Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23348 del 24/08/2021

Cassazione civile sez. II, 24/08/2021, (ud. 07/10/2020, dep. 24/08/2021), n.23348

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23952-2019 proposto da:

K.M., elettivamente domiciliato in ROMA, V. CONCILIAZIONE

44, presso lo studio dell’avvocato SARA VINCENZI, rappresentato e

difeso dagli avvocati ALESSIO MARIA MUCCI, MARIO GALANTE, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1417/2019 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 24/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/10/2020 dal Consigliere Dott. ANTONELLO COSENTINO.

 

Fatto

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DITLA DECISIONI

Il sig. K.M. ha proposto ricorso, sulla scorta di quattro motivi, per la cassazione della sentenza della corte d’appello di Bari che, confermando la decisione del tribunale della stessa città, ha rigettato la sua domanda di protezione internazionale, altresì revocando la sua ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

La corte d’appello, nel rigettare il gravame del sig. K., osserva che la narrazione fatta dall’appellante e’, nella sua struttura essenziale, implausibile e connotata da estrema genericità e vaghezza. Egli afferma di essere nato a (OMISSIS) nel (OMISSIS), di essere andato a soli dodici anni a Kavi presso uno zio per lavorare come contadino, di essere successivamente tornato in un luogo vicino (OMISSIS), Kadji, per aiutare il padre nella sua drogheria, di essere stato rapito da dei ribelli che gli contestavano che quanto vendeva tosse proibito dall’islam, di essere riuscito a fuggire prima in Algeria, poi in Libia, dove asserisce di essere stato arrestato per un anno e mezzo senza conoscere le ragioni dell’incarcerazione e infine di essere arrivato in Italia. Ad avviso della corte, nel racconto dell’appellante vi sono varie incongruenze e imprecisioni: egli afferma di essere originari di (OMISSIS), eppure conosce solo la lingua bambara, parlata nella zona sud ovest del (OMISSIS), non riesce a descrivere la città di (OMISSIS), pur essendone originario; non è in grado di circostanziare le modalità della fuga, limitandosi ad alludere ad una distrazione dei malviventi che lo avevano rapito; non conosce le ragioni per le quali era stato rapito dai ribelli: afferma di non saper leggere né scrivere, eppure asserisce di aver rilevato la data del rapimento dal suo orologio con datario. Rileva ancora la corte che, nell’area dalla quale presumibilmente origina il ricorrente, l’estremo sud-ovest del (OMISSIS), le fonti internazionali attestano l’assenza di un conflitto armato e di una situazione di violenza generalizzata, tale da giustificare l’accoglimento della richiesta di protezione sussidiaria. Respinge, infine, la richiesta di protezione umanitaria, mancando elementi idonei a suffragarla e mancando la prova dell’integrazione del sig. K. nel contesto nazionale.

Con il primo motivo di ricorso, riferito all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 il sig. K. deduce la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 con riferimento alla credibilità della vicenda personale narrata dal richiedente, nonché la motivazione apparente. Parte ricorrente osserva che gli articoli citati richiedono, il primo, ai fini della valutazione di credibilità delle dichiarazioni del cittadino straniero, di tener conto dello sforzo ragionevole fatto dall’istante per circostanziare la domanda, della non contraddittorietà delle dichiarazioni rese sulla situazione del Paese di provenienza, della tempestività e attendibilità intrinseca della domanda; il secondo impone al giudice un dovere di cooperazione istruttoria nell’esame delle domande di protezione internazionale. Riportando ampi stralci delle dichiarazioni rese alla Commissione territoriale per il Riconoscimento della Protezione internazionale, il ricorrente cerca di dimostrare che il quadro emergente dalle sue dichiarazioni è connotato da sufficiente coerenza e attendibilità, avendo questi compiuto, nei limiti delle difficoltà comunicative, dell’analfabetismo e della giovane età, Ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda con un certo grado di verosimiglianza. Al contrario la motivazione della sentenza della corte d’appello appare carente e/o contraddittoria, specie con riguardo alla situazione del Paese di provenienza del ricorrente, essendo il (OMISSIS) uno tra i paesi più poveri al mondo ed essendo stato dichiarato nell’ottobre 2019 lo stato d’emergenza.

