Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19395 del 08/07/2021

Cassazione civile sez. trib., 08/07/2021, (ud. 17/03/2021, dep. 08/07/2021), n.19395

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. PAOLITTO Liberato – rel. Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. D’ORIANO Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 15050/2017 R.G. proposto da:

Comune di Pietramelara, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e

difeso dall’Avv. Bruno Giannico, con domicilio eletto in Roma, al

viale Giuseppe Mazzini n. 145, presso lo studio dell’Avv. Enrico

Baldelli;

– ricorrente –

contro

Quadrifoglio Società agricola S.a.s., di Fratelli C. società

agricola a r.L., in persona del suo legale rappresentante p.t.,

rappresentata e difesa dall’avv. Pasquale Cerbo;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 100/33/17, depositata il 10 gennaio 2017,

della Commissione tributaria regionale della Campania;

udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del

17 marzo 2021, dal Consigliere Dott. Liberato Paolitto.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. – con sentenza n. 100/33/17, depositata il 10 gennaio 2017, la Commissione tributaria regionale della Campania ha accolto l’appello proposto da Quadrifoglio S.a.s., così integralmente riformando la pronuncia di prime cure che aveva disatteso l’impugnazione di un avviso di liquidazione ICI relativo all’anno 2008;

– il giudice del gravame ha ritenuto che:

– alla stregua della stessa documentazione prodotta dall’Ente locale, non risultava provato l’inserimento “del fondo oggetto di rettifica e di liquidazione ai fini ICI, … tra le aree oggetto di destinazione urbanistica di pubblica utilità o edificatoria”, ed in particolare la destinazione urbanistica originaria;

– l’atto impugnato risultava carente di motivazione in quanto sprovvisto di ogni riferimento ai “criteri di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, citato art. 5, comma 5”, criteri che nemmeno risultavano dalla Delib. di determinazione dei valori venali delle aree edificabili a fini ICI;

2. – il Comune di Pietramelara ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di tre motivi;

– Quadrifoglio Società agricola S.a.s. resiste con controricorso illustrato da memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. – il primo motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, espone la denuncia di violazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 2 e 5, assumendo, in sintesi, il ricorrente che, – risultando inseriti i terreni in contestazione nel piano regolatore generale, in zona D2, erroneamente il giudice del gravame aveva escluso la loro edificabilità che, ai fini impositivi, rilevava pur in difetto di piano attuativo e, nello specifico, pur se decaduto il piano di attuazione relativo alle aree di sviluppo industriale (ASI);

– col secondo motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il ricorrente denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c., deducendo la nullità della gravata sentenza per ultrapetizione sul rilievo che l’accertato difetto di motivazione dell’atto impugnato non formava oggetto di specifico motivo di impugnazione proposto da controparte;

– il terzo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5, espone la denuncia di nullità della gravata sentenza per difetto di motivazione e apparenza, assumendo il ricorrente che il difetto di motivazione dell’atto impugnato era stato rilevato senza considerare che il valore delle aree in contestazione risultava fondato “su di un atto notorio… di comune conoscibilità, in quanto pubblicato nelle forme di legge mediante inserimento nell’albo pretorio”, atto costituito dalla determina di accertamento del valore venale delle aree edificabili, così che, dunque, il rinvio per relationem a detto atto assolveva alla compiuta motivazione dell’avviso di liquidazione;

2. – in via pregiudiziale va disattesa l’istanza di rinvio proposta del difensore di parte ricorrente che ha rinunciato al mandato, atteso che, per un verso, detta rinuncia, – espressione della autonomia negoziale della parte e rimessa esclusivamente a quest’ultima nell’esercizio del diritto potestativo di recesso dal rapporto professionale instaurato con il contratto d’opera intellettuale, – non integra (come espressamente previsto, peraltro, dall’art. 301 c.p.c., comma 3) causa interruttiva del processo (v., ex plurimis, Cass. 8 aprile 2020, n. 7751) e che, per il restante, secondo un consolidato, e risalente, principio di diritto della Corte, nel giudizio di legittimità, che è dominato dall’impulso d’ufficio, non trova applicazione lo stesso istituto dell’interruzione del processo per uno degli eventi previsto dall’art. 299, e ss., c.p.c. (v., ex plurimis, Cass., 29 gennaio 2016, n. 1757; Cass., 3 dicembre 2015, n. 24635; Cass., 10 dicembre 2007, n. 25749; Cass. Sez. U., 21 giugno 2007, n. 14385; Cass., 18 aprile 2002, n. 5626);

