Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23749 del 02/09/2021

Cassazione civile sez. I, 02/09/2021, (ud. 11/09/2020, dep. 02/09/2021), n.23749

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. VANNUCCI Marco – rel. Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 35153/2018 proposto da:

B.E., elettivamente domiciliato in Roma, Via Crescenzio, n.

74, presso lo studio dell’avvocato Letizia Lombardi, rappresentato e

difeso dall’avvocato Luana Garzia per procura speciale alla lite

estesa in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore e

Prefettura di Siena, in persona del Prefetto pro tempore;

– intimati –

avverso il decreto del Giudice di Pace di Siena, depositato il 30

ottobre 2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di

consiglio del 11 settembre 2020 dal relatore Dott. Marco Vannucci.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con decreto emesso il 30 ottobre 2018 il Giudice di Pace di Siena convalidò il decreto emesso dal Prefetto di Siena il 3 aprile 2018 dispositivo dell’espulsione dal territorio dello Stato di B.E. (di nazionalità kosovara) e il conseguente provvedimento del Questore di Siena in pari data, dispositivo dell’ordine dato all’espulso di lasciare il territorio dello Stato entro sette giorni dalla data di notifica del decreto.

1.1. La motivazione può così sintetizzarsi: il provvedimento impugnato è privo di vizi che ne possano inficiare la validità, tenuto conto che risulta sottoscritto da funzionario delegato dal Prefetto (presunzione di legittimità di tale atto amministrativo), con la conseguenza che è l’espulso ha l’onere di provare l’insussistenza della delega; dal contenuto della documentazione medica allegata al fascicolo non si evincono condizioni di salute della persona di gravità tale da metterne in pericolo la vita ovvero necessità di eseguire “gravi interventi chirurgici al momento non diagnosticati”; dal contenuto delle dichiarazioni dei testimoni escussi, non risulta che lo straniero “abbia prospettive effettive di lavoro” e neppure “condizioni adeguate tese a permettere al medesimo una vita autonoma”.

2. Per la cassazione di tale ordinanza, B. ha proposto ricorso affidato a due motivi.

3. Gli intimati Ministero dell’Interno e Prefettura di Siena non hanno svolto attività difensiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente denunzia la violazione o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., nonché del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2, (di seguito indicato come “t.u. immigrazione”), in quanto: il citato art. 13, comma 2, del t.u. immigrazione individua nel Prefetto l’autorità titolare del potere di adozione di un decreto di espulsione dal territorio dello Stato, senza limitarsi a prevedere una generica indicazione dell’ufficio competente (la Prefettura); in caso di impedimento, assenza o temporanea vacanza del titolare dell’ufficio, il soggetto legittimato a esercitarne in via sostitutiva generale (cioè senza specifica delega) il potere a lui attribuito e a compiere i relativi atti è il Viceprefetto con funzioni vicarie; il decreto di espulsione di esso ricorrente dal territorio dello Sato venne invece sottoscritto, per il Prefetto di Siena, da funzionario delegato; manca la prova del conferimento della delega al funzionario sottoscrittore dell’atto; tale prova deve essere data dall’amministrazione in applicazione del principio di vicinanza della prova “riconducibile all’art. 24 Cost.”.

2. Il motivo è infondato.

Va rilevato come la contestazione del ricorrente in relazione alla inesistenza del provvedimento impugnato per omessa sottoscrizione dell’Autorità competente e alla violazione dei principi in materia di ripartizione dell’onere della prova, non trova conforto nella giurisprudenza di legittimità; di segno opposto alla tesi sopra riassunta.

Con riferimento all’art. 13, comma 2, del t.u. immigrazione (“l’espulsione è disposta dal prefetto”), Cass. n. 19689 del 2017, dopo avere rammentato la sua costante giurisprudenza (Cass. n. 7698 del 2009; Cass. n. 15190 del 2015): ha affermato che “la previsione di tre distinte figure professionali della carriera prefettizia (prefetto, viceprefetto vicario e viceprefetto aggiunto), ciascuna titolare di proprie attribuzioni, non esclude la facoltà di delega al compimento di singoli atti, rientranti nelle attribuzioni del delegante, al funzionario delegato mentre è del tutto irrilevante che tale funzione non sia ricompresa nelle attribuzioni propri del delegato”; ha ritenuto poi illegittimo e annullabile il decreto di espulsione emesso dal viceprefetto aggiunto senza delega del prefetto.

Per le stesse ragioni Cass. n. 28330 del 2017 ha successivamente affermato la legittimità del provvedimento di espulsione dello straniero reso dal vice prefetto aggiunto a ciò delegato dal vice prefetto vicario.

Dunque, l’atto amministrativo, quale il decreto di espulsione, risulta essere un atto delegabile dal Prefetto.

Nel caso in esame, pacifico è che il decreto di espulsione dal territorio dello Stato venne adottato per il Prefetto da funzionario al compimento di tale atto delegato.

