Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22138 del 03/08/2021
Cassazione civile sez. un., 03/08/2021, (ud. 25/05/2021, dep. 03/08/2021), n.22138
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CURZIO Pietro – Primo Presidente –
Dott. TIRELLI Francesco – Presidente di sez. –
Dott. MANNA Antonio – Presidente di sez. –
Dott. DORONZO Adriana – Presidente di sez. –
Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23949/2020 R.G. proposto da
Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,
domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura
generale dello Stato, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
Baiano Holding spa, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa dall’Avv. Maurizio Rossi, e dall’Avv. Lorena
Di Fiore, con domicilio eletto presso i rispettivi indirizzi di
posta elettronica certificata;
– controricorrente –
per regolamento preventivo di giurisdizione nel giudizio pendente
dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Napoli al n.
7401/2020 R.G.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 maggio
2021 dal Consigliere Dott. Enrico Manzon;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del
Sostituto Procuratore generale Dott. De Matteris Stanislao, che ha
chiesto dichiararsi la giurisdizione del giudice tributario.
Fatto
RILEVATO
che:
In data 9 gennaio 2017 la Baiano Holding spa presentava all’Agenzia delle entrate, ufficio locale di Napoli, istanza L.Fall., ex art. 182 ter, nell’ambito di un accordo per la ristrutturazione dei suoi debiti.
La direzione provinciale investita dell’istanza esprimeva parere favorevole che tuttavia veniva disatteso dalla direzione regionale della medesima agenzia fiscale, con comunicazione in data 25 febbraio 2020.
Tale diniego era impugnato dalla società contribuente con ricorso proposto alla Commissione tributaria provinciale di Napoli.
A fronte di tale iniziativa giudiziale, l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, negando quella del giudice tributario speciale adito ed affermando quella dell’AG ordinaria, in particolare del tribunale fallimentare. Resiste con controricorso la società contribuente, insistendo per la sussistenza della competenza giurisdizionale della CTP adita e chiedendo pertanto il rigetto del ricorso dell’agenzia fiscale.
Successivamente la difesa erariale ha depositato una memoria.
Diritto
CONSIDERATO
che:
Come opportunamente sottolineato nella memoria depositata dall’agenzia fiscale, questa Corte ha recentemente sancito che ” Il cd. codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, di cui al D.Lgs. n. 14 del 2019, è in generale non applicabile alle procedure aperte anteriormente alla sua entrata in vigore, potendosi, peraltro, rinvenire nello stesso delle norme idonee a rappresentare un utile criterio interpretativo degli istituti della legge fallimentare solo ove ricorra, nello specifico segmento considerato, un ambito di continuità tra il regime vigente e quello futuro. (Nella specie, la S.C., in un giudizio concernente l’impugnazione del rigetto della proposta di trattamento dei crediti tributari avanzata nell’ambito di un accordo di ristrutturazione dei debiti L.Fall., ex art. 182 bis e ter, ha affermato la sussistenza di tale continuità fra la lfl
artt. 180, 182 bis e 182 ter, nel testo anteriore all’entrata in vigore del menzionato D.Lgs. n. 14 del 2019, applicabile nel caso in esame, e gli stessi L.Fall., artt. 180,182 bis e 182 ter come successivamente modificati dal citato D.Lgs. n. 14 del 2019, art. 63 e dal D.L. n. 125 del 2020, art. 3, comma 1 bis)” e quindi che “Le controversie relative al mancato assenso dell’agenzia fiscale alle proposte di trattamento dei crediti tributari regolate dalla L.Fall., art. 182 ter spettano, anche con riguardo al periodo anteriore all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 14 del 2019, alla giurisdizione ordinaria del tribunale fallimentare, considerata l’obbligatorietà di tali proposte nell’ambito delle procedure nelle quali sono consentite ed in ragione, altresì, del disposto della L.Fall., artt. 180,182 bis e 182 ter, nel testo modificato dal citato D.Lgs. n. 14 del 2019 e dal D.L. n. 125 del 2020, da cui si evince la prevalenza, con riferimento all’istituto in esame, dell’interesse concorsuale su quello tributario, senza che assuma rilievo, invece, la natura giuridica delle obbligazioni oggetto dei menzionati crediti. (Nella specie, si trattava di una procedura concorsuale regolata dalla L. n. 232 del 2016)” (Cass., Sez. U -, Ordinanza n. 8504 del 25/03/2021, Rv. 660876 – 01/02).
Il Collegio non intende discostarsi da questo recente e pienamente condivisibile orientamento giurisprudenziale.
In conclusione, deve dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario, nella declinazione del giudice competente in ordine alle procedure concorsuali.
Tenuto conto della novità e della complessità della questione di giurisdizione in esame nonché del recentissimo consolidamento della giurisprudenza in ordine alla questione medesima, le spese del procedimento possono essere compensate.
P.Q.M.
La Corte dichiara la giurisdizione del giudice ordinario; compensa le spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 25 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2021