Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20322 del 16/07/2021

Cassazione civile sez. II, 16/07/2021, (ud. 02/02/2021, dep. 16/07/2021), n.20322

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 19282/2016 R.G. proposto da:

CONDOMINIO (OMISSIS), c.f. (OMISSIS), in persona dell’amministratore

pro tempore, rappresentato e difeso in virtù di procura speciale su

foglio allegato in calce al ricorso dall’avvocato Paolo Piccolo, ed

elettivamente domiciliato in Roma, al largo della Fontanella di

Borghese, n. 84, presso lo studio dell’avvocato Fabio Iannucci.

– ricorrente –

contro

C.L., c.f. (OMISSIS), elettivamente domiciliato, con

indicazione dell’indirizzo p.e.c., in (OMISSIS), presso lo studio

dell’avvocato Paolo Caione, e dell’avvocato Carla Santamaria Amato,

che disgiuntamente e congiuntamente lo rappresentano e difendono in

virtù di procura speciale a margine del controricorso.

– controricorrente –

e

EDILGEN s.p.a., (già s.r.l.), c.f. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata, con

indicazione dell’indirizzo p.e.c., in Napoli, al corso Meridionale,

n. 7, presso lo studio dell’avvocato Ciro Gagliardi, che la

rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio

allegato in calce al controricorso.

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2217/2016 della Corte d’Appello di Napoli;

udita la relazione nella Camera di consiglio del 2 febbraio 2021 del

Consigliere Dott. Luigi Abete.

 

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

1. Con atto notificato il 12.5.2004 C.L. citava a comparire dinanzi al Tribunale di Napoli il condominio sito in (OMISSIS).

Esponeva che dal 14.7.2000 all’1.4.2003 era stato proprietario di un appartamento e di una cantinola ricompresi nell’edificio condominiale; che lo stabile condominiale era stato oggetto di lavori di manutenzione straordinaria affidati in appalto alla “Edilgen” s.r.l.; che, per consentire l’esecuzione dei lavori, aveva rilasciato gli immobili il 2.2.2001, immobili poi riconsegnati con danni di vario genere.

Chiedeva che il condominio fosse condannato a risarcirgli i danni.

2. Si costituiva il condominio di (OMISSIS).

Instava per il rigetto delle avverse domande.

Instava altresì per la chiamata in causa, onde essere in ipotesi di condanna manlevato, della “Edilgen” s.r.l..

3. Non si costituiva la “Edilgen” s.r.l..

4. All’esito dell’istruzione probatoria, con sentenza n. 13981/2009 l’adito tribunale – tra l’altro – dichiarava il difetto di legittimazione passiva del condominio ed accoglieva la domanda nei confronti della “Edilgen”, che, per l’effetto, condannava a pagare all’attore la somma di Euro 2.207,85, oltre interessi e rivalutazione.

5. La “Edilgen” s.r.l. proponeva appello.

Resisteva C.L.; esperiva appello incidentale.

Resisteva il condominio di (OMISSIS).

6. Con sentenza n. 2217/2016 la Corte d’Appello di Napoli in accoglimento dell’appello principale rigettava la domanda esperita da C.L. nei confronti della “Edilgen”, in parziale accoglimento dell’appello incidentale condannava il condominio a pagare in favore di C.L. la somma di Euro 4.837,50, tra l’altro, detratto l’importo a carico dell’appellato in ragione della sua quota millesimale, rigettava la domanda di manleva formulata dal condominio nei confronti della “Edilgen”.

Evidenziava la corte che il condominio era responsabile nei confronti del C. per i danni arrecati al giardino di cui costui era proprietario.

Evidenziava segnatamente che dalla documentazione prodotta dallo stesso condominio si desumeva che i danni arrecati ai giardini di pertinenza delle unità immobiliari poste al piano seminterrato non erano dipesi dalla cattiva esecuzione dei lavori da parte della “Edilgen”, ma erano stati conseguenza inevitabile dell’esecuzione delle opere deliberate dal condominio.

7. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il condominio sito in (OMISSIS); ne ha chiesto sulla scorta di quattro motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione.

C.L. ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese.

La “Edilgen” s.p.a. del pari ha depositato controricorso; analogamente ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese, con distrazione.

8. C.L. ha depositato memoria.

9. Con il primo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la violazione e falsa applicazione degli artt. 1667 e 1669 c.c., degli artt. 115 e 116c.p.c. e degli artt. 2,8 e 13 del contratto di appalto; l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia.

Deduce che agli artt. 2, 8 e 13 del contratto di appalto è espressamente prevista la responsabilità dell’appaltatore per i danni a terzi e che la “Edilgen” è viepiù responsabile in considerazione dell’autonomia di cui ha fruito in sede di esecuzione dei lavori.

