Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22974 del 17/08/2021
Cassazione civile sez. trib., 17/08/2021, (ud. 06/05/2021, dep. 17/08/2021), n.22974
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –
Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –
Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –
Dott. FILOCAMO Fulvio – Consigliere –
Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20599/2015 R.G. proposto da:
B.S., elettivamente domiciliato in Roma, presso la
Cancelleria della Corte di cassazione, rappresentato e difeso
dall’avv. Claudio Defilippi del Foro di Milano, giusta delega in
calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Equitalia Nord S.p.A., in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in Roma, presso la Cancelleria
della Corte di cassazione, rappresentata e difesa dagli avv.ti
Ersilio Gavino e Giovanni Calisi del Foro di Genova, giusta delega
in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Genova, Sez. 1a civile,
n. 832/14, del 18 giugno 2014, depositata in pari data, non
notificata.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 maggio 2021
dal Consigliere Raffaele Botta;
Preso atto che il P.G. non ha depositato conclusioni scritte e che la
parte controricorrente ha depositato memoria.
Fatto
FATTO E DIRITTO
1. La controversia concerne l’opposizione – proposta innanzi al Tribunale di La Spezia – all’intimazione D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 50, per mancato pagamento di una cartella di cui si lamentava principalmente l’inesistenza della notifica (e, a dire del contribuente, per questo motivo non impugnata nei termini). Il ricorso era dichiarato inammissibile dal Tribunale e l’appello proposto dal contribuente era dichiarato inammissibile con la sentenza in epigrafe dalla Corte d’appello di Genova avverso la quale il contribuente propone ricorso per cassazione con quattro motivi. Equitalia Nord resiste con controricorso, illustrato anche con memoria;
2. Il ricorso del contribuente è inammissibile in quanto non coglie quale sia la ratio decidendi della sentenza impugnata e non ne contesta quindi il fondamento;
3. La questione è in realtà assai semplice. Il contribuente trascorso un anno dalla notifica della cartella esattoriale (che egli negava fosse essere avvenuta) proponeva opposizione al Tribunale di La Spezia – che la qualificava come opposizione ex art. 617 c.p.c., – avverso l’intimazione D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 50, come è pur possibile anche nel caso in cui la cartella non sia stata impugnata (v. Cass. n. 6833 del 2021): ciò stante, tuttavia, l’opposizione, secondo le regole del codice di rito, è decisa con sentenza non impugnabile. E’ questa, e nessun altra, la ratio decidendi della sentenza della Corte d’appello di Genova, qui impugnata, senza che alcuna censura sul punto sia avanzata;
4. Il ricorso deve essere quindi dichiarato inammissibile con condanna della parte ricorrente alle spese della presente fase del giudizio liquidate in complessivi Euro 7.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie e oneri di legge, compensate quelle della fase di merito.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alle spese della presente fase del giudizio liquidate in complessivi Euro 7.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie e oneri di legge, compensate quelle della fase di merito.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 6 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 17 agosto 2021