Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22434 del 06/08/2021

Cassazione civile sez. lav., 06/08/2021, (ud. 02/12/2020, dep. 06/08/2021), n.22434

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8009-2018 proposto da:

TELECOM ITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, L.G. FARAVELLI 22,

presso lo studio degli avvocati ENZO MORRICO, ARTURO MARESCA,

ROBERTO ROMEI, FRANCO RAIMONDO BOCCIA, che la rappresentano e

difendono;

– ricorrente –

contro

T.T., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SILVIO

PELLICO 44, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO FERDINANDO DE

SIMONE, rappresentata e difesa dall’avvocato VERA GUELFI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2593/2017 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 21/12/2017 R.G.N. 471/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

02/12/2020 dal Consigliere Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. con sentenza 21 dicembre 2017 (notificata il 12 gennaio 2018), la Corte d’appello di Bari, in accoglimento dell’appello di T.T., accertava la nullità del trasferimento di IT User Support da Telecom Italia s.p.a. a Hewlett Packard D.C.S. s.r.l. e condannava la società cedente al ripristino del rapporto con la lavoratrice, riammettendola in servizio: così riformando la sentenza di primo grado, che ne aveva rigettato le domande per carenza di allegazione;

2. preliminarmente ravvisata l’ammissibilità dell’appello, per la sua conformità al paradigma previsto dall’art. 434 c.p.c., come novellato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 1, lett. c-bis) conv. con mod. in L. n. 134 del 2012, in quanto chiaramente individuante le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata e le relative doglianze, senza necessità di adozione di particolari forme sacramentali, la Corte territoriale lo riteneva nel merito pure fondato;

3. premessa la configurabilità di un trasferimento di ramo d’azienda in ogni entità economica organizzata in maniera stabile che, in occasione della cessione, conservi la sua identità di preesistente realtà produttiva autonomamente funzionale (e non anche qualora sia creata ad hoc, in occasione del trasferimento o come tale identificata dalle parti del negozio traslativo), essa riteneva il difetto di prova, a carico della società datrice cedente, della preesistenza di un ramo d’azienda nel servizio oggetto della cessione contestata;

4. in esito all’argomentato scrutinio delle risultanze istruttorie, la Corte barese escludeva, infatti, che nella creazione (nel maggio 2002) di una struttura autonoma divisa in sei articolazioni organizzative (User Support) completamente attuata soltanto nel novembre dello stesso anno, e pertanto nell’imminenza della cessione (avvenuta nell’aprile 2003), sussistessero i requisiti suindicati, essendo stata l’operazione piuttosto preordinata alla confluenza di un gruppo di lavoratori (tra i quali la ricorrente) adibiti a un determinato servizio, in un’apparente struttura, all’uopo costituita per essere ceduta a terzi, in funzione dell’esternalizzazione di alcuni servizi (uno dei quali quello in questione) oggetto di contestuale contratto di outsourcing in economia, ricorrendo ad una diversa impresa per lo svolgimento di alcune fasi del processo produttivo;

5. con atto notificato il 8 marzo 2018 la società ricorreva per cassazione con quattro motivi, cui la lavoratrice resisteva con controricorso e memoria ai sensi dell’art. 380bis 1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 342,434 c.p.c., nullità della sentenza per motivazione apparente ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5, per avere la Corte territoriale ignorato l’eccezione della società di inammissibilità dell’atto d’appello della lavoratrice per omessa confutazione del difetto (ritenuto dalla sentenza del Tribunale, trascritta nella parte d’interesse) di allegazione, nel ricorso introduttivo, in ordine alla specificazione delle ragioni di nullità del contratto di cessione di ramo d’azienda, come pure di quale vizio del consenso ne avesse comportato l’annullabilità, non rimediabile né con le istanze istruttorie formulate dalla parte, né con il ricorso ai poteri officiosi previsti dall’art. 421 c.p.c., per essere i motivi di impugnazione (parimenti trascritti) esclusivamente focalizzati sulla questione di merito, in realtà non affrontata dal primo giudice (primo motivo);

2. esso è fondato;

3. in via di premessa, il motivo deve essere ritenuto ammissibile, in quanto specifico, per essere conforme alla prescrizione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 6, avendo la ricorrente debitamente trascritto gli atti processuali, in particolare la sentenza di primo grado e l’atto di appello, così da consentire la verifica in concreto del paradigma delineato dagli artt. 342 e 434 c.p.c. e, in particolare, la specificità delle censure articolate (Cass. 29 settembre 2017, n. 22880; Cass. 4 febbraio 2019, n. 3194), che devono essere tali da contrapporsi, in virtù di compiute argomentazioni, alla motivazione della sentenza impugnata, mirando ad incrinarne il fondamento logico-giuridico (Cass. s.u. 9 novembre 2011, n. 23999; Cass. 22 settembre 2015, n. 18704; Cass. 15 giugno 2016, n. 12280);

