Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17392 del 17/06/2021

Cassazione civile sez. VI, 17/06/2021, (ud. 10/03/2021, dep. 17/06/2021), n.17392

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – rel. Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 5251-2020 proposto da:

TRENITALIA SPA (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, L.G. FARAVELLI 22,

presso lo studio dell’avvocato ARTURO MARESCA, che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

T.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA N. 109,

presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO BELLI, rappresentata e difesa

dall’avvocato ANTONIO CONSOLE;

– controricorrente –

per regolamento di competenza avverso l’ordinanza n. 9883/2018 del

TRIBUNALE di BARI del 20/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non

partecipata del 10/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. PONTERIO

CARLA;

lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del

SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT. FRESA MARIO che visto l’art.

380 ter c.p.c. chiede che la Corte di cassazione, in Camera di

Consiglio, dichiari inammissibile l’istanza di regolamento di

competenza.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. con ricorso ai sensi dell’art. 414 c.p.c. T.L. ha convenuto in giudizio Trenitalia spa dinanzi al Tribunale di Bari, in funzione di giudice del lavoro e, premesso di aver partecipato ad una procedura selettiva per l’assunzione di capotreno/Capo servizi treno e di essere stata giudicata inidonea per statura insufficiente, ha chiesto che, dato il carattere discriminatorio della esclusione, fosse accertato il suo diritto all’assunzione nelle funzioni suddette e al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, con corrispondente condanna della società;

2. Trenitalia spa ha preliminarmente eccepito l’incompetenza per territorio del Tribunale di Bari, ritenendo competente il Tribunale di Roma, sede legale della società, ai sensi dell’art. 413 c.p.c.;

3. il Tribunale di Bari, all’udienza del 20.6.2019, ha rinviato la causa “all’udienza del 7.11.2019 per discussione in ordine all’eccezione di incompetenza per territorio, autorizzando il deposito di note entro il termine di dieci giorni prima della predetta udienza”;

4. all’udienza successiva (del 9.1.2020), le parti hanno discusso oralmente sulla questione di incompetenza territoriale, richiamando anche gli scritti difensivi depositati;

5. all’esito della discussione, il giudice, ritenuto “non assorbente l’eccezione di incompetenza per territorio sollevata dalla società convenuta e ritenuto necessario disporre c.t.u. medico legale”, ha nominato il consulente tecnico d’ufficio e rinviato la causa per il conferimento dell’incarico;

6. avverso tale ordinanza Trenitalia spa ha proposto regolamento necessario di competenza ai sensi dell’art. 42 c.p.c.; T.L. ha resistito con controricorso;

7. il pubblico ministero ha depositato conclusioni scritte, ai sensi dell’art. 380 ter c.p.c. ed entrambe le parti hanno depositato memorie.

Diritto

CONSIDERATO

che:

8. Trenitalia spa censura l’ordinanza del Tribunale di Bari per violazione dell’art. 413 c.p.c.. Sostiene che tra le parti in causa non si è instaurato alcun rapporto di lavoro e che pertanto l’unico foro applicabile alla controversia, tra i fori alternativi previsti dalla disposizione citata, è quello della sede dell’azienda, nel caso di specie Roma, come statuito da precedenti di legittimità richiamati (Cass. n. 21506 del 2013; n. 14666 del 2000);

9. competente a conoscere della controversia, secondo parte ricorrente, è il Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro e non potrebbe invocarsi il criterio di competenza per territorio dettato dal D.Lgs. n. 198 del 2006, art. 38, per i procedimenti in materia antidiscriminatoria, in quanto la ricorrente non ha introdotto un simile procedimento, nè tale disciplina potrebbe trovare applicazione in via analogica;

10. la controricorrente ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso per regolamento sul rilievo che l’ordinanza impugnata non ha contenuto decisorio in tema di competenza;

11. anche il pubblico ministero ha concluso per l’inammissibilità del ricorso in ragione del carattere non definitivo dell’ordinanza e della sua inidoneità a risolvere definitivamente la questione di competenza;

12. l’eccezione sollevata dalla controricorrente non può trovare accoglimento;

13. secondo l’orientamento ormai consolidato (v. Cass., S.U. n. 20449 del 2014), ciò che rileva al fine di identificare il regime dell’atto processuale, anche con riguardo all’impugnazione, è il suo contenuto sostanziale, e quindi se il provvedimento che si esprima sulla competenza del giudice adito presenti o non contenuto concretamente decisorio, nel senso che comporti la definitiva sottrazione della questione al giudice che lo ha adottato, conseguentemente consentendone la riattivazione solo a mezzo impugnazione;

