Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19908 del 13/07/2021

Cassazione civile sez. I, 13/07/2021, (ud. 21/05/2021, dep. 13/07/2021), n.19908

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. ROCCHI Giacomo – rel. Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

A.L., rappresentato e difeso dall’avvocato Marlene Di Costanzo,

per procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, rappresentato e difeso dall’Avvocatura

Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, Via dei

Portoghesi, 12, domicilia per legge;

– resistente –

avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia n. 470/2020

dell’1 1/2/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/05/2021 dal Cons. Dott. Giacomo Rocchi.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Venezia rigettava l’appello proposto da A.L. avverso l’ordinanza del Tribunale di Venezia che aveva respinto la domanda di protezione internazionale in quanto manifestamente infondata; la Corte dichiarava l’insussistenza dei presupposti per l’ammissione al gratuito patrocinio.

Il Tribunale di Venezia aveva rigettato la domanda di protezione internazionale di A.L., cittadino (OMISSIS), nonché quelle di protezione sussidiaria e di protezione umanitaria, ritenendo la versione dei fatti offerta dal richiedente contraddittoria e lacunosa.

Secondo la Corte territoriale, la vicenda del richiedente e le ragioni del suo allontanamento dal paese di origine non erano inquadrabili in alcuna ipotesi di protezione internazionale. Il ricorrente aveva riferito di essere stato minacciato di morte per non avere aderito ad un gruppo culturistico in quanto cristiano e consapevole che quel gruppo era responsabile di atrocità e crimini; si era rifugiato nel (OMISSIS) per poi tornare a (OMISSIS); dopo avere passato due anni a nascondersi nei villaggi e nei boschi, era arrivato in Italia nel 2016 passando dal Niger e dalla Libia.

Dalla narrazione non si poteva evincere alcuna concreta persecuzione nei confronti del ricorrente, stante la genericità, contraddittorietà e incoerenza del racconto. Il richiedente si contraddiceva sulla sua conoscenza del gruppo che lo avrebbe minacciato e sui crimini commessi dai suoi componenti. Inoltre, egli era fuggito nel (OMISSIS), salvo poi tornare a (OMISSIS) senza subire alcuna minaccia. Era inverosimile anche il racconto della vita trascorsa per due anni nei boschi.

Il racconto non era in altun modo verificabile; comunque, non si verteva in una persecuzione compresa tra quelle che davano diritto allo status di rifugiato.

Non sussisteva il pericolo derivante dalla situazione attuale in (OMISSIS), dovendosi escludere che nell'(OMISSIS), da cui il ricorrente proviene, esista una situazione di violenza generalizzata; lo stesso ricorrente non aveva fatto alcun riferimento a un conflitto interno nel Paese e aveva riferito di avere lavorato in una fabbrica che produceva ceramica.

Non sussistevano, quindi, i presupposti per la protezione sussidiaria, anche alla luce della non credibilità del racconto.

Veniva esclusa anche la protezione umanitaria, alla luce della situazione attuale della (OMISSIS). Per tale protezione occorre la prova del raggiungimento di un’integrazione sociale nel Paese ospitante nonché la dimostrazione del rischio della compromissione del nucleo fondamentale dei diritti di cui all’art. 2 Cost.. Nel caso del ricorrente, la prova dell’integrazione non era stata fornita, essendosi egli limitato ad attività di volontariato, alla frequentazione di un corso di lingua italiana al battesimo e all’ordinazione come sacerdote. Egli non aveva documentato la condizione di vulnerabilità che soffrirebbe nel Paese di origine, né aveva provato il concreto pericolo di persecuzione.

La Corte dava atto che, agli atti, non era presente la delibera di ammissione al gratuito patrocinio; in ogni caso non sussistevano i presupposti per l’ammissione, atteso che al domanda era manifestamente infondata, traendo origine da ragioni personali esposte sin dall’inizio in termini inverosimili e non verificabili.

2. Ricorre per cassazione il difensore di A.L., deducendo, in un primo motivo, violazione di legge nonché mancanza ed apparenza di motivazione con riferimento al rigetto della domanda di protezione internazionale e di protezione sussidiaria.

Il ricorrente è perseguitato per motivi religiosi e, quindi, rientra nel novero dei soggetti che possono beneficiare dello status di rifugiato. Inoltre, sussistevano i presupposti per la protezione sussidiaria: il ricorrente era stato minacciato di morte per essersi rifiutato di entrare nella setta (OMISSIS).

In un secondo motivo il ricorrente deduce violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 per omesso esame di uno specifico fatto decisivo che era stato oggetto di discussione tra le parti.

Mancava la valutazione della mancanza di credibilità del soggetto richiedente. In un terzo motivo il ricorrente deduce violazione di legge con riferimento al diniego della protezione umanitaria.

