Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17233 del 17/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 17/06/2021, (ud. 11/01/2021, dep. 17/06/2021), n.17233

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – rel. Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. MELE Maria Elena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19047-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente-

contro

INTESA SANPAOLO SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

CRESCENZIO 2, presso lo studio dell’avvocato GUGLIELMO FRANSONI, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato PASQUALE RUSSO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 10645/2017 della COMM.TRIB.REG. CAMPANIA,

depositata il 13/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

11/01/2021 dal Consigliere Dott. LIBERATO PAOLITTO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. – con sentenza n. 10645/27/2017, depositata il 13 dicembre 2017, la Commissione tributaria regionale della Campania ha rigettato l’appello dell’Agenzia delle Entrate, così integralmente confermando il decisum di prime cure che, a sua volta, aveva annullato un avviso di liquidazione, emesso in esito alla registrazione di sentenza civile, con applicazione dell’imposta di registro (in misura proporzionale) ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, tariffa, parte prima, allegata, art. 8, comma 1, lett. b);

1.1 – il giudice del gravame ha rilevato che:

– secondo il principio di diritto espresso dalla Corte di legittimità, “è dovuta l’imposta in misura fissa in relazione ai provvedimenti che dichiarano la nullità o pronunciano l’annullamento di un atto, ancorchè portanti condanna alla restituzione di denaro o beni” tariffa, parte prima, cit. (art. 8, comma 1, lett. e));

– si poneva “in evidente e soccombente contrasto con la ricostruzione operata dalla Suprema Corte e con la stessa lettera della TARIFFA, art. 8 lett. e)” la tesi, svolta col gravame, alla cui stregua la pronuncia in questione doveva essere tassata “come sentenza di condanna” perchè alla pronuncia di “nullità di una singola clausola contrattuale” aveva fatto seguito “la condanna del convenuto istituto bancario al pagamento, in favore della parte attrice, di una somma di denaro”;

– la questione prospettata dall’appellante secondo la quale “l’applicazione dell’imposta in misura fissa sarebbe riservata soltanto alle ipotesi di nullità o annullabilità dell’atto o contratto inteso nella sua integrità.” doveva, piuttosto, ritenersi preclusa in ragione del divieto di nova in appello (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57) posto che di detta questione non v’era “traccia nelle controdeduzioni depositate, nel corso del giudizio di primo grado, dall’amministrazione finanziaria.”

2. – l’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza

sulla base di due motivi;

– resiste con controricorso Intesa Sanpaolo S.p.a..

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. – col primo motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57 assumendo, in sintesi, per un verso che la questione, – che il giudice del gravame aveva considerazione come nuova e, pertanto, inammissibile, – formava oggetto, diversamente, del thema decidendum secondo le difese in concreto svolte da essa esponente in controdeduzioni e, per il restante che, ad ogni modo, venivano, così, in rilievo mere difese volte a contestare i fatti costitutivi della domanda di annullamento, difese (sol perciò) suscettibili di svolgimento anche nel grado di appello;

– il secondo motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, espone la denuncia di violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 20, e art. 8, comma 1, lett. b) ed e), della tariffa allegata, parte prima, sull’assunto che, – avuto riguardo agli effetti giuridici prodotti dalla sentenza civile ed alla disciplina di registro degli atti nulli, – nella fattispecie veniva in considerazione la nullità di specifica clausola contrattuale (sulla capitalizzazione trimestrale degli interessi) cui si correlava una pronuncia di condanna, con conseguente trasferimento di ricchezza, che non aveva natura restitutoria siccome detta pronuncia del giudice civile si risolveva, in buona sostanza, nella “mera disapplicazione di una clausola del contratto di c/c”;

2. – il ricorso è, nel suo complesso, fondato e va senz’altro accolto;

