Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23817 del 02/09/2021

Cassazione civile sez. lav., 02/09/2021, (ud. 25/11/2020, dep. 02/09/2021), n.23817

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BALESTRIERI Federico – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14538-2016 proposto da:

ATAC S.P.A. – AZIENDA PER LA MOBILITA’ DI ROMA CAPITALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA DEI ROGAZIONISTI 16, presso lo studio dell’avvocato

STEFANO BIBBOLINO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

M.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE PASTEUR,

5, presso lo studio dell’avvocato ROSALBA MELI, che lo rappresenta e

difende;

– controricorrente –

Avverso la sentenza n. 7347/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 14/12/2015 R.G.N. 8476/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/11/2020 dal Consigliere Dott. ROSA ARIENZO;

il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CIMMINO

ALESSANDRO, ha depositato conclusioni scritte.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. con sentenza del 14.12.2015, la Corte d’appello di Roma, in parziale accoglimento del ricorso di M.M. ed in riforma della sentenza appellata, dichiarava la sussistenza, tra il predetto e la s.p.a. ATAC, di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a far data dal 15.1.2009 ed ancora in corso, con diritto dell’appellante all’inquadramento nel profilo 205, coordinatore di ufficio, area professionale II operativa, ed ordinava il ripristino della sua funzionalità, condannando l’appellata società al pagamento, in favore del lavoratore, di cinque mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto. Con l’indicata sentenza veniva, altresì, disposta la condanna dell’appellata anche al pagamento delle reclamate differenze retributive, per un ammontare di Euro 15.835,70 oltre accessori dalla maturazione dei singoli crediti al saldo;

2. la Corte distrettuale osservava come il rapporto di lavoro si era svolto in difformità rispetto al sinallagma contrattuale, con inserimento del M., con il quale la società aveva stipulato un contratto formativo avente ad oggetto l’espletamento di pratiche amministrative, nel contesto organizzativo aziendale ed utilizzazione del predetto nel ciclo produttivo al di là del termine previsto per lo stage e con adibizione ad un settore ove la società si era avvalsa delle elevate conoscenze del lavoratore nel campo dei sistemi informatici, con utilizzazione anche di una piattaforma ACCESS diversa da quella normalmente utilizzata in azienda;

3. di tale decisione domanda la cassazione l’ATAC, affidando l’impugnazione a tre motivi, cui resiste il M., con controricorso;

4. il Procuratore Generale ha fatto pervenire le sue conclusioni per iscritto ai sensi dell’art. 380 bis. 1 c.p.c. e l’ATAC s.p.a. ha depositato memoria ai sensi del medesimo articolo.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. con il primo motivo, la società denunzia violazione o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., con riferimento all’asserita sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, osservando che le argomentazioni sulle quali si basa la pronuncia siano contrastanti con i principi sull’onere della prova, in quanto è stata sottovalutata la mancanza di alcuni elementi, quali il potere disciplinare, i vincoli di orario e di presenza, nonché la circostanza che il M. fosse esperto di procedure diverse da quelle lavorate dall’ATAC, in base a quanto emerso nel corso del giudizio di primo grado, ciò che doveva indurre a ritenere che il lavoratore non poteva essere considerato inserito a pieno titolo nel ciclo produttivo dell’azienda;

2. con il secondo motivo, la ricorrente lamenta l’omesso esame di questioni decisive per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, con riferimento all’applicazione della L. n. 133 del 2008, art. 18, comma 2 bis, e successive modifiche riguardanti le assunzioni di personale da parte delle società a partecipazione pubblica totale o di controllo, titolari di affidamenti diretti di servizi pubblici locali senza gara; ciò lamenta in relazione alla posizione dell’ATAC s.p.a. (così testualmente nella rubrica del motivo), assumendo che il giudice del gravame abbia totalmente omesso di pronunciarsi sulle eccezioni proposte in via subordinata dalla difesa dell’ATAC nella memoria difensiva, eccezioni trascritte con riferimento alla riproposizione, ai sensi dell’art. 346 c.p.c., delle eccezioni asseritamente già proposte e ritenute assorbite dal primo giudice;

3. con il terzo motivo, la società si duole dell’omesso esame di questioni decisive per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, con riferimento all’applicazione dell’art. 18, comma 2 bis, legge menzionata ed al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 35 che subordina la costituzione di un rapporto di lavoro con la P.A. al superamento di una procedura concorsuale ad evidenza pubblica, ciò in relazione alla specifica posizione dell’ATAC s.p.a.;

4. i rilievi avanzati nel primo motivo sono inammissibili perché in realtà sono collegati all’assunto che vi sia stato malgoverno delle prove, censurato attraverso l’improprio richiamo alla violazione dell’art. 2697 c.c. e artt. 115 e 116 c.p.c., che non trovano spazio applicativo in relazione alla situazione quale prospettata nel motivo;

4.1. la dedotta violazione delle norme indicate non è pertinente, in quanto i rilievi mossi investono nella sostanza la valutazione delle prove e degli elementi posti a base della decisione, ciò che ne rende evidente l’inammissibilità in questa sede anche con riferimento alla dedotta violazione delle norme sostanziali e procedurali richiamate, atteso che un’autonoma questione di malgoverno degli artt. 2697 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c. può porsi solo allorché il ricorrente alleghi che il giudice di merito: – abbia invertito gli oneri probatori – abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti ovvero disposte d’ufficio al di fuori o al di là dei limiti in cui ciò è consentito dalla legge; – abbia fatto ricorso alla propria scienza privata ovvero ritenuto necessitanti di prova fatti dati per pacifici; – abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova che invece siano soggetti a valutazione (cfr., da ultimo, Cass. 30.9.2020 n. 20867; Cass. 17.1.2019 n. 1229, Cass. 27.12.2016 n. 27000);