3. – i tre motivi di ricorso, – che pur prospettano profili di inammissibilità, – sono destituiti di fondamento e vanno senz’altro disattesi;

3.1 – come anticipato, la gravata sentenza ha accertato che l’Ente locale non aveva assolto all’onere della prova relativa alle previsioni di piano regolatore e, nello specifico, in ordine alla destinazione urbanistica originaria di aree che non risultavano “oggetto di destinazione urbanistica di pubblica utilità o edificatoria”;

3.2 – il primo motivo di ricorso, – nel dedurre una difforme destinazione urbanistica di piano regolatore generale e la conseguente idoneità di detta previsione ai fini impositivi, secondo il parametro legale correlato ai suoli edificatori, – per un verso non reca specifica censura dell’accertamento operato dal giudice del gravame, – sotto il profilo, peraltro, del vizio di motivazione denunciabile in cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, – né, per vero, assolve allo stesso onere di autosufficienza del ricorso (art. 3666 c.p.c., comma 1, n. 6) quanto al contenuto del documento che, in tesi, offrirebbe riscontro alla dedotta destinazione urbanistica delle aree in contestazione;

4. – del pari difetta di specificità, ed autosufficienza, il secondo motivo di ricorso che, – nell’evocare il vizio di ultrapetizione della gravata sentenza, – non dà alcun specifico conto dei motivi di appello che erano stati proposti davanti al giudice del gravame (Cass., 20 agosto 2015, n. 17049; Cass., 4 luglio 2014, n. 15367; Cass., 17 agosto 2012, n. 14561; Cass., 19 marzo 2007, n. 6361; Cass., 2 dicembre 2005, n. 26234), in buona sostanza contrapponendo una ricostruzione dei motivi di appello difforme da quella operata da quel giudice;

5. – quanto, da ultimo, al terzo motivo, la Corte ha già avuto modo di statuire che, in tema di ICI, l’avviso di accertamento non può limitarsi a contenere indicazioni generiche sul valore del terreno, ma, ai sensi della L. n. 212 del 2000, art. 7 deve indicare, a pena di nullità, a quale presupposto la modifica del valore dell’immobile debba essere ricondotta, con specifico riferimento ai parametri indicati dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5 (Cass., 30 gennaio 2019, n. 2555; Cass., 17 giugno 2016, n. 12658);

– il decisum oggetto di impugnazione e’, così, conforme al principio di diritto enunciato dalla Corte, ed il motivo di ricorso e’, oltretutto, inidoneo a censurare l’accertamento operato dal giudice del gravame, – che, per vero, non ha affatto ritenuto indifferente, ai fini in trattazione, il rinvio per relationem oggetto di denuncia, ma ne ha, piuttosto, escluso l’idoneità a dar conto dei dati fattuali corrispondenti al parametro legale di correlazione dell’imposizione (D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 5), – in difetto di ogni riproduzione, sia pur essenziale, del contenuto effettivo della motivazione dell’atto impugnato (per il rilievo che la censura involgente la congruità della motivazione dell’avviso di accertamento necessariamente richiede che il ricorso per cassazione riporti i passi della motivazione dell’atto che, per l’appunto, si assumano erroneamente interpretati o pretermessi e che hanno dato luogo al vizio motivazionale denunciato v. Cass., 13 agosto 2004, n. 15867 cui adde, ex plurimis, Cass., 19 novembre 2019, n. 29992; Cass., 28 giugno 2017, n. 16147; Cass., 19 aprile 2013, n. 9536; Cass., 4 aprile 2013, n. 8312; Cass., 29 maggio 2006, n. 12786);

6. – le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza di parte ricorrente nei cui confronti sussistono, altresì, i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, se dovuto (D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater).

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 2.800,00 per compensi professionali ed Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed altri accessori di legge; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenuta da remoto, il 17 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2021

 

 

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