Deduce che la corte di merito ha erroneamente valutato la documentazione prodotta e le risultanze istruttorie.

Deduce dunque che, contrariamente all’assunto della corte distrettuale, i danni al giardino già di proprietà del C. sono conseguenza dei lavori di consolidamento statico eseguiti dalla “Edilgen”.

10. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2043 c.c.; ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’insufficiente e contraddittoria motivazione circa fatto controverso e decisivo per il giudizio.

Deduce che la corte territoriale avrebbe dovuto ricondurre il pregiudizio lamentato dal C. alla categoria del danno collaterale ed ascriverlo alla s.r.l. appaltatrice ai sensi dell’art. 2043 c.c..

11. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la violazione e falsa applicazione degli artt. 1655,1665 e 2043 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c., degli artt. 8 e 13 del contratto di appalto, degli artt. 21 e 22 del capitolato d’appalto; l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia.

Deduce che all’atto della riconsegna degli immobili C.L. ebbe a dichiarare “di non aver nulla a pretendere” e nessuna riserva ebbe a formulare sulle condizioni del giardino.

Deduce che la corte napoletana ha atteso ad una erronea lettura del contratto e del capitolato d’appalto, non ha tenuto conto dei documenti prodotti ed ha affermato, senza alcuna indicazione normativa, la responsabilità del condominio in assenza di risultanze istruttorie deponenti in tal senso, viepiù che il C. ha contribuito a tutte le deliberazioni condominiali finalizzate all’approvazione dei lavori di consolidamento.

12. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1136 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c.; ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia.

Deduce che C.L., in qualità di comproprietario, ha preso parte alle deliberazioni assembleari concernenti i lavori di manutenzione straordinaria dello stabile condominiale e dunque era ben a conoscenza delle modalità di esecuzione delle opere, sicché ha provveduto ad accollarsi i relativi rischi.

13. I rilievi, che la delibazione dei motivi di ricorso postula, tendono, per ampia parte, a sovrapporsi e a riproporsi; il che suggerisce la disamina simultanea degli esperiti mezzi di impugnazione, che, in ogni caso, sono privi di fondamento e vanno respinti.

14. Una debita puntualizzazione si impone previamente, con precipuo riferimento al quarto motivo di ricorso, motivo che, per certi versi, riveste valenza preliminare nella parte in cui si adduce che C.L. non era legittimato ad “esperire azione risarcitoria nei confronti del condominio o degli altri condomini” (così ricorso, pag. 37).

Invero questa Corte spiega che, in tema di risarcimento danni per l’esecuzione di lavori su parti comuni di un edificio condominiale, poiché il condominio è un ente di gestione privo di personalità giuridica distinta da quella dei singoli condomini, il condomino che ritenga di essere stato danneggiato da un’omessa vigilanza da parte del condominio nell’esecuzione dei lavori (e’ propriamente il caso di cui al ricorso in disamina) dovrà rivolgere la propria pretesa risarcitoria nei confronti dell’amministratore, in qualità di rappresentante del condominio, il quale, a sua volta, valuterà se agire in rivalsa contro l’amministratore stesso (cfr. Cass. 30.9.2014, n. 20557).

Del resto, ai fini del risarcimento dei danni da cosa in custodia di proprietà condominiale, piena è l’equiparazione del condomino al terzo (cfr. Cass. 29.1.2015, n. 1674, secondo cui devono individuarsi nei singoli condomini i soggetti solidalmente responsabili, poiché la custodia, presupposta dalla struttura della responsabilità per danni prevista dall’art. 2051 c.c., non può essere imputata né al condomino, quale ente di sola gestione di beni comuni, né al suo amministratore, quale mandatario dei condomini).

15. Evidentemente, nell’alveo della responsabilità ex art. 2051 c.c., non hanno rilievo né le ragioni di doglianza, specificamente veicolate dal secondo mezzo di impugnazione, secondo cui la corte partenopea non avrebbe individuato a carico del condominio “un qualunque comportamento in contrasto col principio del neminem laedere” (così ricorso, pag. 29) ed “avrebbe dovuto correttamente inquadrare la fattispecie in quella di danno collaterale o consequenziale ed imputarla all’appaltatore” (così ricorso, pag. 29), né ha rilievo la ragione di doglianza, specificamente veicolata dal quarto mezzo di impugnazione, secondo cui C.L. aveva “accettato tutte le opere e lavori da eseguirsi (…) (siccome) partecipe delle decisioni assembleari” (così ricorso, pag. 36).

