Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19470 del 08/07/2021
Cassazione civile sez. VI, 08/07/2021, (ud. 20/04/2021, dep. 08/07/2021), n.19470
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCOTTI Umberto L.C.G. – Presidente –
Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –
Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 14485-2020 proposto da:
C.F., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso
la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dall’avvocato ODDONE ANNA ROSA;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS), in persona del Ministro pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e
difende ope legis;
– resistente –
avverso la sentenza n. 165/2020 della CORTE D’APPELLO di TORINO,
depositata l’11/02/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 20/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. TERRUSI
FRANCESCO.
Fatto
RILEVATO
Che:
C.F. ricorre per cassazione contro la sentenza della corte d’appello di Torino che ha confermato il diniego di protezione internazionale;
il Ministero dell’Interno ha depositato un semplice atto di costituzione.
Diritto
CONSIDERATO
Che:
il ricorso è inammissibile per difetto di procura speciale;
risulta invero allegata dalla difesa del ricorrente una procura riferita “al giudizio di appello avanti alla Corte di Cassazione di Roma contro il decreto del tribunale di Torino del”; dopodiché non esiste riferimento veruno onde identificare il procedimento relativamente al quale la procura è conferita (si tratta invero di procura su foglio separato compilata a penna in parti prestampate, nella quale il n. r.g. è lasciato in bianco) né il provvedimento al quale ci si riferisce (menzionato, peraltro erroneamente, solo come “decreto del tribunale di Torino”);
questa Corte ha più volte chiarito che è inammissibile il ricorso per cassazione quando la relativa procura, conferita su foglio separato rispetto al ricorso e poi a questo unita, contenga tuttavia espressioni incompatibili con la specialità richiesta dalla legge (v. Cass. n. 28146-Cass. n. 4069-20, Cass. n. 16040-20); il che è quanto accade nella specie, ove la procura risulta redatta senza alcun riferimento alla sentenza impugnata, all’ufficio giudiziario emittente e al procedimento costì definito, e senza alcuna garanzia circa il consapevole conferimento, da parte del cliente, dell’incarico al difensore per la proposizione dello specifico giudizio di legittimità;
l’atto di costituzione dell’avvocatura dello Stato non costituisce controricorso, per cui non devesi provvedere sulle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 20 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2021