14. si è precisato che (sentenza n. 20449 del 2014 cit.) “il sistema normativo (ancorchè prescrivendo per la decisione sulla competenza la forma dell’ordinanza anzichè quella della sentenza) sancisce (in forza della previsione dell’art. 42 c.p.c. e di quelle degli artt. 187 e 189 c.p.c. e relativi richiami), che, pur con riguardo ai giudizi davanti al giudice monocratico, si ha provvedimento decisorio (nel senso sopra specificato) su questione di competenza (così come, del resto, su questione di giurisdizione, altra pregiudiziale di rito o sul merito), solo in esito a formale remissione della causa in decisione, mediante invito alle parti a precisare le rispettive integrali conclusioni, assegnazione dei termini per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica, fissazione dell’udienza per l’eventualmente richiesta discussione orale”;

15. in tale prospettiva, risultano “suscettibili d’impugnazione con regolamento di competenza in primo luogo – in quanto atti decisori per espressa previsione di legge – i provvedimenti con i quali il giudice risolva la proposta questione di competenza, in senso affermativo o declinatorio, nel rispetto delle scansioni procedimentali normativamente prescritte (remissione della causa in decisione, invito alle parti a precisare le proprie conclusioni anche di merito, ulteriori consequenziali adempimenti). Suscettibili d’impugnazione con regolamento di competenza risultano altresì – per effetto del richiamato criterio “della prevalenza della sostanza sulla forma degli atti processuali” – i provvedimenti, pur non preceduti dalla remissione della causa in decisione e dalla precisazione delle conclusioni, con i quali il giudice declini la propria competenza, giacchè, in tal caso, definitivamente spogliandosi della questione (e, anzi, dell’intera causa) il giudice pone in essere un atto, che, in termini univoci, si rivela sostanzialmente decisorio”;

16. non sono invece suscettibili d’impugnazione con regolamento di competenza “le ordinanze con le quali il giudice, argomentando nel senso dell’affermazione della propria competenza, disponga la prosecuzione del giudizio davanti a sè, senza previa remissione della causa in decisione, mediante invito alle parti a precisare le rispettive conclusioni anche sul merito della controversia, e adempimenti consequenziali. A tali ordinanze non può, infatti, riconoscersi che carattere di provvedimenti meramente ordinatori (il che le sottrae al regime di stabilità di cui all’art. 177 c.p.c., comma 3, rendendole sempre revocabili e modificabili dal giudice che le ha emesse), giacchè, non rispondendo allo schema legale del provvedimento decisorio in tema di competenza, non sono “normativamente” decisorie nè, diversamente da quelle declinatorie, implicano connaturamente che il giudice si spogli in via definitiva della questione”;

17. tali scansioni procedurali non trovano, tuttavia, applicazione nel rito del lavoro in cui, diversamente dal rito civile ordinario, è sufficiente che il giudice “invit(i) le parti alla discussione”, ai sensi dell’art. 420 c.p.c., comma 4 (cfr. Cass. n. 23112 de12010; Cass. n. 21849 del 2020); difatti, nel rito del lavoro “essendo vietate le udienze di mero rinvio e non essendo prevista un’udienza di precisazione delle conclusioni – ogni udienza, a cominciare dalla prima, è destinata, oltre che all’ammissione ed assunzione di eventuali prove, alla discussione orale e, quindi, alla pronuncia della sentenza ed alla lettura del dispositivo – sulle conclusioni di cui al ricorso, per quanto riguarda l’attore, e su quelle di cui alla memoria difensiva, per quanto concerne il convenuto, salvo modifiche autorizzate dal giudice per gravi motivi – con la conseguenza che il giudice del lavoro non è tenuto ad invitare le parti alla precisazione delle conclusioni – prima della pronuncia della sentenza – al termine dell’udienza, nella quale le stesse parti hanno facoltà di procedere alla discussione orale – rimessa, integralmente, alla loro discrezionalità – senza che ne risulti alcuna violazione del diritto di difesa” (Cass. n. 9235 del 2006; n. 13708 del 2007);

