Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 10646 del 15/01/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10646 Anno 2014
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: VILLONI ORLANDO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
TESTA Gaetano, n. Palermo 1.7.1977,
avverso la sentenza n. 1678/2013 Corte d’Appello di Palermo dell’11/04/2013
udita la relazione del consigliere Orlando Villoni;
lette le richieste del Procuratore Generale in sede, che ha concluso per l’inammissibilità del
ricorso
Motivi della decisione
L’imputato Testa Gaetano ricorre contro l’indicata sentenza della Corte di Appello di Palermo che ha confermato la sentenza del locale Tribunale del 31/03/2010, emessa all’esito di
giudizio abbreviato, di condanna per il reato di cessione di sostanze stupefacenti (gr. 0,5 di
eroina) e detenzione di gr.4,7 di eroina, ritenuta la sussistenza dell’attenuante di cui all’art.
73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 9 ottobre 1990.
Con il ricorso si deduce illogicità della motivazione in ordine alla mancata concessione delle
circostanze attenuanti generiche di cui all’art. 62 bis cod. pen.
Il ricorso è inammissibile, poiché intende sottoporre al giudizio di legittimità una valutazione, quale quella relativa alla concessione o meno delle attenuanti generiche, rientrante nella facoltà discrezionale del giudice e come tale sottratta al sindacato di legittimità ove, come appunto nella specie (v. il riferimento al precedente penale specifico ostativo gravante a
carico dell’imputato), corredata di motivazione idonea a far emergere le ragioni della concreta scelta operata.
All’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa
delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 1.000,00 (mille).
Data Udienza: 15/01/2014
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 (mille) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 15 gen aio 2014