Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23818 del 02/09/2021
Cassazione civile sez. lav., 02/09/2021, (ud. 25/11/2020, dep. 02/09/2021), n.23818
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BALESTRIERI Federico – Presidente –
Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –
Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –
Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –
Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 18652-2016 proposto da:
RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A., in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, LARGO
LEOPOLDO FREGOLI 8, presso lo studio dell’avvocato ROSARIO SALONIA,
che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
C.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE ANGELICO 35,
presso lo STUDIO D’AMATI, rappresentato e difeso dagli avvocati
GIOVANNI NICOLA D’AMATI, e CLAUDIA COSTANTINI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 328/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 01/02/2016 R.G.N. 327/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
25/11/2020 dal Consigliere Dott. ROSA ARIENZO.
Fatto
RILEVATO
CHE:
1. la Corte di appello di Roma, con sentenza del 1.2.2016, in riforma della decisione del Tribunale della stessa sede – che aveva rigettato il ricorso proposto da C.M., inteso al riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alle dipendenze della spa Rai, quanto al periodo successivo al verbale di conciliazione del 27.2.2003 – riconosceva la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e la qualifica di programmista regista di 4 livello, classe retributiva 4, con condanna della società al pagamento delle retribuzioni maturate a decorrere dal 4.3.2003 sino al 30.6.2006;
2. di tale decisione ha domandato la cassazione la società, affidando l’impugnazione a cinque motivi, cui ha resistito l’intimato, con controricorso e le parti hanno depositato memorie ex art. 380 bis 1 c.p.c.
Diritto
CONSIDERATO
CHE:
3. è stato depositato dalle parti verbale di conciliazione in sede sindacale (Unindustria di Roma) sottoscritto dalle stesse il 21.7.2020 ed i difensori hanno presentato istanza congiunta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere;
4. dal suddetto verbale di conciliazione, debitamente sottoscritto dal lavoratore interessato e dal rappresentante della società, risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo concernente anche la controversia de qua, dandosi atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge;
5. tale verbale di conciliazione si appalesa idoneo a dimostrare l’intervenuta cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo;
6. in tal senso va emessa la corrispondente declaratoria;
7. le spese vanno compensate in ragione della presentazione di istanza congiunta delle parti che inducono a ritenere regolate anche le spese in tali termini;
8. non sussistono i presupposti per l’applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, pure applicabile ratione temporis, stante il tenore della decisione.
PQM
la Corte dichiara la cessazione della materia del contendere e compensa tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Roma, il 25 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 2 settembre 2021