18. questa Corte (v. Cass. n. 11023 del 2020) ha inoltre precisato che un “provvedimento” sulla competenza può essere anche implicito, ossia contenuto in una pronuncia con la quale il giudice, dopo aver invitato le parti a discutere la causa, disattende l’eccezione di incompetenza e risolve questioni di merito che implicano in maniera sicura ed inconfutabile l’affermazione(implicita) della sua competenza; in Cass. n. 24182 del 2014 si è ribadito: “Il provvedimento del giudice che, dopo aver rinviato la causa per la discussione sull’eccezione d’incompetenza, ritualmente proposta, disponga per l’istruzione della controversia nel merito, comporta dichiarazione implicita sulla competenza territoriale, dovendosi ritenere tale soluzione coerente con l’esigenza di definire in tempi solleciti quale sia l’autorità giudiziaria alla quale sia demandata la decisione della controversia e rispondente al principio costituzionale di ragionevole durata del processo, con il quale, per contro, contrasta lo svolgimento di un’istruttoria destinata a rimanere inutile”;

19. ciò è accaduto nel caso in esame in cui il giudice del lavoro di Bari, dopo aver fissato l’udienza di discussione sulla questione preliminare, ha implicitamente disatteso l’eccezione di incompetenza sollevata dalla società convenuta, in quanto non idonea a definire la controversia davanti a sè, ed ha adottato provvedimenti istruttori, fissando udienza per l’affidamento dell’incarico al c.t.u. nominato;

20. l’ordinanza adottata ha quindi contenuto decisorio, sia pure implicito, sulla competenza ed è suscettibile di impugnazione con il regolamento necessario di cui all’art. 42 c.p.c.;

21. nel merito il ricorso è infondato;

22. occorre considerare che la disciplina processuale delle azioni in materia di discriminazione è dettata da due principali disposizioni;

23. il D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 28, che, per le controversie di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 44, del D.Lgs. 9 luglio 2003, n. 215, art. 4, del D.Lgs. 9 luglio 2003, n. 216, art. 4, della L. 1 marzo 2006, n. 67, art. 3, e quelle di cui al D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198, art. 55-quinquies, prevede l’applicazione del rito sommario di cognizione e la competenza per territorio del tribunale del luogo in cui il ricorrente ha il domicilio;

24. il D.Lgs. n. 198 del 2006, art. 38, che, in materia di discriminazioni di genere “in violazione dei divieti di cui al capo II del presente titolo o di cui al D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66, art. 11, o comunque discriminazioni nell’accesso al lavoro, nella promozione e nella formazione professionale, nelle condizioni di lavoro compresa la retribuzione, nonchè in relazione alle forme pensionistiche complementari collettive di cui al D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252”, ha introdotto un procedimento speciale, ricalcato sullo St. Lav., art. 28;

25. più esattamente, l’art. 38 cit., stabilisce che “su ricorso del lavoratore o, per sua delega, delle organizzazioni sindacali, delle associazioni e delle organizzazioni rappresentative del diritto o dell’interesse leso, o della consigliera o del consigliere di parità…, il tribunale in funzione di giudice del lavoro del luogo ove è avvenuto il comportamento denunziato, nei due giorni successivi, convocate le parti e assunte sommarie informazioni, se ritenga sussistente la violazione di cui al ricorso, oltre a provvedere, se richiesto, al risarcimento del danno anche non patrimoniale, nei limiti della prova fornita, ordina all’autore del comportamento denunciato, con decreto motivato ed immediatamente esecutivo, la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti. 2. L’efficacia esecutiva del decreto non può essere revocata fino alla sentenza con cui il giudice definisce il giudizio instaurato a norma del comma seguente. 3. Contro il decreto è ammessa entro quindici giorni dalla comunicazione alle parti opposizione davanti al giudice che decide con sentenza immediatamente esecutiva. Si osservano le disposizioni degli artt. 413 c.p.c. e ss.”;

26. la previsione nel D.Lgs. n. 198 del 2006 di una specifica disciplina processuale non esclude la facoltà, per la parte che si ritenga lesa da condotte discriminatorie, di agire direttamente con l’azione ordinaria, espressamente dichiarata ammissibile sia per le discriminazioni collettive (art. 37, comma 2) e sia per quelle individuali (D.Lgs. cit., art. 38, comma 6);

27. si pone in tal caso il problema di stabilire se i criteri di competenza territoriale individuati dal legislatore per le specifiche azioni in materia di discriminazione di genere debbano o meno trovare applicazione anche per le azioni esercitate in via ordinaria;

28. tale problema ricorre nel caso in esame in cui la ricorrente ha proposto una azione ordinaria dinanzi al giudice del lavoro, ai sensi degli artt. 413 c.p.c. e ss., facendo valere la condotta discriminatoria posta in essere da Trenitalia spa e rivendicando, tra l’altro, il diritto al risarcimento del danno causato da tale condotta;

29. al fine di risolvere il quesito, conviene prendere le mosse dalla giurisprudenza formatasi sullo St. Lav., art. 28, sulla cui falsariga è stato costruito lo speciale procedimento di cui all’art. 38 cit.;

