Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21695 del 29/07/2021
Cassazione civile sez. trib., 29/07/2021, (ud. 07/04/2021, dep. 29/07/2021), n.21695
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –
Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –
Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –
Dott. D’ORIANO Milena – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 17686-2015 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, presso l’AVVOCATURA GENERALE
DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
HOTEL ADLER THERMAE S.r.L., in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio
dell’Avvocato GIUSEPPE MARINI, rappresentata e difesa dall’Avvocato
SEBASTIANO MAURIZIO MESSINA e GERHARD BRANDSTATTER giusta procura
speciale estesa a margine del controricorso;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
e
HOTEL ADLER GMBH, in persona del legale rappresentante pro tempore;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
avverso la sentenza n. 06/01/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE del TRENTINO ALTO ADIGE, depositata il 9/1/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 7/4/2021 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA
DELL’ORFANO.
Fatto
RILEVATO
Che:
l’Agenzia delle entrate propone ricorso, affidato a tre motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale dei Trentino Alto Adige aveva parzialmente accolto l’appello principale dell’Agenzia delle entrate e incidentale delle società Hotel Adler Thermae S.r.L. e Hotel Adler Gmbh avverso la sentenza n. 47/1/2012 della Commissione Tributaria Provinciale di Bolzano, con cui erano stati parzialmente accolti i ricorsi presentati dalle contribuenti avverso cartella di pagamento e avvisi di accertamento IVA IRAP IRES 2005, 2007, 2008;
le società contribuenti resistono con controricorso e propongono ricorso incidentale affidato a quattro motivi.
Diritto
CONSIDERATO
Che:
1.1. Le contribuenti hanno proposto istanza, con allegata documentazione, di sospensione e successivamente di estinzione del giudizio per adesione alla definizione agevolata del D.L. n. 119 del 2018, ex art. 6, provvedendo al pagamento previsto ai fini del perfezionamento della definizione agevolata;
1.2. nel giudizio non è stata presentata alcuna nuova istanza di trattazione;
1.3. ne deriva che, in conformità al disposto di cui al medesimo articolo, comma 13, va dichiarata l’estinzione del giudizio;
1.4. le spese del giudizio estinto restano a carico di chi le ha anticipate, per espressa previsione del cit. art. 6, comma 13, ultimo periodo.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio; compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, tenutasi a seguito di riconvocazione, in modalità da remoto, della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, il 7 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2021