Con il secondo motivo di ricorso, riferito all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 il sig. k. deduce la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, artt. 3, 5 e 7 e D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8 e art. 27, comma 1 bis, ovvero del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, in ordine, quantomeno, alla sussistenza dei presupposti per la concessione della protezione sussidiaria D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 14, lett. b), ovvero della protezione umanitaria.

Le violenze e le minacce di morte subite a Kadji dall’odierno ricorrente ad opera dei ribelli integrano, contrariamente a quanto sostenuto dalla corte d’appello, gli estremi del danno grave di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. b), potendo le violenze e i trattamenti inumani provenire anche da soggetti non statuali, ove lo Stato non sia in grado di offrire alla vittima adeguata protezione. A ulteriore riprova dell’omessa attivazione dei poteri istruttori officiosi da parte del giudice dell’impugnazione e della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, considerato il serio pericolo per la vita e l’integrità fisica del richiedente in caso di rientro in patria, il ricorrente allega varie relazioni tratte dal sito “(OMISSIS)” e dalla pagina internet UNCHR, il report 2016-2017 del (OMISSIS) predisposto da Amnesty International, le informative EASO COI, tutte attestanti la precarietà della situazione socio-economico-politica del Paese e la massiva presenza di gruppi terroristici anche nel sud.

Con il terzo motivo di ricorso, riferito All’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 il sig. k. deduce la violazione di legge in riferimento al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, artt. 8, 10, 13 e 27 e all’art. 16 della direttiva Europea n. 2013/32, nonché la violazione al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c, per non avere la corte riconosciuto la sussistenza di una minaccia grave alla vita del cittadino straniero derivante da una situazione di violenza indiscriminata. Parte ricorrente rileva che, ai fini di concedere la protezione sussidiaria di cui all’art. 14, lett. c) (“minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile, derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”), non è necessario che il richiedente asilo rappresenti una condizione di personale e diretta esposizione al pericolo quando la situazione generale del Paese rivela un grado di violenza generalizzata e indiscriminata, tale da far presumere che la sola presenza sul territorio possa concretamente esporlo al rischio di subire un danno. La Corte d’appello ha negato la protezione richiesta, asserendo che la regione di probabile origine del richiedente si colloca nell’estremo sud ovest, dove mancherebbe una situazione di violenza generalizzata. Si censura, dunque, riportando ancora una volta stralci tratti da siti internet o da relazioni di Amnesty International, la carenza d’indagine officiosa sia in ordine alle azioni terroristiche ormai estese anche al centro e al sud del Paese, con conseguente instabilità su tutto il territorio, sia in ordine all’eventuale intervento delle autorità statuali in (OMISSIS) sulle situazioni di violenza diffusa.

Con il quarto motivo di ricorso, riferito all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 il sig. K. deduce l’omessa pronuncia sui motivi posti a fondamento della domanda, la mancanza o quantomeno apparenza di motivazione, la nullità della sentenza per violazione degli artt. 112,132 c.p.c., art. 156 c.p.c., comma 2, e degli artt. 2,3Cost. e art. 111 Cost., comma 6 e, infine, la violazione di legge con riferimento agli artt. 6, 8 e 13 CEDU, all’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e all’art. 46 della direttiva Europea n. 2013/32. Il ricorrente censura la sentenza d’appello in quanto priva di qualsivoglia motivazione in ordine alla forma residuale di protezione internazionale, ossia la protezione umanitaria e, dunque, al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari. Nessun riferimento, rivolto dalla corte alla vicenda personale del richiedente e alle condizioni soggettive in cui questi versa, la giovane età, l’analfabetismo, la condizione di povertà, il disagio e lo stress scaturente dall’aver dovuto forzatamente interrompere i rapporti con i familiari, di cui non ha notizie da anni. La corte ha del tutto omesso di esaminare, quale presupposto per accordare la protezione umanitaria, la situazione di vulnerabilità del richiedente, limitandosi a ritenere non provata la sua integrazione nel territorio nazionale e non reputando a tal fine sufficiente la permanenza da anni in Italia e l’attività lavorativa svolta quale bracciante agricolo.

