Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18860 del 03/07/2021
Cassazione civile sez. trib., 03/07/2021, (ud. 11/03/2021, dep. 03/07/2021), n.18860
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUSCHETTA Ernestino – Presidente –
Dott. MANZON Enrico – Consigliere –
Dott. SUCCIO Robert – rel. Consigliere –
Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –
Dott. SAIJA Salvatore – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10466/2015 R.G. proposto da:
ATLA COOP soc. Coop, di produzione e lavoro in persona del suo legale
rappresentante pro tempore rappresentata e difesa giusta delega in
atti dall’avv. Laura Bresci e dall’avv. Mario Ettore Verino con
domicilio eletto in Roma alla via B. Tortolini n. 13 presso lo
studio di quest’ultimo difensore;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con
domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso
l’Avvocatura Generale dello Stato;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della
Toscana n. 1962/17/14 depositata in data 10/10/2014 e non
notificata;
Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del
11/03/2021 dal Consigliere Roberto Succio.
Fatto
RILEVATO E CONSIDERATO
che:
– con atto depositato in data 1 marzo scorso parte ricorrente ha rinunciato al ricorso per cassazione;
– che detta rinuncia è rituale, in quanto accettata da parte controricorrente, ed quindi è condizione sufficiente per dichiarare l’estinzione del presente giudizio;
– nella specie, ritiene il Collegio che le spese del giudizio di legittimità possano compensarsi;
– in ultimo, quanto al contributo unificato va data continuità al principio secondo cui in tema di impugnazioni il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare il contributo unificato, poichè quanto tale misura si applica ai soli casi – tipici – del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica” (Cass., sez. 6-1, 12/11/2015, n. 23175; Cass., sez. 6 1, 18/07/2018, n. 19071);
– che pertanto, nel presente caso non sussistono i presupposti processuali per il ridetto “raddoppio”.
PQM
dichiara estinto il giudizio; compensa le spese del giudizio.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 11 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 3 luglio 2021