30. secondo una giurisprudenza risalente, “La controversia promossa dal sindacato che, invece di far ricorso al procedimento disciplinato dalla L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 28, agisca direttamente in via ordinaria, contro il datore di lavoro, a tutela delle stesse posizioni oggetto del summenzionato procedimento, e cioè a tutela dell’esercizio della libertà e dell’attività sindacale o del diritto di sciopero, è soggetta – in applicazione analogica della L. 8 novembre 1977, n. 847, artt. 2 e 3 (sostitutivi dei commi 2 e 3 del citato art. 28) – al rito del lavoro ed è quindi devoluta alla competenza per materia del pretore, in funzione di giudice del lavoro, individuato “ratione loci” con riguardo al luogo di commissione della condotta antisindacale denunciata” (v. Cass. n. 9503 del 1995; n. 515 del 1982);

31. si è in proposito sottolineato (v. Cass. n. 9503 del 1995 cit., in motivazione) che “il soggetto agente può rinunziare alla fase sommaria, posta nel suo esclusivo interesse, senza che ciò determini una diversità di disciplina sul versante della competenza per materia e per territorio una volta che gli elementi oggettivi dell’azione (petitum e causa petendi) restano identici sia che l’azione stessa venga espletata in prosecuzione della fase sommaria sia che invece essa venga proposta, per l’appunto, in via diretta”;

32. in senso diverso si è espressa questa S.C., con una più recente pronuncia (Cass. n. 20091 del 2012) in cui si è affermato che “In tema di repressione della condotta antisindacale, l’esercizio in via ordinaria ad opera di una organizzazione sindacale (nella specie, da parte dell’organizzazione nazionale e non del relativo organismo locale) di un’azione denunciante una condotta antisindacale, con la richiesta di provvedimenti atti a far cessare quella condotta e i suoi effetti, non soggiace al foro esclusivo ed inderogabile del luogo della condotta, a norma dello statuto lavoratori, art. 28, ma al foro generale, contemplato dall’art. 413 c.p.c., comma 7, essendo seguito dall’attore il rito ordinario del lavoro e non lo speciale procedimento previsto dallo statuto lavoratori, art. 28”;

33. l’interpretazione risalente espressa sullo St. Lav., art. 28, ed estensibile alla analoga formulazione contenuta nel D.Lgs. n. 198 del 2006, art. 38, appare più coerente sia rispetto a criteri di ordine sistematico e sia ai fini di tutela dei beni e valori fondamentali a cui le disposizioni, nei rispettivi settori, sono destinate;

34. occorre considerare che, già in relazione allo St. Lav., art. 28, il richiamo ivi contenuto agli artt. 413 c.p.c. e ss. (“Contro il decreto che decide sul ricorso è ammessa, entro 15 giorni dalla comunicazione del decreto alle parti, opposizione davanti al pretore in funzione di giudice del lavoro che decide con sentenza immediatamente esecutiva. Si osservano le disposizioni degli artt. 413 c.p.c. e ss.”) è stato inteso come riferito al rito del lavoro, e non ai criteri di determinazione della competenza per territorio, derogati in favore del luogo in cui è stata posta in essere la condotta antisindacale;

35. in tal senso la disposizione è stata interpretata dalla giurisprudenza, sia pure risalente, di legittimità che ha precisato: “In relazione al procedimento (per la repressione della condotta antisindacale) L. 20 maggio 1970, n. 300 ex art. 28 (come modificato dalla L. 8 novembre 1977, n. 847, artt. 1,2 e 3), la competenza per territorio ha carattere inderogabile, non solo per quanto riguarda la fase sommaria, tendente all’emanazione del provvedimento di urgenza previsto dal citato art. 28, comma 1, ma anche per quanto concerne la fase successiva di opposizione, a cognizione piena, entrambe devolute in via esclusiva al pretore del luogo ove si è svolta la denunciata condotta antisindacale” (v. Cass. n. 6216 del 1983);

36. il criterio di competenza territoriale inderogabile è stato quindi ritenuto prevalente rispetto all’espresso richiamo dell’art. 413 c.p.c., il che supporta la tesi dell’estensione del criterio di competenza in esame anche all’azione proposta in via ordinaria;

