Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20731 del 20/07/2021
Cassazione civile sez. VI, 20/07/2021, (ud. 11/05/2021, dep. 20/07/2021), n.20731
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –
Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –
Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –
Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –
Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 38269-2019 proposto da:
M.M.T., G.C., N.G., elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA GIUSEPPE GUATTANI n. 15, presso lo studio
dell’avvocato SALVATORE GAGLIARDO, rappresentati e difesi
dall’avvocato ANTONIO MARTINELLI;
– ricorrenti –
contro
AZIENDA POLICLINICO UMBERTO I DI (OMISSIS), in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
MUZIO CLEMENTI, 68, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO MANNO,
che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2894/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 19/07/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata dell’11/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. NICOLA DE
MARINIS.
Fatto
RILEVATO
– che, con sentenza del 19 luglio 2019 la Corte d’Appello di Roma, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Roma, rigettava la domanda proposta dai Prof. N.G. e G.C. e dalla Dott.ssa M.M.T. nei confronti dell’Azienda Policlinico Umberto I di (OMISSIS), presso cui i predetti professori e ricercatori presso la facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università “(OMISSIS)” erano incaricati della direzione di struttura semplice percependo oltre allo stipendio di docenti universitari l’indennità aggiuntiva di cui al D.P.R. n. 761 del 1979, art. 31, comma 1, computata però utilizzando come riferimento la retribuzione di posizione minima contrattuale del dirigente equiparato e non quella spettante al dirigente titolare di un incarico di direzione di struttura semplice, domanda avente ad oggetto il riconoscimento del diritto al ricalcolo dell’indennità D.P.R. n. 761 del 1979, ex art. 31, dovuta in forza dell’incarico ricoperto e la condanna dell’Azienda al pagamento dei relativi importi;
– che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto la predetta indennità, c.d. D.M., non dovuta, dovendosi escludere che la stessa possa ancora percepirsi una volta attuatosi il nuovo regime del D.Lgs. n. 517 del 1999, art. 6, inteso a mutare, sostituendolo con il riconoscimento di un trattamento aggiuntivo graduato, il sistema di equiparazione dal trattamento del personale medico ospedaliero del trattamento spettante al personale universitario, termine da farsi ragionevolmente risalire al 2008, deponendo in tal senso il D.P.C.M. 24 maggio 2001, recante all’art. 3, comma 4, la previsione per cui solo per i cinque anni successivi all’emanazione del medesimo assicurava ad ogni professore o ricercatore universitario una retribuzione complessiva non inferiore a quella in godimento all’atto di entrata in vigore del D.Lgs. n. 517 del 1999, e, pertanto la domanda fondata su una causa petendi insussistente;
che, per la cassazione di tale decisione ricorrono tutti gli originari istanti, affidando l’impugnazione a quattro motivi, cui resiste, con controricorso, l’Azienda Policlinico Umberto I di (OMISSIS);
che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio non partecipata.
Diritto
CONSIDERATO
che la questione oggetto della controversia ed investita dai quattro motivi di impugnazione attiene al diritto alla conservazione dell’indennità c.d. D.M. da parte dei professori e ricercatori universitari operanti presso le strutture sanitarie convenzionate con il servizio sanitario nazionale e, più in generale, alla perdurante operatività, a seguito dell’emanazione del D.Lgs. n. 517 del 1999, del sistema di equiparazione con il trattamento economico del personale medico del SSN previsto dal D.P.R. n. 761 del 1979, e che su tale questione questa Corte non risulta essersi pronunziata in precedenza, di modo che la presente controversia assume valenza nomofilattica;
che, pertanto, questo Collegio, non ritenendo sussistere i presupposti di cui all’art. 375 c.p.c., rimette la causa alla sezione quarta per la trattazione in pubblica udienza.
P.Q.M.
La Corte, rilevato il difetto dei presupposti di cui all’art. 375 c.p.c., rimette la causa alla sezione quarta per la trattazione in pubblica udienza.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 11 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2021