Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21429 del 27/07/2021
Cassazione civile sez. trib., 27/07/2021, (ud. 25/02/2021, dep. 27/07/2021), n.21429
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CATALLOZZI Paolo – Presidente –
Dott. SUCCIO Roberto – rel. Consigliere –
Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –
Dott. ARMONE Giovanni Maria – Consigliere –
Dott. MAISANO Giulio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19964/2014 R.G. proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con
domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso
l’Avvocatura Generale dello Stato;
– ricorrente –
contro
ITALGARD s.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro tempore
rappresentata e difesa giusta delega in atti dall’avv. Veronica
Villa (PEC (OMISSIS)), domiciliata in Roma, piazza Cavour presso la
Cancelleria della Corte di Cassazione;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della
Lombardia n. 2100/24/14 depositata il 17/04/2014 e notificata il
30/05/2014;
Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del
25/02/2021 dal Consigliere Roberto Succio.
Fatto
RILEVATO
che:
con la sentenza impugnata la CTR meneghina rigettava l’appello dell’Ufficio con ciò confermando la pronuncia di prime cure che aveva ritenuto nullo l’atto impugnato, avviso di accertamento per IRES, IVA ed IRAP 2006, in quanto notificato oltre il termine di legge;
– ricorre a questa Corte l’Agenzia delle Entrate con atto affidato a un solo motivo; resiste con controricorso la società contribuente; la stessa deposita anche memoria.
Diritto
CONSIDERATO
che:
– va preliminarmente disattesa l’eccezione di giudicato di cui alla memoria della controricorrente;
– infatti, la pronuncia di questa Corte (n. 7992/2016) che ha respinto il ricorso dell’Erario avverso la sentenza che si assume costituire giudicato (resa dalla CTR lombarda, n. 2101/24/2014) non ha affatto, come si sostiene in memoria, “definitivamente statuito che tal contratto di leasing è “esistente””; essa ha unicamente respinto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate in quanto inammissibile per violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 come modificato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54 convertivo con modificazioni nella L. n. 134 del 2012;
– inoltre, la questione posta nella presente controversia (la tempestività dell’azione di accertamento dell’Ufficio) non è sovrapponibile a quella oggetto della sentenza di merito il cui giudicato si invoca (incentrata sulla questione relativa alla prova della esistenza o meno dell’operazione di leasing) e, come è stato ancora di recente confermato da questo Giudice delle Legittimità (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 15374 del 20/07/2020), l’effetto vincolante del giudicato esterno previsto dall’art. 2909 c.c., in relazione alle controversie in materia di IVA, è soggetto alla primazia del diritto unionale (come interpretato da CGUE 3 settembre 2009, C-2/08, Olimpiclub), anche con riferimento alla sua proiezione oltre il periodo di imposta considerato circa i fatti integranti elementi costitutivi della fattispecie impositiva che, estendendosi ad una pluralità di annualità, abbiano carattere stabile o tendenzialmente permanente, allorquando affiori una questione di contrasto a pratiche abusive, sicché ove esse non sussistano, il giudicato formatosi su diverso anno di imposta richiede l’esame delle questioni e dei presupposti di fatto per la diversa annualità e la sua efficacia dipende dalle concrete circostanze accertate;
– venendo quindi all’esame dell’unico motivo di ricorso, osserva il Collegio che l’Erario denuncia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43 per avere la CTR ritenuto inapplicabile il c.d. “raddoppio” dei termini per l’accertamento in quanto non è stata prodotta nel giudizio la denuncia penale;
– il motivo è all’evidenza fondato;
– è ormai costante la giurisprudenza di questa Corte (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 13481 del 02/07/2020; Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 17586 del 28/06/2019; Sez. 5, Ordinanza n. 22337 del 13/09/2018) nel ritenere che il raddoppio dei termini previsto dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, comma 3, e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57, comma 3, nei testi applicabili “ratione temporis”, presuppone unicamente l’obbligo di denuncia penale, ai sensi dell’art. 331 c.p.p., per uno dei reati previsti dal D.Lgs. n. 74 del 2000, e non anche la sua effettiva presentazione, come chiarito peraltro già dal Giudice delle Leggi nella sentenza n. 247 del 2011; conseguentemente, ove il contribuente denunci il superamento dei termini di accertamento da parte dell’Amministrazione finanziaria, questi deve contestare la carenza dei presupposti dell’obbligo di denuncia, non potendo mettere in discussione la sussistenza del reato il cui accertamento è precluso al giudice tributario;
– nel ritenere tardiva l’azione dell’Erario, la CTR ha quindi commesso errore di diritto;
– pertanto in accoglimento del ricorso la sentenza è cassata con rinvio al giudice dell’appello per nuovo esame; detta CTR della Lombardia si atterrà ai principi di diritto di cui alla presente motivazione; il giudice del rinvio valuterà, in quella sede, anche la sussistenza o meno del giudicato esterno eccepito dalla società contribuente in memoria depositata ex art. 378 c.p.c..
P.Q.M.
accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia in diversa composizione che statuirà anche quanto alle spese del giudizio di Legittimità.
Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2021