16. I mezzi di impugnazione, segnatamente il primo ed il terzo, si qualificano in via esclusiva in relazione alla previsione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Occorre tener conto che con gli esperiti mezzi il ricorrente censura sostanzialmente il giudizio “di fatto” cui la corte d’appello ha atteso (“nel caso di specie è evidente (…) che (…) l’appaltatore (…) è l’unico ed esclusivo responsabile dei danni provocati al C.”: così ricorso, pag. 25; “attraverso una corretta ricostruzione dei fatti e documenti di può giungere a ritenere responsabile la società Edilgen (…)”: così ricorso, pag. 34). Del resto, è propriamente il motivo di ricorso ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, che concerne l’accertamento e la valutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia (cfr. Cass. sez. un. 25.11.2008, n. 28054).

Ovviamente le addotte censure rilevano – se del caso – oltre che nel solco della previsione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nei limiti di cui alla pronuncia n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite di questa Corte.

17. Su tale scorta si rappresenta quanto segue.

Per un verso, nessuna delle figure di “anomalia motivazionale” destinate ad acquisire significato alla stregua della pronuncia delle sezioni unite teste’ menzionata – e tra le quali di certo non è annoverabile il semplice difetto di “sufficienza” della motivazione – si scorge in relazione alle motivazioni cui la corte distrettuale ha ancorato il suo dictum.

In particolare, la corte di merito ha specificato che la “Edilgen” non era contrattualmente tenuta al ripristino dei giardini; che invero l’art. 2 del contratto d’appalto prevedeva l’esecuzione di lavori di ripristino unicamente negli appartamenti e nelle unità immobiliari (cfr. sentenza d’appello, pag. 8).

Altresì, ha evidenziato che la dichiarazione resa dall’appellante incidentale e di cui al verbale di riconsegna del 26.3.2002 era rivolta in via esclusiva alla “Edilgen” e non esplicava alcuna valenza nei confronti del condominio (cfr. sentenza d’appello, pag. 9).

Per altro verso, la corte territoriale di certo non ha omesso la disamina del fatto decisivo.

18. D’altra parte, il ricorrente censura – come emerge dall’enunciazione, dapprima operata, dei passaggi essenziali degli esperiti motivi di ricorso – l’asserita omessa ed erronea valutazione delle risultanze di causa.

E tuttavia il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, né in quello del precedente n. 4, disposizione che – per il tramite dell’art. 132 c.p.c., n. 4 – dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (cfr. Cass. 10.6.2016, n. 11892; Cass. (ord.) 26.9.2018, n. 23153).

19. Si tenga conto, in pari tempo, con l’interpretazione del contratto, traducendosi in una operazione di accertamento della volontà dei contraenti, si risolve in una indagine di fatto riservata al giudice di merito, censurabile in cassazione per violazione delle regole ermeneutiche ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, ovvero per omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti ai sensi del novello art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (cfr. Cass. 14.7.2016, n. 14355), violazione di regole ermeneutiche ed omesso esame di fatto decisivo che per nulla si scorgono nel caso di specie.

Ovviamente né la censura ex n. 3 né la censura ex n. 5 dell’art. 360 c.p.c., comma 1, possono risolversi in una critica del risultato interpretativo raggiunto dal giudice, che si sostanzi nella mera contrapposizione di una differente interpretazione; d’altronde, per sottrarsi al sindacato di legittimità, sotto entrambi i cennati profili, quella data dal giudice al contratto non deve essere l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili, e plausibili, interpretazioni (cfr. Cass. 22.2.2007, n. 4178; cfr. Cass. 2.5.2006, n. 10131).

Tanto, propriamente, si puntualizza con riferimento alla pretesa parziale ed inesatta lettura del contratto d’appalto e del capitolo d’appalto cui la Corte d’Appello di Napoli avrebbe atteso.

20. In dipendenza del rigetto del ricorso il condominio ricorrente va condannato a rimborsare sia al controricorrente C.L. sia all’avvocato Ciro Gagliardi – difensore della controricorrente “Edilgen” s.p.a. (già s.r.l.) – il quale ha dichiarato di aver anticipato le spese e di non aver riscosso gli onorari, le spese del presente giudizio di legittimità.

La liquidazione segue come da dispositivo.

21. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del condominio ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, comma 1 bis, D.P.R. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente, Condominio di (OMISSIS), a rimborsare al controricorrente, C.L., le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; condanna il ricorrente, Condominio di (OMISSIS), a rimborsare all’avvocato Ciro Gagliardi, difensore anticipatario della “Edilgen” s.p.a. (già s.r.l.), le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi Euro 2.500,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del condominio ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, comma 1 bis, D.P.R. cit., se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 2 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2021

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