3.1. occorre pure rilevare come la Corte territoriale abbia dato conto della pronuncia di rigetto del Tribunale per avere “la ricorrente… lamentato genericamente la nullità del contratto di lavoro ex art. 1406 c.c. senza tuttavia specificare le ragioni di tale invalidità”, oggetto dell’unico e articolato motivo della lavoratrice, per tale ragione dolutasi dell’ingiustizia della sentenza impugnata (al primo capoverso di pg. 5 della sentenza) e parimenti da quest’ultima riconosciuto il fondamento della decisione del “primo giudice” sul rilievo che “la domanda era infondata per deficit allegativo” (così al quart’ultimo e quint’ultimo alinea di pg. 3 del controricorso);

3.2. in punto di diritto, deve essere ribadito il principio di specificità dei motivi di appello, in quanto assolve alla duplice funzione di delimitare l’estensione del riesame domandato e di indicarne le ragioni concrete, così postulando la specificazione, sia pure in forma succinta, degli errores attribuiti alla sentenza di primo grado, senza consentire il generico richiamo alle difese svolte in tale sede: sicché, alla parte volitiva dell’appello deve sempre accompagnarsi una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, con un grado di specificità dei motivi che, pur non potendo essere stabilito in via generale e assoluta, esige che alle argomentazioni della sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell’appellante volte ad incrinare il fondamento logico – giuridico delle prime (Cass. 11 maggio 2004, n. 8926), secondo un principio di simmetria nel raffronto tra la motivazione del provvedimento appellato e la formulazione dell’atto di gravame (Cass. 23 febbraio 2017, n. 4695);

3.3. nell’odierna sede di legittimità, è ben possibile, ed anzi doveroso, verificare direttamente la specificità dei motivi di impugnazione, richiesta dall’art. 342 c.p.c., poiché la relativa censura è riconducibile nell’ambito dell’error in procedendo, non riguardando l’interpretazione dell’atto di appello, in quanto tale riservata al giudice del merito, ma risolvendosi nel convincimento della mancanza di un’effettiva censura alla decisione di primo grado (Cass. 15 gennaio 2009, n. 806); in tal caso, non dovendo il giudice di legittimità limitare la propria cognizione all’esame della sufficienza e logicità della motivazione con cui il giudice di merito abbia vagliato la questione, essendo appunto investito del potere di esaminare direttamente gli atti e i documenti sui quali il ricorso si fondi (Cass. 28 novembre 2014, n. 25308; Cass. 19 agosto 2020, n. 17268); sempre fermo restando che l’inammissibilità dell’appello per difetto di specificità dei motivi è legittimamente dichiarata solo allorché l’incertezza investa l’intero contenuto dell’atto, mentre, qualora sia possibile individuare uno o più motivi sufficientemente identificati nei loro elementi essenziali, l’eventuale difetto di determinazione di altri motivi, malamente formulati nel medesimo atto, legittima la declaratoria d’inammissibilità dell’appello per questi motivi soltanto e non dell’appello nella sua interezza (Cass. 10 settembre 2012, n. 15071);

3.4. nel caso di specie, ritenuta l’ammissibilità dell’appello, la Corte territoriale ha proceduto all’enunciazione dei principi generali in materia come interpretati dalla giurisprudenza di legittimità (dal secondo capoverso di pg. 3 all’ultimo di pg. 4 della sentenza) e alla successiva illustrazione dei profili di doglianza dell’impugnazione della lavoratrice (al secondo capoverso sub p.ti da 1 a 4 di pg. 5 della sentenza), conclusivamente riassunta nella richiesta di accertare “che il suo passaggio alle dipendenze di HP non integri una cessione di ramo d’azienda, ma una cessione del contratto di lavoro… “, con le conseguenti condanne della società datrice cedente (all’ultimo capoverso di pg. 5 della sentenza);