3. – in relazione al primo motivo occorre premettere che, piuttosto incomprensibilmente, nella pronuncia del giudice del gravame il rilievo involgente la novità della quaestio iuris sottoposta al suo esame, da un lato fa seguito ad un già svolto argomento di diritto, – secondo il quale la tesi dell’appellante circa la ricorrenza, nella fattispecie, di una pronuncia di condanna, a ragione della “nullità di una singola clausola contrattuale”, si poneva in contrasto coi dicta di questa Corte, – e, dall’altro, viene correlato al tenore delle controdeduzioni svolte dall’amministrazione nel primo grado del giudizio; laddove, come ripetutamente rilevato dalla Corte, il divieto dei nova in appello (art. 57, cit.) va misurato in stretto riferimento alla pretesa effettivamente avanzata nell’atto impositivo impugnato e, quindi, alla stregua dei presupposti di fatto e di diritto in esso indicati, in quanto il processo tributario è strutturato come un giudizio di impugnazione del provvedimento stesso, nel quale l’Ufficio assume la veste di attore in senso sostanziale, e la sua pretesa è quella risultante dall’atto impugnato, per quanto riguarda tanto il petitum quanto la causa petendi (v., ex plurimis, Cass., 5 marzo 2020, n. 6208; Cass., 27 giugno 2019, n. 17231; Cass., 10 maggio 2019, n. 12467; Cass., 2 luglio 2014, n. 15026, in motivazione; Cass., 28 giugno 2012, n. 10806; Cass., 29 ottobre 2008, n. 25909);

3.1 – nella fattispecie, poi, per come le stesse parti hinc et inde assumono, e per come, del resto, emerge dalla stessa gravata sentenza, oltrechè dalla pronuncia di prime cure, non erano in contestazione i fatti costitutivi, e lo stesso oggetto, della pretesa azionata con l’avviso di liquidazione impugnato, l’amministrazione riconducendo la statuizione civile alla categoria delle pronunce di condanna laddove la contribuente, in ragione della dichiarata nullità di clausola contrattuale, ne ascriveva il contenuto alle pronunce dichiarative di una nullità contrattuale (con conseguenti effetti restitutori);

– in un siffatto contesto, allora, il giudice del gravame, – una volta verificato il contenuto effettivo dell’azionata pretesa impositiva, qual già emerso dal giudizio di primo grado, – avrebbe dovuto ascrivere la tesi in diritto dell’amministrazione, per l’appunto, all’àmbito delle argomentazioni giuridiche, alle difese che, – incentrate sui fatti costitutivi della pretesa, – erano volte a qualificarne la rilevanza in diritto, senz’alcuna immutazione della pretesa impositiva nè, del resto, dello stesso dibattito svoltosi nel primo grado del giudizio;

4. – quanto, ora, al secondo motivo, anche qui non sono controversi i contenuti specifici del presupposto impositivo: le parti disputano, difatti, in ordine alla categorizzazione, ai fini dell’imposta di registro, di una pronuncia civile che, in tema di interessi anatocistici bancari, e di relativa capitalizzazione, ha dato applicazione ai dicta di questa Corte (Cass. Sez. U., 2 dicembre 2010, n. 24418; Cass. Sez. U., 4 novembre 2004, n. 21095) rilevando la nullità della clausola sulla capitalizzazione trimestrale e, di conseguenza, procedendo al computo dell’indebito reclamato in restituzione (dal correntista) senz’alcuna capitalizzazione periodica;

4.1 – non è mai stato dubbio, nella giurisprudenza della Corte, sia pur sulla base di dicta nei quali l’assunto è rimasto, a volte, inespresso, – che la disposizione tariffaria di cui al D.P.R. n. 131 del 1986, tariffa, parte prima, allegata, art. 8, comma 1, lett. e), – nel prevedere la tassazione in misura fissa degli atti giudiziari “che dichiarano la nullità o pronunciano l’annullamento di un atto, ancorchè portanti condanna alla restituzione di denaro o beni”, – debba riferirsi a quella categoria di atti, disciplinati dallo stesso D.P.R. cit., art. 38, che, in quanto nulli o annullabili, e ciò non di meno, sono soggetti all’obbligo di registrazione, ed al conseguente versamento della relativa imposta (Cass., 9 ottobre 2020, n. 21819; Cass., 19 marzo 2018, n. 6832; Cass., 11 dicembre 2012, n. 22606; Cass., 31 marzo 2011, n. 7340; Cass., 7 maggio 2008, n. 11083); atti, questi, che, – in considerazione del dato letterale e della ratio delle disposizioni di cui all’art. 38, cit., – risultano affetti da “patologie ascrivibili a vizi esistenti “ab origine”” (Cass., 20 gennaio 2015, n. 791; Cass., 26 ottobre 2005, n. 20822; Cass., 1 aprile 2003, n. 4971; sulla sostanziale omogeneità delle discipline poste, dapprima dal D.P.R. n. 634 del 1972, art. 36, di poi dal D.P.R. n. 131 del 1986, art. 38, v. Cass., 26 ottobre 2005, n. 20822; Cass., 20 giugno 2002, n. 8975; Cass., 21 novembre 1995, n. 12039);

