione sussidiaria ed il riconoscimento del diritto alla protezione umanitaria.

Il richiedente asilo proveniente dal Pakistan aveva riferito alla Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di essere fuggito dal proprio paese a causa di minacce di morte sorte dopo il suo tentativo di abbandonare il gruppo estremista dell’ATI di cui era entrato a fare parte. Avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese.

Con il primo motivo di ricorso il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 ed artt. 5 e 6 per aver ritenuto non credibile il ricorrente e D.Lgs. 25 del 2008, art. 8,3 e 27 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente denuncia omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio perché la Corte ha omesso di valutare i fatti da lui narrati e le doglianze di merito in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1988, art. 5, comma 6 riguardo alla mancata concessione della protezione per motivi umanitari, omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio perché la Corte ha omesso di valutare l’avvenuta integrazione del ricorrente in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.

Il ricorrente ha allegato di avere dedotto nei due gradi di merito una serie di elementi rilevanti ai fini del giudizio di integrazione in Italia e comparazione (ne ha elencato tredici, dettagliati, con l’indicazione dell’epoca, dei luoghi, delle associazioni e dei servizi sanitari con i quali ha collaborato, diventando anche socio dell’Associazione “(OMISSIS)”, per l’assistenza ai bambini ricoverati nel reparto di neuropsichiatria infantile). La considerazione di tali fatti è stata del tutto omessa dalla Corte d’appello, che si limita a di “semplice rispetto delle regole del vivere civile all’interno di un Paese diverso dal proprio”.

Ritenuto pertanto appare opportuno rinviare a nuovo ruolo in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite sulla questione dell’integrazione per la quale vi è stata rimessione alle S.U., con ordinanza del 11 dicembre 2020, n. 28316.

PQM

Rinvia a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1/sesta sezione della Corte di Cassazione, il 31 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 6 settembre 2021

 

 

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