Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21065 del 22/07/2021

Cassazione civile sez. II, 22/07/2021, (ud. 18/12/2020, dep. 22/07/2021), n.21065

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23564/2019 proposto da:

A.B., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE G. MAZZINI, 6,

presso lo studio dell’avvocato MANUELA AGNITELLI, che lo rappresenta

e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso il decreto di rigetto n. cronol. 1668/2019 del TRIBUNALE di

L’AQUILA, depositato il 18/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

18/12/2020 dal Consigliere ROSSANA GIANNACCARI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con decreto del 18.6.2019, il Tribunale di L’Aquila respinse il ricorso proposto da A.B., cittadino del Ghana, avverso la decisione della Commissione Territoriale di Ancona di diniego della domanda di protezione internazionale nella forma del riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e del diritto di rilascio del permesso umanitario.

1.1. Il ricorrente aveva dichiarato innanzi alla Commissione Territoriale che nel giugno del 2016 era andato a trovare un amico ed aveva trovato in casa la moglie del predetto riversa a terra e sanguinante; aveva chiesto aiuto ai vicini di casa, che avevano trasportato la donna in ospedale. Riferiva che era morta durante il tragitto e temeva di essere accusato di omicidio, ragione per la quale era fuggito dal proprio paese.

1.2. Il Tribunale, pur ritenendo plausibile e verosimile il racconto del ricorrente, non ravvisò la ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato in quanto i fatti non erano inerenti a motivi di razza, religione, appartenenza ad un gruppo sociale ed opinione politica. Non sussistevano nemmeno i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria ai sensi dell’art. 14, lett. a) e b), in quanto il timore di essere arrestato era del tutto ipotetico né il ricorrente aveva allegato che i suoi familiari lo avessero informato di un mandato di arresto nei suoi confronti, sicché le indagini sulle condizioni carcerarie in Ghana erano superflue. Il Tribunale non ravvisò i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), non sussistendo nella zona di provenienza del ricorrente, una situazione di violenza indiscriminata tale da minacciarne l’incolumità; disattese altresì la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

2. Per la cassazione del decreto ha proposto ricorso A.B. sulla base di quattro motivi.

2.1. Il Ministero dell’interno è rimasto intimato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2 e 11, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, oltre all’illogica ed apparente motivazione in relazione al diniego della domanda inerente lo status di rifugiato, avendo il richiedente compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda mentre invece il Tribunale non avrebbe adempiuto al dovere di cooperazione istruttoria.

1.1. Il motivo è inammissibile perché non coglie la ratio decidendi.

1.2. Il ricorrente, dopo aver narrato la vicenda relativa al rinvenimento, in casa dell’amico, della moglie del predetto riversa a terra e sanguinante, riferiva del suo timore di essere accusato di omicidio, dopo aver saputo della morte della donna.

1.3. Il Tribunale non ha ritenuto inattendibile il racconto del richiedente la protezione internazionale ma ha ritenuto che le ragioni per le quali aveva lasciato il proprio paese fossero estranee alle ipotesi previste dalla Convenzione di Ginevra in materia di status di rifugiato, non sussistendo il pericolo di essere perseguitato per motivi di razza, religione, appartenenza ad un gruppo sociale ed opinione politica.

1.4. Come affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, il cittadino straniero che è imputato di un delitto comune, punito nel Paese di origine con la pena di morte, non ha diritto al riconoscimento dello “status” di rifugiato politico poiché gli atti previsti dal D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 7, non sono collegati a motivi di persecuzione inerenti alla razza, alla religione, alla nazionalità, al particolare gruppo sociale o all’opinione politica, ma unicamente alla protezione sussidiaria riconosciuta dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, lett. g), qualora il giudice di merito – anche previo utilizzo dei poteri di accertamento ufficiosi di cui al D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3 – abbia fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese d’origine, correrebbe un effettivo rischio di subire un grave danno (ex multis Cassazione civile sez. VI, 12/02/2015, n. 2830).

2. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) e comma 3, lett. a), artt. 2, 3, 5, 8 e 9 CEDU, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 27, comma 1 bis, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere il Tribunale disatteso la domanda di concessione della protezione sussidiaria senza acquisire informazioni sul paese di provenienza.

2.1. Il motivo è fondato.

2.2. Il Tribunale, nel ritenere che in Ghana non sussisteva una situazione di violenza generalizzata ha omesso di indicare le fonti cui ha fatto riferimento, in violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 8. La citata disposizione prevede che “ciascuna domanda è esaminata alla luce di informazioni precise e aggiornate circa la situazione generale esistente nel Paese di origine dei richiedenti asilo (…) sulla base dei dati forniti dall’UNHCR, dall’EASO, dal Ministero degli affari esteri anche con la collaborazione di altre agenzie ed enti di tutela dei diritti umani operanti a livello internazionale”.

2.3. Come affermato da questa Corte con orientamento consolidato al quale il collegio intende dare continuità,”in tema di protezione sussidiaria dello straniero, ai fini dell’accertamento della fondatezza di una domanda proposta sulla base del pericolo di danno di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), (violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato determinativa di minaccia grave alla vita o alla persona), una volta che il richiedente abbia allegato i fatti costitutivi del diritto, il giudice del merito è tenuto, ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, a cooperare nell’accertare la situazione reale del paese di provenienza mediante l’esercizio di poteri-doveri officiosi d’indagine e di acquisizione documentale in modo che ciascuna domanda venga esaminata alla luce di informazioni aggiornate sul Paese di origine del richiedente. Al fine di ritenere adempiuto tale onere, il giudice è tenuto ad indicare specificatamente le fonti in base alle quali abbia svolto l’accertamento richiesto e non è sufficiente il mero riferimento a “fonti internazionali” per escludere una situazione di rischio generalizzato e di conflitto nella zona di provenienza del richiedente (Cassazione civile sez. VI, 26/04/2019, n. 11312; Cass. Civ., n. 17069 del 2018).

2.4. In assenza di alcun riferimento alle fonti internazionali, il ricorso va accolto nei termini di cui in motivazione; il decreto impugnato va cassato e rinviato, anche per le spese del giudizio di legittimità, innanzi al Tribunale di L’Aquila in diversa composizione.

3. Con il terzo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14,D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3, lett. a) e b), artt. 3 e 7 CEDU, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, per non avere il Tribunale valutato la domanda di protezione sussidiaria alla luce delle condizioni carcerarie presenti in Ghana e senza considerare il rischio concreto di subire una lesione dei diritti fondamentali in caso di rientro.

3.1. Il motivo è infondato.

3.2. Il Tribunale ha correttamente escluso la sussistenza di un danno grave, consistente nella condanna a morte o ad un trattamento disumano in carcere, sul rilievo che il timore del ricorrente era del tutto ipotetico, non avendo riferito di un’accusa di omicidio a suo carico o di una denuncia nei suoi confronti né aveva allegato che l’suoi familiari lo avessero informato di un mandato di arresto da parte delle autorità nigeriane.

4. Va dichiarato assorbito il quarto motivo, con cui si censura il rigetto della domanda di protezione umanitaria.

P.Q.M.

accoglie il secondo motivo, dichiara inammissibile il primo, rigetta il terzo e dichiara assorbito il quarto, cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, innanzi al Tribunale di L’Aquila in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte di Cassazione, il 18 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2021

 

 

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