L’argomentazione del ricorrente, secondo cui, in virtù del contemperamento tra il principio generale dell’art. 2697 c.c. (per cui chi agisce in giudizio deve dare prova dei fatti costitutivi della propria pretesa) e il principio, riconducibile all’art. 24 Cost., della vicinanza della prova, spetterebbe alla pubblica amministrazione dare la prova positiva della avvenuta delega una volta contestata dal ricorrente, è però smentita dalla giurisprudenza di legittimità, le cui conclusioni sono in questa sede da confermare.

E’ stato infatti più volte affermato che “l’opponente ad ordinanza-ingiunzione di pagamento di somme a titolo di sanzione amministrativa, il quale ne deduca l’illegittimità per insussistenza della delega di firma in capo al funzionario che, in sostituzione del prefetto o del vice-prefetto vicario, ha emesso il provvedimento, ha l’onere di provare detto fatto negativo; sicché, ove non riesca a procurarsi la pertinente relativa attestazione da parte dell’Amministrazione, il ricorrente è tenuto comunque a sollecitare il giudice ad acquisire informazioni ex art. 213 c.p.c. ovvero ad avvalersi dei poteri istruttori di cui al L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 6, presso l’Amministrazione medesima, la quale non può esimersi dalla relativa risposta, con l’ulteriore conseguenza che, se l’opponente rimanga del tutto inerte processualmente, la presunzione di legittimità che assiste il provvedimento sanzionatorio non può reputarsi superata” (così: Cass. n. 23072 del 2016; Cass. n. 20972 del 2018).

3. Con il secondo motivo di censura il ricorrente si duole della violazione o falsa applicazione dell’art. 32 Cost. e dell’art. 35, comma 3, del t.u. immigrazione, in quanto: contrariamente a quanto affermato dal provvedimento impugnato esso ricorrente non ha mai dichiarato di essere in pericolo di morte al fine di ottenere l’accoglimento del ricorso, avendo invece prospettato e dimostrato un quadro clinico attestante una grave patologia in corso, tale da giustificare il divieto di espulsione per motivi di salute; essendo affetto, come documentato nel ricorso introduttivo del giudizio di merito, da cardiomiopatia ipocinetica dilatativa, dal decorso potenzialmente ingravescente che lo costringe dal 2016 a seguire una cura farmacologica ed a sottoporsi a controlli periodici di monitoraggio.

Alla luce di ciò, la sua espulsione dal territorio nazionale produrrebbe un grave vulnus al diritto di salute, garantito dall’art. 32 Cost., a nulla rilevando che egli non sia “in pericolo di morte”.

4. Anche tale censura è infondata.

Infatti, l’argomentazione utilizzata dal Giudice di Pace ai fini della convalida del provvedimento di espulsione emesso nei suoi confronti in merito alle condizioni di salute, non risulta integrare una violazione dell’art. 32 Cost., che tutela il diritto alla salute, ne del D.Lgs. n. 268 del 1998, art. 35, comma 3, il quale prevede che “Ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, non in regola con le norme relative all’ingresso ed al soggiorno, sono assicurate, nei presidi pubblici ed accreditati, le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia ed infortunio e sono estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva. Sono, in particolare garantiti: a) Da tutela sociale della gravidanza e della maternità, a parità di trattamento con le cittadine italiane, ai sensi della L. 29 luglio 1975, n. 405, e della L. 22 maggio 1978, n. 194, e del decreto 6 marzo 1995 del Ministro della sanità, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 1995, a parità di trattamento con i cittadini italiani; b) la tutela della salute del minore in esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della L. 27 maggio 1991, n. 176; c) le vaccinazioni secondo la normativa e nell’ambito di interventi di campagne di prevenzione collettiva autorizzati dalle regioni; d) gli interventi di profilassi internazionale; e) la profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie infettive ed eventualmente bonifica dei relativi focolai.”

In tal caso, la normativa specifica prevede, in conformità con quanto disposto dalla Costituzione, che a tutti, anche agli stranieri non iscritti al Servizio sanitario nazionale, sia garantito tutto ciò che è necessario al fine di tutelare la salute, come diritto dell’individuo e interesse della collettività.

Questa Corte ha più volte ribadito la necessità di tutelare il diritto alla salute dello straniero come diritto fondamentale dello straniero che comunque si trovi nel territorio nazionale, precisando che la garanzia di tale diritto “impedisce l’espulsione nei confronti di colui che dall’immediata esecuzione del provvedimento potrebbe subire un irreparabile pregiudizio, dovendo tale garanzia comprendere non solo le prestazioni di pronto soccorso e di medicina d’urgenza, ma anche tutte le altre prestazioni essenziali per la vita” (così Cass. n. 13252 del 2016).

In tale ordine di concetti, la motivazione sul punto del decreto impugnato (per come sopra sintetizzata) è in questa sede incensurabile, avendo escluso che la patologia da cui è affetto il ricorrente sia di gravità tale da metterne in pericolo la vita e che per la sua cura siano necessari, oltre l’assunzione di farmaci prescritti, specifici interventi medici diversi dai periodici controlli.

5. Il ricorso va, dunque, rigettato e non vi è obbligo di pronuncia sulle spese relative al giudizio di legittimità non avendo le parti intimate svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 11 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 settembre 2021

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