Il Ministero dell’Interno non ha espletato alcuna attività difensiva.

La causa è stata chiamata all’adunanza di camera di consiglio del 7 ottobre 2020, per la quale non sono state depositate memorie.

Il primo motivo – con cui si contesta l’asserita vaghezza e imprecisione nell’esposizione dei fatti da parte del richiedente al fine di dimostrare che, al contrario, questi ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda, fornendo un quadro verosimile e non contraddittorio – è inammissibile.

Il motivo riporta ampi stralci delle dichiarazioni rese dal sig. K. alla Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale, volti a dimostrare la linearità delle affermazioni di quest’ultimo e la circostanza che le contraddizioni ravvisate dal giudice del gravame, relativamente ai profili linguistici e geografici, siano solo apparenti. Nel fare ciò, tuttavia, parte ricorrente finisce per svolgere una censura di merito all’apprezzamento di fatto (motivatamente svolto dalla corte distrettuale con puntuale riferimento al disposto del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 5) in ordine al contenuto e al significato delle dichiarazioni rese dal richiedente. Si veda, al riguardo, Cass. ord. n. 3340/2019: “La valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 3, comma 5, lett. c. Tale apprezzamento di fatto è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito”.

Vanno disattesi anche il secondo e il terzo motivo, volti a censurare l’omessa attivazione dei poteri istruttori officiosi da parte del giudice dell’impugnazione al fine di acquisire piena conoscenza della situazione del Paese di provenienza del richiedente, in violazione del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, con riferimento, rispettivamente, alla sussistenza dei presupposti per l’accesso alla protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. b) e all’ipotesi di cui alla lett. c) cit. articolo.

Nel provvedimento impugnato si afferma che “la regione di probabile origine dell’appellante ((OMISSIS)) è posta nell’estremo sudovest del paese e che le fonti internazionali attestano sia l’assenza di conflitto armato, sia l’assenza di violenza generalizzata e indiscriminata – fonte (OMISSIS)” (sent. d’appello p. 3).

Il ricorrente non deduce nel ricorso (né le carenze del ricorso possono essere sanate dalle integrazioni argomentative proposte nella memoria illustrativa depositata il 25.9.20) che la fonte (OMISSIS), specificamente indicata dalla corte territoriale quale propria fonte informativa, offrisse, alla data della sentenza, risultanze diverse da quelle indicate dalla corte di appello, né deduce che, sempre alla data della sentenza, fossero disponibili fonti più aggiornate di (OMISSIS).

Le doglianze veicolate nel secondo e terzo mezzo di ricorso si risolvono quindi, in definitiva, in una contrapposizione tra le fonti indicate dal ricorrente e quelle valorizzate dal giudice e, in tal modo, non individua alcuna violazione di legge, ma pretende di censurare l’apprezzamento di merito operato nella sentenza impugnata: donde la sua inammissibilità.

Quanto, infine, al quarto motivo, relativo alla mancanza di motivazione in ordine ai presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, esso va giudicato inammissibile per genericità. Il motivo richiama, deducendone la violazione, una serie di articoli (artt. 112,132 c.p.c. e art. 156 c.p.c., comma 2, e artt. 2,3 Cost. e art. 111 Cost., comma 6, artt. 6, 8 e 13 CEDU, art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e art. 46 della direttiva Europea n. 2013/32) che o non hanno attinenza con l’oggetto della censura o non vengono illustrati. La contestazione in ordine all’omessa valutazione delle condizioni soggettive del richiedente protezione e all’intervenuta, o meno, integrazione nel paese ospitante si risolve in una censura di merito, inammissibile in sede di legittimità, dell’accertamento di fatto della corte distrettuale.

Nulla per le spese, non avendo il Ministero espletato attività difensive.

Deve altresì darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, del raddoppio del contributo unificato D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1 quater, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 agosto 2021

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