Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21686 del 29/07/2021
Cassazione civile sez. trib., 29/07/2021, (ud. 25/02/2021, dep. 29/07/2021), n.21686
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CATALLOZZI Paolo – Presidente –
Dott. SUCCIO Roberto – rel. Consigliere –
Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –
Dott. ARMONE Giovanni Maria – Consigliere –
Dott. MAISANO Giulio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3830/2015 R.G. proposto da:
TIM s.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa giusta delega in atti dall’avv. Ezio
Palmarini, e con domicilio eletto in Roma, presso l’avv. Dario
Martella, al largo di Torre Argentina n. 11;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con
domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso
l’Avvocatura Generale dello Stato;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della
Campania, n. 7258/28/14 depositata il 22/07/2014, non notificata;
Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del
25/02/2021 dal Consigliere Roberto Succio.
Fatto
RILEVATO E CONSIDERATO
che:
– come si evince dalla documentazione in atti, la società contribuente ha aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione (c.d. “rottamazione cartelle”), di cui al D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, art. 6, convertito in L. 1 dicembre 2016, n. 225, depositando anche la documentazione attestante l’integrale pagamento del dovuto;
– che pertanto sussistono le condizioni per la dichiarazione di estinzione del giudizio;
– che le spese del giudizio di legittimità possono essere compensate tra le parti, trattandosi di causa estintiva della lite determinata dall’adesione alla definizione agevolata di cui al D.L. n. 193 del 2016, ridetto e che non sussistono i presupposti per imporre alla ricorrente il pagamento del c.d. “doppio contributo”, (cfr. Sez. 6 – Ordinanza n. 23175 del 12/11/2015).
P.Q.M.
dichiara l’estinzione del giudizio.
Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2021