37. considerazioni analoghe a quelle finora svolte possono ripetersi per il D.Lgs. n. 198 del 2006, art. 38, che, al comma 3, contiene una previsione completamente sovrapponibile a quella dello St. Lav., art. 28 (“Contro il decreto è ammessa entro quindici giorni dalla comunicazione alle parti opposizione davanti al giudice che decide con sentenza immediatamente esecutiva. Si osservano le disposizioni degli artt. 413 c.p.c. e ss.”), e quindi ritenersi che il criterio di competenza territoriale previsto dal citato art. 38 sia esclusivo ed inderogabile anche per le azioni ordinarie;

38. d’altra parte, questa Corte ha già da tempo esteso alle azioni ordinarie ed alle impugnative di licenziamento di cui alla L. n. 92 del 2012, in cui si denunciano condotte di discriminazione, regole processuali dettate specificamente per le azioni speciali; in particolare si è affermato che il meccanismo di agevolazione probatoria di cui al D.Lgs. n. 198 del 2006, art. 40, trova applicazione in tutti i giudizi antidiscriminatori, proposti sia con le forme del procedimento speciale e sia con quelle dell’azione ordinaria (v. Cass. n. 14206 del 2013; n. 23286 del 2016; n. 23338 del 2018; n. 5476 del 2021);

39. occorre poi richiamare i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità sul carattere esclusivo e inderogabile della competenza per territorio introdotta dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 28, atteso che la previsione di differenti riti per le azioni in materia di discriminazione (la discriminazione di genere è allo stato esclusa dal D.Lgs. n. 150 del 2011 cit. e disciplinata dal D.Lgs. n. 198 del 2006)) non fa venir meno il comune fondamento delle disposizioni processuali dettate, quale garanzia che la via giudiziale possa essere realmente efficace come strumento di tutela antidiscriminatoria;

40. ciò alla luce della normativa Eurounitaria che indica “l’esistenza di procedure giudiziarie o amministrative adeguate, dirette a far rispettare gli obblighi imposti dalla presente direttiva” come “essenziale per l’effettiva attuazione del principio della parità di trattamento”, (v. Considerando n. 29 Dir. 54/2006);

41. a proposito del D.Lgs. n. 150 del 2011, questa Corte ha chiarito che, “In materia di condotte discriminatorie, il D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 28, comma 2, attribuisce la competenza a conoscere le relative controversie al tribunale del luogo in cui ha domicilio il ricorrente, prevedendo un foro funzionale ed esclusivo, che deve essere preferito agli altri fori, anche inderogabili, compreso quello erariale, trattandosi di disciplina speciale, posta a tutela di un interesse primario del nostro ordinamento, volto a contrastare gli atti e i comportamenti che impediscono il pieno dispiegarsi della persona umana, prevalente rispetto alle esigenze di carattere organizzativo poste a fondamento dell’accentramento della competenza presso un unico ufficio giudiziario, ai sensi del R.D. n. 1611 del 1933, art. 6.” (Cass. n. 296 del 2021; v. anche Cass. n. 3936 del 2017);

42. si è ulteriormente precisato, sempre a proposito del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 28, che “tale foro ha carattere funzionale ed esclusivo al fine di garantire l’effettività della tutela e, in assenza di una esplicita volontà del legislatore, non può ritenersi derogabile neppure dal ricorrente” (Cass. 24419 del 2013);

43. questa Corte, in riferimento all’ipotesi in cui la medesima controversia ricada astrattamente nell’ambito applicativo di più norme che contemplino fori diversi, tutti inderogabili, ha ripetutamente affermato il principio secondo cui il conflitto dev’essere risolto affermando la prevalenza del foro previsto dalla norma più recente, alla quale dev’essere riconosciuta una portata limitatrice di quelle precedenti (Cass. n. 20304 del 2015; n. 5703 del 2014; n. 12685 del 2011);

44. in definitiva, l’importanza primaria che, nel nostro sistema di valori, rivestono le finalità perseguite dal legislatore attraverso la disciplina antidiscriminatoria, l’esigenza di comuni regole processuali atte a garantire una tutela effettiva per l’attuazione del principio di parità di trattamento, gli argomenti di ordine sistematico sopra esposti, inducono ad interpretare il criterio di competenza territoriale delle azioni in materia di discriminazione di genere come esclusivo ed inderogabile, non solo rispetto all’azione specificamente prevista dal D.Lgs. n. 198 del 2006 bensì anche rispetto alla azione ordinaria;

45. per le ragioni esposte, il ricorso deve essere respinto, per essere competente sulla domanda proposta il Tribunale di Bari.

46. la regolazione delle spese di lite è rimessa alla pronuncia definitiva.

47. si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte rigetta il ricorso per regolamento di competenza.

Rimette la liquidazione delle spese alla pronuncia definitiva.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 10 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2021

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