Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17577 del 18/06/2021

Cassazione civile sez. VI, 18/06/2021, (ud. 29/04/2021, dep. 18/06/2021), n.17577

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. MARCHEIS BESSO Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 829/2020 R.G., proposto da:

C.P., rappresentato e difeso dall’avv. De Santis

Stanislao, con domicilio eletto in Roma, Viale Mazzini n. 11, presso

l’avv. Di Rienzo Pasquale;

– ricorrente –

contro

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI COSENZA, in persona del legale

rappresentante p.t.,

– intimata –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Catanzaro n. 1062/2019,

depositata in data 21.5.2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno

29.4.2021 dal Consigliere Fortunato Giuseppe.

 

Fatto

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. L’avv. C.P. ha evocato in causa l’Azienda sanitaria provinciale di Cosenza (da ora ASP), esponendo che, con apposita convenzione, adottata sulla scorta delle delibere nn. 5819/2008 e 551/2010, gli era stato affidato l’incarico professionale di supporto ed assistenza tecnica in numero rilevante di procedimenti giudiziari, con un compenso mensile di Euro 3000,00; che l’ASP aveva erogato solo un acconto di Euro 56.362,00 e che l’incarico gli era stato revocato poichè le delibera, in base alle quali era stata stipulata la convenzione, era state dichiarate inesistenti dal Commissario straordinario dell’ASP, in data 7.5.2010.

Ha chiesto la liquidazione di Euro 391.271,61 a saldo delle proprie competenze, con vittoria di spese processuali.

L’ASP si è costituita, instando per il rigetto della domanda.

Esaurita la trattazione, il tribunale ha dichiarato che l’attore aveva titolo a trattenere Euro 50.000,00, quale importo dell’indennizzo per ingiustificato arricchimento, respingendo ogni altra richiesta.

Su appello del C., la Corte di Cosenza ha confermato la decisione.

Il giudice distrettuale ha ritenuto che il contratto di patrocinio fosse affetto da nullità derivata a causa della dichiarata invalidità delle delibere di incarico, e che fosse preclusa la possibilità di disporre il pagamento in applicazione dei parametri concordati dalle parti, essendo irrilevante che l’ASP avesse conferito le procure alle liti, atteso che il rapporto professionale a monte era ormai venuto meno. Ha ritenuto corretta la liquidazione dell’indennizzo, precisando che il difensore non aveva titolo ad ottenere alcun importo a titolo di mancato guadagno.

La cassazione della sentenza è chiesta da C.P. con ricorso in tre motivi.

L’Azienda sanitaria provinciale di Cosenza è rimasta intimata.

Su proposta del relatore, secondo cui il ricorso, in quanto manifestamente infondato, poteva esser definito ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375, comma 1, n. 5 c.p.c., il Presidente ha fissato l’adunanza in camera di consiglio.

2. Il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 83 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, sostenendo che l’annullamento delle delibere di incarico non poteva travolgere anche la procura alle liti, la cui sorte era insensibile alle vicende che avevano interessato il contratto di patrocinio, stante la loro reciproca autonomia, sicchè il ricorrente aveva comunque titolo al pagamento del compenso.

Il secondo motivo denuncia la violazione del R.D. n. 2440 del 1923, art. 17 ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 sostenendo che nel contratto di patrocinio con la p.a., il requisito della forma scritta è soddisfatto dal rilascio della procura alle liti e che – quindi- fino alla revoca dei mandati, persisteva il vincolo negoziale tra le parti.

I due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, sono inammissibili ai sensi dell’art. 360-bis.1 c.p.c..

Le delibere sulla base delle quali era stata stipulata la convenzione di incarico professionale, erano state dichiarate radicalmente invalide dal Commissario straordinario dell’ASP, mancando la preventiva autorizzazione regionale prevista dalla L.R.9/2007 a pena di nullità insanabile.

Tale invalidità non poteva che travolgere anche il contratto professionale.

