Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21775 del 29/07/2021

Cassazione civile sez. I, 29/07/2021, (ud. 22/06/2021, dep. 29/07/2021), n.21775

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. SUCCI Roberto – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 20195/2020 R.G. proposto da:

D.K., rappresentato e difeso giusta delega in atti

dall’avv. Giorgia De Biasi (PEC (OMISSIS));

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO in persona del Ministro pro tempore,

rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato con

domicilio in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato;

– intimato –

Avverso il la sentenza della Corte di appello di Venezia n. 842/2020

pubblicata il 05/03/2019;

Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del

22/06/2021 dal Consigliere SUCCIO Roberto.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

– con il provvedimento di cui sopra la Corte territoriale ha respinto

l’appello dell’odierno ricorrente;

– avverso detta sentenza si propone ricorso per cassazione con atto affidato a quattro motivi; il Ministero dell’Interno ha unicamente depositato atto di costituzione in vista dell’udienza.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

– preliminarmente il Collegio osserva come il secondo motivo di ricorso ponga la questione relativa alla valutazione della condizione lavorativa caratterizzata dalla massima stabilità (contratto di lavoro a tempo indeterminato) ai fini della concessione della protezione c.d. “umanitaria”;

– tal circostanza evidenzia uno sforzo rilevante d’integrazione sociale ed economica che potrebbe meritare di essere valutato con particolare favore dando ad esso un valore preponderante rispetto alle condizioni di vita cui verrebbe esposto il ricorrente e la sua famiglia in caso di rimpatrio. In particolare, viene evidenziato in ricorso come in patria il ricorrente sarebbe privo di mezzi di sostentamento e dunque verserebbe unitamente al nucleo familiare in una situazione di grave fragilità. Il Collegio ritiene di dover quindi rinviare a nuovo ruolo la causa, in attesa del pronunciamento delle Sezioni Unite alla quale la questione in diritto ridetta è stata recentemente sottoposta (Cass. ord. 28316/2020) perché di particolare rilievo nomofilattico in quanto rivolta a richiedere l’attenuazione o la modificazione della valutazione comparativa posta a base della protezione umanitaria per integrazione sociale o familiare quando sia riscontrabile una situazione di radicamento effettivo derivante da condizioni lavorative e reddituali assistite da garanzia di continuità e stabilità.

P.Q.M.

rinvia a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, il 22 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2021

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