Il ricorrente, in Italia, si era sempre adoperato per una corretta integrazione, lavorando presso una cooperativa, prestando volontariato ed operando come sacerdote. Veniva contestata la motivazione della sentenza nella parte in cui – affermava la mancanza di documentazione relativa ad una compiuta integrazione.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso è inammissibile.

1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Non solo la valutazione della Corte territoriale consegue alla ritenuta mancanza di credibilità del soggetto richiedente, cosicché la prospettazione del ricorso secondo cui A. era fuggito dalla (OMISSIS) perché minacciato per essersi rifiutato di entrare nel gruppo non viene ritenuta veritiera, ma – soprattutto – il ricorrente pretende di equiparare le minacce di morte di un gruppo privato alle persecuzioni che giustificano il riconoscimento dello status di rifugiato.

Al contrario, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 5 le persecuzioni devono provenire dallo Stato o da partiti od organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio; le persecuzioni da parte dei privati – come quella oggetto della narrazione dell’appellante – sono equiparate a quelle menzionate solo se lo Stato o le organizzazioni statuali non possono o non vogliono fornire protezione ai soggetti minacciati così come definita dal D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 6, comma 2.

Ciò comporta che il soggetto minacciato o perseguitato da soggetti non statuali, per godere dello status di rifugiato, deve provare di avere chiesto inutilmente l’intervento dello Stato o di soggetti statuali o di non averlo fatto per l’impossibilità oggettiva di una protezione da parte loro (Sez. 2 -, Ordinanza n. 23281 del 23/10/2020, Rv. 659378 – 01; Sez. 1 -, Ordinanza n. 13959 del 06/07/2020, Rv. 658385 – 01; Sez. 1 -, Ordinanza n. 26823 del 21/10/2019, Rv. 655628 – 01). Nel caso di specie, ciò non è stato nemmeno allegato, cosicché non vi era onere dei giudici di merito di verificare le circostanze in ragione del dovere di cooperazione istruttoria.

Il riferimento alla protezione sussidiaria, poi, è generico e, ancora una volta, confonde le ipotesi previste dal D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. a) e b) – che fanno riferimento ad azioni dello Stato o di organi statali – con le possibili azioni di gruppi privati.

La sentenza, infine, esclude motivatamente che, nel territorio della (OMISSIS) da cui il ricorrente proviene, sia in atto una situazione di violenza generalizzata e indiscriminata.

2. Anche il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, il tema della credibilità del ricorrente è stato affrontato dalla Corte territoriale che l’ha esclusa con motivazione assai ampia e logica, in nessun modo censurata dal ricorrente.

Si deve, del resto, ricordare che il giudizio sulla credibilità del racconto del richiedente, da effettuarsi in base ai parametri, meramente indicativi, forniti dal D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 5, è sindacabile in sede di legittimità nei limiti dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti – oltre che per motivazione assolutamente mancante, apparente o perplessa – spettando dunque al ricorrente allegare in modo non generico il “fatto storico” non valutato, il “dato” testuale o extra testuale dal quale esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale e la sua “decisività” per la definizione della vertenza (Sez. 1 -, Ordinanza n. 13578 del 02/07/2020, Rv. 658237 – 01).

3. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Il ricorrente censura la sentenza impugnata, in punto di diniego della protezione umanitaria, per l’errata valutazione del livello di integrazione sociale raggiunto da A. in Italia, dimostrato dalla documentazione prodotta.

Tuttavia, come è pacifico, la protezione umanitaria non può essere concessa esclusivamente sulla base dell’integrazione sociale raggiunta nel Paese ospitante, atteso che l’orizzontalità dei diritti umani fondamentali comporta che, ai fini del riconoscimento della protezione, occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza (Sez. U, Sentenza n. 29459 del 13/11/2019, Rv. 656062 – 02); in effetti, il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari al cittadino straniero che abbia realizzato un grado adeguato di integrazione sociale in Italia deve fondarsi su una effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d’origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza (Sez. 1 -, Sentenza n. 4455 del 23/02/2018, Rv. 647298 – 01).

Nel caso in esame, da una parte la Corte territoriale ha motivatamente negato che in (OMISSIS) sussista una violenza generalizzata e indiscriminata, dall’altra il ricorrente si limita a sostenere che, in caso di rientro, egli sarebbe sottoposto al rischio di persecuzione da parte della setta cui si è rifiutato di aderire, senza alcun riferimento alla tutela da parte dello Stato: manca, quindi, una dimostrazione della privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani come conseguenza del rientro nel Paese di origine.

4. Nulla sulle spese, essendo rimasta la parte convenuta intimata.

Sussistono, infine, i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso per cassazione, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della ricorrenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima civile, il 21 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2021

 

 

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