Questa Corte ha stabilito che qualora l’amministrazione abbia deliberato di conferire un incarico professionale, stipulando anche il contratto di prestazione d’opera professionale, il diritto del professionista al compenso viene meno nel caso in cui l’ente abbia con una successiva deliberazione espressamente disposto l’annullamento per vizi di legittimità della deliberazione avente ad oggetto il conferimento dell’incarico, così caducandola “ex tunc” e conseguentemente sottraendo fondamento giuridico agli atti in base ad essa compiuti, quali il contratto precedentemente stipulato (Cass. 19697/2005; Cass. 4654/1993).

L’avvenuto rilascio della procura alle liti non poteva produrre autonomi effetti negoziali: detta procura può valere come formalizzazione del contratto in forma scritta nche in assenza di una specifica convenzione, ma ciò non toglie che, ove detta convenzione sia stata stipulata, il rilascio della procura resta mera attuazione del contratto professionale sottostante.

In sostanza è solo quest’ultimo che funge da titolo giustificativo del diritto al compenso, sicchè il rapporto negzoaile con la p.a. viene meno – nonostante il conferimento della procura – ove la convenzione, rispettosa del vincolo di forma, sia successivamente travolta dall’invalidità della delibera di incarico.

3. Il terzo motivo deduce la violazione dell’art. 36 Cost., artt. 1226,2041 e 1709 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, sostenendo che del tutto immotivatamente la Corte distrettuale abbia ritenuto congruo l’importo liquidato a titolo di arricchimento indebito, pur essendo stati liquidati Euro 370,00 per ciascuno dei 135 procedimenti per i quali era stata svolta l’opera professionale, senza ristorare il sacrificio di tempo e l’impiego di energie da parte del ricorrente e senza applicare le tariffe professionali.

Il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis n. 1 c.p.c..

La Corte ha – nei fatti – proceduto alla liquidazione equitativa dell’indennizzo ex art. 2041 c.c., respingendo la richiesta di attribuire un importo a titolo di lucro cessante e ponendo in rilievo che ben 65 cause erano identiche e che le spese erano state anticipate dall’amministrazione.

In effetti, l’importo di Euro 50.000,00 liquidato già in primo grado corrispondeva alle somme già versate al difensore al momento dell’annullamento della delibera (cfr. sentenza, pag. 3), depurata da un importo riconducibile al mancato guadagno, e discendeva quindi dall’applicazione del medesimo criterio fissato nella convenzione di incarico, che appunto prevedeva l’erogazione di un compenso di Euro 3000,00 mensili, a prescindere dal numero delle cause trattate e dall’impegno profuso dal professionista.

Non sussiste – quindi – il denunciato vizio di motivazione, poichè il percorso argomentativo che ha condotto a quantificare il compenso (desumibile dall’intero contesto della decisione) appare logicamente motivato, non configurandosi neppure la denunciata violazione delle tariffe.

La diminuzione patrimoniale subita dall’autore di una prestazione d’opera in favore della P.A., in assenza di un contratto valido ed efficace, da compensare ai sensi dell’art. 2041 c.c., non può essere fatta automaticamente coincidere con la misura del compenso calcolato mediante il parametro della tariffa professionale e nel rispetto dei fattori di importanza dell’opera e del decoro della professione (art. 2233 c.c.: cfr. Cass. 14670/2019), trattandosi di individuare non già il corrispettivo contrattuale per l’esecuzione di prestazioni professionali, ma un importo che deve essere liquidato, alla stregua delle risultanze processuali, se ed in quanto si sia verificato un vantaggio patrimoniale a favore della P.A., con correlativa perdita patrimoniale della controparte (Cass. 9809/2019), potendo quindi procedersi alla quantificazione in via equitativa ai sensi dell’art. 1226 c.c. (Cass. 14369/2019).

Il ricorso è inammissibile.

Nulla sulle spese, non avendo I’ASP svolto difese.

Si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso.

Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA