Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19581 del 09/07/2021
Cassazione civile sez. II, 09/07/2021, (ud. 17/03/2021, dep. 09/07/2021), n.19581
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GORJAN Sergio – Presidente –
Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –
Dott. VARRONE Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 7028/2016 R.G. proposto da:
R.F., c.f. (OMISSIS), rappresentato e difeso in virtù di
procura speciale a margine del ricorso dall’avvocato Mauro Dellago,
ed elettivamente domiciliato in Roma, alla piazza Adriana, n. 4,
presso lo studio dell’avvocato Francesco Angelini.
– ricorrente –
contro
P.A., c.f. (OMISSIS), PE.GA., (in I.), c.f.
(OMISSIS), elettivamente domiciliati in Roma, alla via Antonio
Bertoloni, n. 35, presso lo studio dell’avvocato Gregorio Critelli,
che disgiuntamente e congiuntamente all’avvocato Cesare Pellegrini,
ed all’avvocato professor Lorenzo Pellegrini, li rappresenta e
difende in virtù di procura a margine del controricorso.
– controricorrenti –
e
COMUNIONE de “LE GIRANDOLE SUD” – c.f./p.i.v.a. (OMISSIS),
T.G., c.f. (OMISSIS), C.S., c.f. (OMISSIS),
G.G., c.f. (OMISSIS), V.M., c.f. (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 556/2015 della Corte d’Appello di Trieste;
udita la relazione nella Camera di consiglio del 17 marzo 2021 del
Consigliere Dott. Luigi Abete.
Fatto
FATTO E DIRITTO
preso atto che R.F. ha depositato in data 8.3.2021 rituale rinuncia ex art. 390 c.p.c., al ricorso iscritto al n. 7028-2016 R.G.;
dato atto che l’atto di rinuncia è stato ritualmente vistato dall’avvocato Lorenzo Pellegrini, difensore dei controricorrenti, abilitato a rinunciare agli atti;
ritenuto quindi che nulla osta alla declaratoria di estinzione;
ritenuto che nessuna statuizione è da assumere in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità;
dato atto che non sussistono i presupposti perché, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, il ricorrente sia tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma dell’art. 13, comma 1 bis, del medesimo D.P.R.;
visti gli artt. 390 e 391 c.p.c..
PQM
la Corte dichiara l’estinzione per intervenuta rinuncia del giudizio di legittimità introdotto con il ricorso proposto da R.F. ed iscritto al n. 7028-2016 R.G.;
dà atto che non sussistono i presupposti perché, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, il ricorrente sia tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma dell’art. 13, comma 1 bis, del medesimo D.P.R..
Così deciso in Roma, il 17 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2021