Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19829 del 12/07/2021
Cassazione civile sez. trib., 12/07/2021, (ud. 23/03/2021, dep. 12/07/2021), n.19829
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PERRINO Angelina Maria – Presidente –
Dott. CATALLOZZI Paolo – rel. Consigliere –
Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –
Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO Maria Giulia – Consigliere –
Dott. FICHERA Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16682/2014 R.G. proposto da:
Circolo sportivo culturale ricreativo Terma, in persona del legale
rappresentante pro tempore, e R.M.C., rappresentati e
difesi dall’avv. Alfredo Auciello, con domicilio eletto presso il
suo studio, sito in Mira (VE), via Nazionale, 192;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,
rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, preso
la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
– resistente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del
Veneto, n. 106/7/13, depositata l’11 dicembre 2013;
Udita la relazione svolta nella Camera di Consiglio del 23 marzo dal
Consigliere Catallozzi Paolo.
Fatto
RILEVATO
che:
– il Circolo sportivo culturale ricreativo Terma e R.M.C., nella qualità di suo legale rappresentante, propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto, depositata l’11 dicembre 2013, di reiezione dell’appello dai medesimi proposti avverso la sentenza di primo grado che aveva respinto il loro ricorso per l’annullamento dell’avviso di accertamento con cui era stata rettificata la dichiarazione resa dall’ente, erano state rettificate le imposte non versate e irrogate le relative sanzioni;
– dall’esame della sentenza impugnata si evince che l’atto impositivo muoveva dal disconoscimento della qualità di ente non commerciale del contribuente;
– il giudice di appello, confermando la decisione della Commissione provinciale, ha ritenuto che l’attività svolta dal ricorrente doveva essere considerata commerciale;
– il ricorso è affidato ad un unico motivo;
– l’Agenzia delle Entrate non si costituisce tempestivamente, limitandosi a depositare atto con cui chiede di poter partecipare all’eventuale udienza di discussione.
Diritto
CONSIDERATO
che:
– con l’unico motivo di ricorso il contribuente denuncia l’omesso esame circa fatti decisivi e controversi del giudizio, in relazione alla mancata considerazione del prestito effettuato in favore del circolo dal suo presidente e del pagamento solo parziale del corrispettivo pattuito per l’acquisto di un ramo di azienda;
– evidenzia, in proposito, che gli importi del prestito ricevuto e del corrispettivo non versato sono stati erroneamente imputati a ricavi non dichiarati;
– il motivo è infondato;
– nella motivazione della sentenza la Commissione regionale tiene conto delle circostanze dedotte del ricorrente, ma, aderendo alle valutazioni espresse dal giudice di primo grado, ne esclude la sussistenza, ritenendo, quanto al dedotto finanziamento – che, secondo la tesi del ricorrente, sarebbe stato posto a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo – l’insussistenza del rapporto obbligatorio, evidenziando, a sostegno dell’assunto, che l’asserito debito restitutorio risultava da scrittura privata di data non certa e che “il procedimento monitorio sia stato promosso di concerto tra le parti al solo scopo di tentare di contrastare in qualche modo le risultanze dell’accertamento fiscale”;
– in merito al pagamento del prezzo della cessione di azienda, ha espresso il convincimento che l’obbligazione sia stata integralmente estinta dal ricorrente alla scadenza convenuta, “con denaro ricavato da corrispettivi non contabilizzati”;
– il giudice di appello ha, dunque, esaminato i fatti allegati al ricorrente, per cui la sentenza si sottrae alla censura prospettata;
– pertanto, per le suesposte considerazioni il ricorso non può essere accolto;
– nulla va disposto in ordine al gover.no delle spese processuali, in assenza di attività difensiva della parte vittoriosa;
– sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
PQM
la Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 23 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2021