Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20930 del 21/07/2021

Cassazione civile sez. VI, 21/07/2021, (ud. 10/12/2020, dep. 21/07/2021), n.20930

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Presidente –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25090-2019 proposto da:

A.E., elettivamente domiciliato in ROMA, CIRC.NE CLODIA 80,

presso lo studio dell’avvocato ALBERTO PROSPERINI, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

GENERALI ITALIA SPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA C. MONTEVERDI 16,

presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE CONSOLO, che la rappresenta

e difende;

– controricorrente –

contro

L.N.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 8448/2018 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il

26/04/2018.

 

Fatto

RILEVATO

che:

con atto di citazione notificato l’11 ottobre 2007, A.E. e A.A. convenivano, davanti al Giudice di pace di Roma, l’INA Assitalia Assi.ni S.p.A., quale impresa designata per la Regione Lazio dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, per sentirla condannare, in solido con L.N., al risarcimento dei danni conseguenti all’incidente verificatosi in Roma il 21 dicembre 2006. Aggiungevano che la propria autovettura, Mercedes, era stata urtata sulla fiancata sinistra dal motociclo Yamaha 500 di proprietà di L. e privo, al momento dell’urto, di copertura assicurativa;

si costituiva INA Assitalia, mentre restava contumace il L.;

la causa era istruita con l’espletamento della prova testimoniale ed era definita con sentenza n. 3506 del 2010 con la quale il Giudice di pace accoglieva la domanda attorea, determinando il risarcimento, al netto della franchigia di Euro 500, prevista per legge, nella somma residua di Euro 400, oltre spese legali;

avverso tale decisione proponevano appello A.E. e A.A. sostenendo la retroattività del D.Lgs. n. 198 del 2007, che aveva modificato il Codice delle assicurazioni, art. 283, abolendo la citata franchigia e rilevando, altresì, che l’importo della franchigia avrebbe dovuto gravare sul responsabile civile, Nello L. e, quindi, sull’impresa designata;

si costituiva INA Assitalia chiedendo il rigetto della impugnazione, mentre restava contumace il L.;

il Tribunale di Roma accoglieva il motivo di impugnazione in ordine alla liquidazione delle spese di lite;

A.E. con atto di citazione conveniva in giudizio, davanti al Tribunale di Roma, L.N. e Ina Assitalia per la revocazione parziale della sentenza di appello emessa dal Tribunale per vizio revocatorio di fatto, ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4, in quanto non sarebbe stato considerato il quarto motivo di appello, recante la domanda di condanna nei confronti del responsabile civile per l’intero, senza decurtazione della franchigia applicata a tutela del Fondo di Garanzia. Si costituiva Generali Italia S.p.A. (già INA Assitalia) contestando la domanda. L.N. non svolgeva attività difensiva;

il Tribunale di Roma, con sentenza del 26 aprile 2018, dichiarava inammissibile l’impugnazione, compensando integralmente le spese di lite. Secondo il Tribunale, non ricorreva l’ipotesi richiamata dalla ricorrente, relativa al caso in cui il giudice di appello abbia espressamente negato l’avvenuta proposizione di una domanda che, invece, risultava formulata dagli atti di causa. Ciò in quanto nella sentenza oggetto di revocazione non era stata espressamente negata l’esistenza della domanda, ma vi era stata solo una omessa pronunzia, che integrava un difetto di attività che avrebbe dovuto essere fatta valere in sede di legittimità, quale error in procedendo ex art. 112 c.p.c.;

avverso tale decisione propone ricorso per cassazione A.E. affidandosi ad un motivo. Resiste con controricorso Generali Italia S.p.A. che deposita memoria ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il ricorso si lamenta la violazione dell’art. 395 c.p.c., n. 4, e degli artt. 112 e 342 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4. Il Tribunale avrebbe erroneamente interpretato la giurisprudenza di legittimità in materia la quale, a rigore, non pone limiti con riferimento all’omessa pronunzia che può dipendere anche da una erronea percezione del fatto processuale e, quindi, da un errore di fatto revocatorio. Secondo il ricorrente, l’errore di fatto che dà luogo all’omissione potrebbe anche derivare dalla supposizione, non espressa ma implicita, della inesistenza di un fatto;

con il ricorso si sostiene l’applicabilità dell’istituto della revocazione al caso di omessa pronunzia. Si fa presente che è noto l’orientamento secondo cui non sarebbe sufficiente una omessa pronunzia per azionare il ricorso per revocazione, ma sarebbe necessario l’ulteriore requisito dell’affermazione da parte del giudice della sentenza impugnata, della inesistenza del dato omesso;

il ricorrente sostiene che l’ipotesi di omessa pronunzia potrebbe anche derivare dalla supposizione, non espressa, ma implicita, dell’inesistenza di un fatto. Così, ad esempio, ritenere rilevante anche l’ipotesi di mero silenzio rispetto al motivo di impugnazione, affermando il principio secondo il giudice del gravami avrebbe supposto, senza esplicitarlo, che l’impugnazione fosse, ad esempio, fondato solo su un motivo;

il motivo è inammissibile perché la parte ricorrente avrebbe dovuto trascrivere, allegare o localizzare all’interno del fascicolo di legittimità i documenti essenziali (nel caso di specie la sentenza oggetto di revocazione e l’atto di appello);

a prescindere da ciò, la censura è infondata perché il giudice a quo ha fatto corretta applicazione del principio affermato da

questa Corte secondo cui la sentenza del giudice di merito che omette di pronunciare su una domanda, che si assume essere stata ritualmente proposta, motivando la propria decisione col fatto che quella domanda non sarebbe mai stata formulata, è impugnabile per revocazione ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4, e non con i mezzi ordinari (Cass. n. 30850 del 29 novembre 2018 e Cass. n. 12958 del 14 giugno 2011);

che tale ipotesi non ricorre nel caso di specie, come ben evidenziato dal Tribunale, secondo cui la sentenza oggetto di revocazione non ha espressamente negato l’esistenza della domanda e il relativo motivo di appello, ma si è limitata a omettere di pronunziare sulla censura e per tale ragione non si configura la negazione di un fatto o, per mero errore, non potendosi desumere, con certezza, che l’omessa pronunzia sia derivata ictu oculi dalla supposizione di un fatto, pacificamente escluso, oppure dall’inesistenza di un fatto, certamente sussistente (in questi termini, da ultimo, Cass. Sez. 3 n. 30850 del 29/11/2018, citata);

che, quindi, l’omissione di pronuncia era impugnabile con il ricorso per cassazione (ai sensi dell’art. 112 c.p.c.);

va aggiunto che la giurisprudenza richiamata dalla ricorrente (Cass. n. 11530 del 2016) non è pertinente, perché riguarda la revocazione delle decisioni della Corte di cassazione e non del giudice di merito;

ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; le spese del presente giudizio di cassazione liquidate nella misura indicata in dispositivo – seguono la soccombenza. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis (Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315).

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidandole in Euro 500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile-3, il 10 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2021

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