4.2. in realtà, nessuna di tali situazioni è rappresentata nel motivo anzidetto, per cui le relative doglianze sono inammissibili, in quanto tendono nella sostanza ad una valutazione della prova in termini contrappositivi rispetto a quella compiuta dal giudice del gravame, senza considerare che la qualificazione giuridica del rapporto di lavoro è censurabile in sede di legittimità soltanto limitatamente alla scelta dei parametri normativi di individuazione della natura subordinata o autonoma del rapporto, mentre l’accertamento degli elementi, che rivelino l’effettiva presenza del parametro stesso nel caso concreto attraverso la valutazione delle risultanze processuali e che sono idonei a ricondurre le prestazioni ad uno dei modelli, costituisce apprezzamento di fatto che, se immune da vizi giuridici e adeguatamente motivato, resta insindacabile in Cassazione (v. Cass. 27 luglio 2007, n. 16681; Cass. 23 giugno 2014, n. 14160);

5. il secondo ed il terzo motivo vanno trattati congiuntamente per l’evidente connessione delle questioni che ne costituiscono l’oggetto;

5.1. va osservato che il giudice di secondo grado ha rilevato che l’allegazione contenuta nel punto 12 della domanda di cui al ricorso introduttivo circa la mancanza del progetto formativo nello stage non tendeva di per sé alla domanda di accertamento della conversione in virtù della suddetta mancanza – del rapporto in uno di lavoro subordinato a tempo indeterminato, bensì era volta a rafforzare la tesi della diversità del concreto svolgersi della relazione tra le parti dal modello legale di tirocinio. In tal modo veniva inquadrata la causa petendi e, rispetto a tale affermazione della Corte distrettuale, entrambi i motivi, al di là della formulazione della relativa rubrica, tendono nella sostanza a sottolineare che la questione in diritto che la Corte distrettuale doveva, invece, comunque risolvere (ossia che potesse o meno anche solo essere dichiarata, per effetto di una diversa configurazione giuridica, la sussistenza di un rapporto di natura subordinata con l’ATAC s.p.a.) non poteva che presupporre l’esame della natura giuridica della società appellata, ciò che aveva costituito pacificamente oggetto di discussione tra le parti, come dimostrato indirettamente dall’avere il giudice del gravame ritenuto di potere ometterne l’esame in ragione della precisata finalità della domanda di accertamento del M.;

5.2. la giurisprudenza di legittimità (Cass. 29/10/2018, n. 27415) ha chiarito come l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, abbia introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). (cfr. Cass. Sez. U., 07/04/2014, n. 8053);

5.3. costituisce, pertanto, un “fatto”, agli effetti dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non una “questione” o un “punto”, ma un vero e proprio “fatto”, in senso storico e normativo, un preciso accadimento ovvero una precisa circostanza naturalistica, un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante (Cass. Sez. 1, 04/04/2014, n. 7983; Cass. Sez. 1, 08/09/2016, n. 17761; Cass. Sez. 5, 13/12/2017, n. 29883; Cass. Sez. 5, 08/10/2014, n. 21152; Cass. Sez. U., 23/03/2015, n. 5745; Cass. Sez. 1, 05/03/2014, n. 5133); non costituiscono, viceversa, “fatti”, il cui omesso esame possa cagionare il vizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5: le argomentazioni o deduzioni difensive (Cass. Sez. 2, 14/06/2017, n. 14802; Cass. Sez. 5, 08/10/2014, n. 21152); gli elementi istruttori; una moltitudine di fatti e circostanze, o il “vario insieme dei materiali di causa” (Cass. Sez. L, 21/10/2015, n. 21439);

5.4. nessuna delle omissioni dedotte, quand’anche possa ritenersi che ciascuna di esse sia da riferire alla posizione (natura giuridica) dell’ATAC, consente di ritenere che le stesse si riferiscano ad un “fatto” secondo l’accezione ricavabile dalla menzionata giurisprudenza di questa Corte, che ne ha delineato il significato ed i contorni;

5.5. deve, allora, ritenersi che anche il secondo ed il terzo motivo siano connotati da inammissibilità, e ciò ancor più per la mancanza di ogni censura specificamente ed idoneamente rivolta a contestare l’affermazione della Corte distrettuale secondo cui la domanda del M. non era tesa all’accertamento della conversione, ciò che rendeva non necessario, per la stessa Corte, affrontare la questione, asseritamente proposta dalla società, dell’impossibilità di configurare un rapporto di lavoro subordinato con l’ATAC in ragione della sua natura di “società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo”;

6. alla stregua delle svolte osservazioni, deve pervenirsi alla declaratoria di inammissibilità complessiva del ricorso;

7. le spese del presente giudizio seguono la soccombenza della ricorrente e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo;

8. essendo stato il ricorso proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti per l’applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, presupposti che ricorrono anche in ipotesi di declaratoria di inammissibilità del ricorso (cfr. Cass., Sez. Un., n. 22035/2014)

P.Q.M.

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso. Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 200,00 per esborsi, Euro 5250,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge, nonché al rimborso delle spese generali in misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. n. 30 maggio 2002 art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del citato D.P.R., art. 13, comma 1 bis ove dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 15 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 2 settembre 2021

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