Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23229 del 20/08/2021

Cassazione civile sez. I, 20/08/2021, (ud. 22/06/2021, dep. 20/08/2021), n.23229

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 12538/2020 R.G. proposto da:

H.H., rappresentato e difeso giusta delega in atti dall’avv.

Elena Tordela, (PEC elena.tordela.avvocatiavellino.pec.it);

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato;

– intimato –

avverso il la sentenza della Corte di appello di Venezia n. 5583/2019

pubblicata l’11/12/2019;

Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del

22/06/2021 dal Consigliere Dott. Roberto Succio.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– con il provvedimento di cui sopra la Corte Territoriale ha rigettato l’appello del ricorrente;

– avverso detta sentenza si propone ricorso per cassazione con atto affidato a quattro motivi; il Ministero dell’Interno ha unicamente depositato atto di costituzione in vista dell’udienza.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– il primo motivo di ricorso, proposto in via preliminare, costituisce eccezione diretta a proporre e far sollevare dalla Corte questione di costituzionalità del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, commi 9, 10 e 11, come modificato dalla L. n. 46 del 2017, art. 6, comma 1, lett. g), per violazione dell’art. 3, comma 1, art. 24 Cost., art. 111 Cost., commi 1 e 2, art. 117 Cost., comma 1, così come integrati dagli artt. 6 e 13 CEDU e dall’art. 46 Dir. n. 32 del 2013; secondo il ricorrente la disposizione in esame nel prevedere la fissazione dell’udienza per l’audizione del richiedente solo in via eventuale, risulterebbe di dubbia compatibilità con le richiamate disposizioni sovraordinate;

– il mezzo di impugnazione di cui si è detto può decidersi unitamente al secondo motivo, con il quale il ricorrente si duole ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, della mancata fissazione da parte del Tribunale di Venezia, a fronte dell’istanza del difensore del ricorrente, dell’udienza in Camera di consiglio in ragione anche della mancata messa a disposizione da parte della Commissione territoriale della video-registrazione dell’audizione del richiedente;

– le questioni poste risultano inammissibili;

– a fronte della loro proposizione, nulla risultando sul punto nella sentenza gravata, era onere di parte ricorrente trascrivere gli atti dei gradi del merito nei quali poteva questa Corte evincere (non risultando sufficiente la mera indicazione generica e puramente assertiva dell’avvenuta proposizione “nel corso del giudizio di primo grado” – pag. 2 del ricorso per cassazione, riga n. 25 e seguenti) l’avvenuta tempestiva proposizione della stessa in primo grado e la successiva riproposizione in appello;

– pertanto, la questione risulta inammissibile in quanto nuova, risultando proposta per la prima volta in questa sede di Legittimità: come tale è quindi certamente non rilevante ai fini del decidere e non può quindi formare oggetto di remissione alla Corte costituzionale;

– il terzo motivo di ricorso denuncia la violazione e/o falsa applicazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, letto in combinato disposto con l’art. 5, comma 6 e con il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, comma 1, n. 1, per avere la Corte di Venezia motivato la propria decisione in modo apodittico, senza addurre motivazioni specifiche in punto di fatto e di diritto;

– il motivo è inammissibile;

– infatti, poiché la sentenza risulta depositata in data successiva al giorno 11 settembre 2012, trova qui applicazione quanto ai motivi di ricorso e ai vizi deducibili per cassazione, il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (come modificato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, cosiddetto “Decreto Sviluppo”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 26 giugno 2012, n. 147, convertito con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 187 del 11-08-2012); tal disposizione, per l’appunto applicabile alle sentenze pubblicata a partire dall’11 settembre 2012, quindi anche alla pronuncia qui gravata, consente di adire la Suprema Corte per “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”;

– conseguentemente, poiché formulata in concreto con riferimento al previgente testo del n. 5 di cui sopra, la censura avente per oggetto in sostanza il difetto di motivazione non è consentita a deve esser dichiarata inammissibile; è costante l’orientamento di questa Corte nel ritenere (Cass. Sez. U., Sentenza n. 8053 del 07/04/2014) che la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione;

– comunque, nel presente caso dalla lettura della pronuncia impugnata di evincono chiaramente le ragioni della decisione;

– il quarto motivo di ricorso si incentra sulla violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 7,14 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 3, comma 8, art. 2; dell’art. 10 Cost., dell’art. 8 della direttiva n. 83/2004, dell’art. 8 della direttiva 95/2001, dell’art. 3CEDU per avere la Corte di appello violato le norme di diritto allorquando ha formato il proprio convincimento sulla sola base della credibilità soggettiva del richiedente e sull’adempimento dell’onere di provare il “fumus persecutionis” a suo danno nel paese di origine;

– il motivo è inammissibile;

– la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c);

– tale apprezzamento di fatto è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (Cass. n. 3340 del 05/02/2019);

– quanto alla valutazione del paese di origine, la Corte territoriale ha comunque dimostrato di aver fatto ricorso, per tal esame, a fonti adeguate, recenti, aggiornate e adeguatamente approfondite; le stesse erano idonee quindi a formarne il convincimento;

– conclusivamente quindi il ricorso è inammissibile;

– non vi è luogo a statuizione sulle spese stante la mancata costituzione del Ministero degli Interni.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 22 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 agosto 2021

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