– del resto la Corte ha, altresì, da tempo rimarcato il rilievo, ai fini dell’imposizione di registro, degli effetti giuridici potenziali dell’atto (Cass., 13 novembre 1987, n. 8345; Cass., 28 gennaio 1986, n. 551) e lo stesso Giudice delle Leggi ha avuto modo di escludere la violazione dell’art. 53 Cost. con riferimento alla tassazione delle sentenze suscettibili di essere riformate (Corte Cost., 28 luglio 1976, n. 198; Corte Cost., 29 dicembre 1972, n. 200);

4.2 – la Corte ha, altresì, avuto modo di precisare che, tra le previsioni di cui al D.P.R. n. 131 del 1986, tariffa, parte prima, allegata, art. 8 si pone un rapporto da genere a specie, non essendovi dubbio, anche in ragione del loro tenore letterale, che la previsione di cui alla lett. e) ha, rispetto alle altre disposizioni, carattere speciale;

– difatti “il legislatore ha ritenuto di applicare l’aliquota in misura fissa nei casi in cui il provvedimento comporti una caducazione del titolo del precedente trasferimento e la condanna conseguente abbia contenuto e funzione meramente restitutori, mirando a ripristinare la situazione patrimoniale qua ante actum”;

– in ragione, quindi, di detto rapporto di specialità, le ipotesi previste dalla lett. e) risultano di stretta interpretazione, “in quanto sottoposte ad una disciplina diversa, sicchè essa non può essere estesa oltre i casi espressamente contemplati dalla legge.” (Cass., 25 febbraio 2009, n. 4537; v., con riferimento agli effetti restitutori involgenti obblighi di pagamento di somme di denaro, Cass., 20 dicembre 2018, n. 32969; Cass., 23 agosto 2017, n. 20315);

4.3 – non è, dunque, dubbio che la previsione di cui alla citata tariffa, art. 8, comma 1, lett. e), debba correlarsi ad una caducazione (per nullità o annullamento) dell’atto negoziale che, – avendo dismesso la sua idoneità (in quanto potenziale, al momento della registrazione) alla produzione degli effetti giuridici dei quali costituiva la fonte, – dà accesso, con ciò, e sia pur nei limiti delineati dall’art. 38, comma 2, cit., al ripristino delle posizioni originarie dei contraenti (col diritto alla restituzione dell’imposta versata); fattispecie presupposta questa che, del resto, è inequivocamente espressa dal riferimento a istituti che, quali la ratifica (artt. 1398 e 1399 c.c.), la conferma (artt. 590 e 799 c.c.) e la convalida (art. 1444 c.c.), – sono deputati a stabilizzare gli effetti dell’atto nullo o annullabile;

– nella fattispecie, per converso, alcuna caducazione (per nullità o annullamento) è conseguita dalla pronuncia giudiziale in contestazione che, come anticipato, nel rilevare la nullità di clausola contrattuale posta in violazione di norma imperativa (art. 1419 c.c.), ha conformato le posizioni giuridiche soggettive delle parti del rapporto secondo una disciplina che astrae dalla clausola nulla e che, per effetto di detta nullità, ha dato luogo ad un pagamento indebito (art. 2033 c.c.); così che correttamente l’amministrazione ha ascritto la pronuncia in questione alla categoria degli atti giudiziari che recano “condanna al pagamento di somme o valori, ad altre prestazioni o alla consegna di beni di qualsiasi natura” (art. 8, comma 1, lett. a), cit.);

5. – l’impugnata sentenza va, pertanto, cassata e, – essendo rimasta assorbita la questione, pur tra le parti controversa, relativa alla misura dell’imposizione e all’applicazione, nella fattispecie, del principio di alternatività IVA/Registro, – la causa, anche ai fini della disciplina delle spese del giudizio di legittimità, va rinviata alla Commissione tributaria regionale della Campania che, in diversa composizione, procederà al riesame della controversia dando applicazione ai principi di diritto sopra esposti.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio tenuta da remoto, il 11 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2021

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