3.5. tuttavia, essa non ha assolutamente motivato un’ammissibilità affermata tanto implicitamente quanto apoditticamente: sicché, la sentenza è nulla, a norma del novellato testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, che circoscrive il sindacato di legittimità sulla motivazione alla sola verifica di violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, individuabile nelle ipotesi, che si convertono in violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e danno luogo a nullità della sentenza (oltre che di “mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale”, di “manifesta ed irriducibile contraddittorietà” e di “motivazione perplessa od incomprensibile”), di “motivazione apparente”, al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un “fatto storico”, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia “decisivo” ai fini di una diversa soluzione della controversia (Cass. s.u. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. 12 ottobre 2017, n. 23940);

3.6. orbene, sulla base del richiamato principio di diretta verificabilità della specificità dei motivi di impugnazione in sede di legittimità, questa Corte rileva come l’esclusivo argomento decisorio della sentenza (come si trae dalla sua trascrizione dal penultimo capoverso di pg. 5 al penultimo di pg. 6 del ricorso) di rigetto per tale ragione del Tribunale (ossia, il ritenuto difetto di allegazione, nel ricorso introduttivo, in ordine alla specificazione delle ragioni di nullità del contratto di cessione di ramo d’azienda e così pure di quale dei vizi del consenso ne avrebbe comportato l’annullabilità: non rimediabile né con le istanze istruttorie formulate dalla parte, né con il ricorso ai poteri officiosi previsti dall’art. 421 c.p.c.) non sia stato confutato, tanto meno specificamente; e ciò perché i motivi di impugnazione (integralmente trascritti da pg. 8 a pg. 14 del ricorso) sono stati esclusivamente focalizzati sulla questione di merito, in realtà non affrontata dal primo giudice; sicché, la ritenuta carenza di confutazione delle argomentazioni giuridiche fondanti la decisione del Tribunale comporta la pronuncia di inammissibilità dell’appello (Cass. 20 giugno 2019, n. 16602);

3.7. detta inammissibilità, siccome non dichiarata dal giudice d’appello, ma rilevata in sede di legittimità, comporta la cassazione senza rinvio della sentenza di secondo grado ai sensi dell’art. 382 c.p.c., trattandosi di ipotesi in cui il processo non poteva essere proseguito (Cass. 24 gennaio 2007, n. 1505; Cass. 18 gennaio 2018, n. 1175);

4. la ricorrente deduce inoltre violazione e falsa applicazione degli artt. 1406,2118,2112 c.c. ed omesso esame di fatto decisivo, per non avere la Corte territoriale tenuto conto di circostanze (quali la cessazione del rapporto della lavoratrice con la cessionaria nel 2010 con la stipulazione di un accordo conciliativo e l’accettazione della collocazione in mobilità verso la percezione di un incentivo all’esodo di Euro 55.000,00 lordi) anteriori all’accertamento dell’illegittimità della cessione (nell’anno 2013), comportanti la volontà della medesima di riconoscere come l’unico rapporto lavorativo avesse, per effetto della cessione di ramo, subito una modificazione soggettiva nella titolarità datoriale (secondo motivo); violazione e falsa applicazione dell’art. 2112 c.c., per la preesistenza del ramo d’azienda oggetto della cessione, nell’irrilevanza della sua creazione un anno prima, trattandosi di struttura organizzata stabilmente ed autonomamente dedicata alla gestione delle postazioni di lavoro, già presente in Telecom e quindi in Netsiel (cui trasferita dalla prima nell’anno 2000) e poi ceduta a HP CDS s.r.l., secondo una linea di continuità (terzo motivo); violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., per l’indimostrata assenza del requisito di autonomia funzionale nel ramo d’azienda oggetto di cessione, apoditticamente affermata dalla Corte territoriale senza giustificazione, per il solo scorporo da esso di alcune funzioni rimaste in Telecom (quarto motivo);

5. essi sono assorbiti;

6. per le suesposte ragioni il ricorso deve essere accolto, con la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, a norma dell’art. 382 c.p.c., u.c., u.p., non potendo il processo essere proseguito in grado d’appello (Cass. 14 ottobre 2015, n. 20672; Cass. 12 aprile 2019, n 10322), rimanendo così definito dalla sentenza del Tribunale e con la statuizione sulle spese del giudizio d’appello e odierno di legittimità, liquidate come in dispositivo, secondo il regime di soccombenza.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata senza rinvio, non potendo il processo essere proseguito in grado d’appello; condanna la lavoratrice alla rifusione, in favore di Telecom Italia s.p.a., delle spese del grado d’appello, che liquida in Euro 100,00 per esborsi e Euro 4.000,00 per compensi professionali e del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi e in Euro 2.500,00 per compensi professionali; tutto oltre rimborso per spese generali nella misura del 15 per cento e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 2 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 6 agosto 2021

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