Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20582 del 19/07/2021

Cassazione civile sez. trib., 19/07/2021, (ud. 14/04/2021, dep. 19/07/2021), n.20582

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. SAIJA Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. CORRADINI Grazia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7063-2015 proposto da:

B.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SIRTE

43, presso lo studio dell’avvocato ALBERTO DE CAROLIS, rappresentato

e difeso dagli avvocati SANDRO FIGLIOZZI e STEFANO TONACHELLA;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, DIREZIONE PROVINCIALE FROSINONE, MINISTERO

ECONOMIA FINANZE;

– intimati –

E contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– resistente –

avverso la sentenza n. 741/2014 della COMM. TRIB. REG. LAZIO SEZ.

DIST. di LATINA, depositata il 07/02/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/04/2021 dal Consigliere Dott. SALVATORE SAIJA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Nel corso di un giudizio avente ad oggetto l’impugnazione di un avviso di accertamento emesso nei suoi confronti in relazione all’anno d’imposta 1990, l’avv. B.M. ricevette la notifica di una cartella di pagamento del D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 68, stante l’esito della controversia provvisoriamente a lui sfavorevole. Conseguentemente, egli procedette al pagamento della somma di Lire 18.652.500 in data 20.11.2000. Tuttavia, anche a seguito della cassazione della sentenza d’appello (disposta con sentenza di questa Corte n. 11268/2001), il giudizio si concluse definitivamente con esito totalmente favorevole al contribuente, che così notificò all’Agenzia delle Entrate istanza di restituzione della somma pagata, pari ad Euro 9.633,21, in data 28.7.2005. Tuttavia, l’Agenzia dispose soltanto lo sgravio della suddetta cartella, senza provvedere al rimborso, sicché l’avv. B. impugnò il silenzio rifiuto sull’istanza di rimborso dinanzi alla C.T.P. di Frosinone, che con sentenza del 26.10.2009 accolse il ricorso. La C.T.R. del Lazio, sez. st. di Latina, dapprima respinse l’appello dell’Ufficio con sentenza n. 817/39/11, ma successivamente, accogliendo il ricorso per revocazione proposto dallo stesso Ufficio, revocò la decisione con sentenza n. 741/40/14 del 7.2.2014, così dichiarando l’inammissibilità dell’originario ricorso proposto dal contribuente. In particolare, il giudice della revocazione accolse l’impugnazione ex art. 395 c.p.c., n. 4, sostenendo essere incorso in errore di fatto il giudice d’appello nell’aver individuato quale legittimato passivo l’Agenzia delle Entrate, anziché il concessionario della riscossione, che aveva ricevuto a suo tempo il pagamento indebito.

B.M. ricorre ora per cassazione, sulla base di due motivi; l’Agenzia delle Entrate ha depositato un “atto di costituzione”, al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1 – Con il primo motivo, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 395 c.p.c., n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver erroneamente ritenuto la C.T.R. consistere in un errore di fatto una valutazione effettuata dal giudice d’appello incontestabilmente frutto di un giudizio, e non di un errore di percezione.

1.2 – Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per non aver la C.T.R. affatto motivato sulla individuazione dell’errore di fatto.

2.1 – Il primo motivo è fondato.

A sostegno della disposta revoca, la C.T.R. laziale ha evidenziato che la sentenza d’appello era frutto di error in percipiendo, laddove non ci si era accorti che, per effetto dello sgravio disposto da parte dell’Agenzia, l’operato di questa si era esaurito, sicché da un lato la richiesta di rimborso avrebbe dovuto proporsi all’agente della riscossione, ai sensi del D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 26, comma 1 e non già all’Agenzia, e dall’altro nessun silenzio rifiuto, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 21, comma 2, avrebbe potuto prospettarsi al riguardo.

In realtà, ritiene la Corte sia di tutta evidenza che, nella specie, il vizio dedotto dall’Agenzia in seno al ricorso per revocazione poteva soltanto concernere un error in iudicando, ma non mai un errore di fatto. Ciò di cui si doleva l’Agenzia, infatti, non era l’errore di percezione del dato processuale (ossia, circa il disposto sgravio della cartella) da parte della prima C.T.R., ma l’errore nell’aver la stessa C.T.R. applicato l’art. 26 cit. ad una fattispecie non sussumibile nella relativa disciplina, sul presupposto che la richiesta di rimborso dovesse necessariamente presentarsi all’agente della riscossione: per come prospettata, dunque, la censura dell’Agenzia compendia senza alcun dubbio il vizio di falsa applicazione dello stesso art. 26, denunciabile per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 (si veda, circa la portata del detto vizio, ex multis, Cass. n. 640/2019).

3.1 – In definitiva, il primo motivo è accolto, mentre il secondo resta assorbito. La sentenza impugnata è dunque cassata in relazione e, non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, ex art. 384 c.p.c., comma 2, con la declaratoria di inammissibilità del ricorso per revocazione a suo tempo proposto dall’Agenzia delle Entrate.

P.Q.M.

la Corte accoglie il primo motivo e dichiara assorbito il secondo; cassa in relazione e, decidendo nel merito, dichiara l’inammissibilità del ricorso per revocazione già proposto dall’Agenzia delle Entrate. Compensa integralmente le spese del giudizio di merito e condanna la resistente alla rifusione di quelle di legittimità, che liquida in Euro 2.300,00 per compensi, oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario in misura del 15%, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di cassazione, il 14 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2021

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