Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17367 del 17/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 17/06/2021, (ud. 16/02/2021, dep. 17/06/2021), n.17367

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. REGGIANI Eleonora – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 19434/2017 promosso da:

Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, e

Ufficio recupero crediti del giudice di pace di Roma, elettivamente

domiciliati in via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale

dello Stato, che li rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

M.E., elettivamente domiciliato in Roma, via Pompeo Magno

94, presso lo studio dell’avv. Mauro Longo, che lo rappresenta e

difende in virtù di procura speciale allegata al controricorso;

– controricorrente –

e nei confronti di:

Equitalia servizi di riscossione s.p.a., in persona del legale

rappresentante pro tempore;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2866/17/17 della CTR del Lazio, depositata il

18/05 /2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del

16/02/2017 dal Consigliere REGGIANI ELEONORA;

letti gli atti del procedimento in epigrafe.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 2866/17/17, depositata il 18/05/2017, la CTR del Lazio ha confermato la pronuncia di primo grado, che aveva accolto il ricorso promosso dal contribuente contro la cartella di pagamento a quest’ultimo notificata, relativa all’omesso versamento del contributo unificato, in relazione ad un procedimento civile di opposizione ex art. 615 c.p.c., comma 1, promosso davanti al giudice di pace di Roma, riguardante il pagamento di sanzioni amministrative.

La CTR aveva ritenuto che il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, introdotto sia nella forma del ricorso ex L. n. 698 del 1981 e sia in quella dell’atto di citazione in opposizione ex art. 615 c.p.c., comma 1, fosse comunque da considerare esente dal pagamento del contributo unificato, essendo tutta la materia delle opposizioni a sanzioni amministrative di competenza del giudice di pace esente da qualsiasi spesa.

Avverso la sentenza di appello, il Ministero della giustizia e l’Ufficio recupero crediti del giudice di pace di Roma hanno proposto ricorso per Cassazione, svolgendo un solo motivo di impugnazione.

Il contribuente si è difeso con controricorso, mentre Equitalia servizi di riscossione s.p.a., nonostante la ritualità della notifica del ricorso, è rimasta intimata.

Le parti ricorrenti e il controricorrente hanno depositato memorie ex art. 380 bis.1 c.p.c.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo e unico motivo di ricorso, è dedotta la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 10 e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 23, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per avere la CTR ritenuto applicabile l’esenzione prevista per i procedimenti di opposizione a sanzione amministrativa anche all’opposizione all’esecuzione che riguardi crediti derivanti da sanzioni amministrative.

2. Il controricorrente ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di autosufficienza, senza tuttavia specificare per quale motivo fosse nella specie esistente tale difetto.

L’eccezione è comunque infondata.

Dalla semplice lettura del ricorso si evincono con chiarezza il contenuto della statuizione impugnata, i motivi di censura e la diversa soluzione interpretativa offerta come corretta.

3. Il motivo di ricorso è, invece, fondato.

Si deve subito precisare che il presente giudizio risulta avere ad oggetto l’impugnazione della cartella di pagamento relativa al pagamento del contributo unificato, notificato al contribuente in relazione a un giudizio di opposizione ex art. 615 c.p.c., comma 1, promosso, nel 2008, contro una cartella esattoriale, riguardante importi dovuti a titolo di sanzioni amministrative (v. la sentenza impugnata).

3.1. Com’è noto il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 10, comma 1, prevede che “Non è soggetto al contributo unificato il processo già esente, secondo previsione legislativa e senza limiti di competenza o di valore, dall’imposta di bollo o da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura….”.

Nel disciplinare il giudizio di opposizione a ordinanza-ingiunzione, la L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 10, inizialmente stabiliva che “Gli atti del processo e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta”. La L. n. 191 del 2009, art. 2, comma 212 (in vigore dal 01/01/2010) ha, poi, apportato importanti modifiche al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 10, introducendo, tra l’altro, il comma 6 bis, secondo il quale “Nei procedimenti di cui alla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 23, e successive modificazioni, gli atti del processo sono soggetti soltanto al pagamento del contributo unificato, nonchè delle spese forfetizzate secondo l’importo fissato all’art. 30 del presente testo unico”. E il D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 34, ha abrogato l’intero L. n. 689 del 1981, art. 23.

A partire dal 2010, dunque, i giudizi di opposizione ad ordinanza-ingiunzione sono assoggettati al pagamento del contributo unificato.

Alla presente controversia si applica comunque la disciplina previgente, tenuto conto che la fattispecie attiene a un’iscrizione a ruolo effettuata nel corso dell’anno 2008. Dal combinato disposto del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 10, comma 1, e della L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 10, applicabili ratione temporis, ricava, dunque, che, al tempo dell’iscrizione a ruolo della causa in questione, il giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione non era soggetto al pagamento del contributo unificato.

3.2. Secondo la sentenza impugnata, il giudizio L. n. 689 del 1981 ex art. 23, e quello di opposizione ex art. 615 c.p.c. devono essere sottoposti alla stessa disciplina, trattandosi comunque di opposizioni a sanzioni amministrative (di competenza del giudice di pace) da ritenersi esenti da qualsiasi spesa.

La questione è stata compiutamente affrontata dalla risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 30 ottobre 2009, n. 266/E, e dalla nota del Ministero della Giustizia 9 ottobre 2009, n. 123240 (entrambe citate dalle amministrazioni ricorrenti), ove è stato precisato che la previsione esentativa trova esclusiva applicatione con riguardo alla procedura disciplinata dalla L. n. 689 del 1981, art. 23, a prescindere dal grado, ma non può estendersi ad un altro giudizio, quale è quello di opposizione all’esecuzione.

A tale orientamento ha aderito anche il giudice di legittimità che, con soluzione condivisa da questo Collegio, ha affermato che l’esenzione dal contributo unificato di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 10, comma 1, attiene al solo al giudizio di opposizione alla ordinanza ingiunzione L. n. 689 del 1981 ex art. 22, stante la specialità del rito e l’eccezionalità della previsione di un trattamento tributario di favore, e non anche all’opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c. (così Cass., Sez. 5, n. 23877 del 29/10/2020; Cass., Sez. 5, n. 23692 del 28/10/2020; Cass., Sez. 5, n. 33113 del 21/12/2018).

3.3. Dalla semplice lettura del combinato disposto del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 10, comma 1, e della L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 1, si evince con chiarezza che l’esenzione in esame è stata prevista solo con riferimento ai giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione.

Laddove il legislatore ha voluto guardare alla situazione giuridica sottesa ai diversi procedimenti lo ha fatto espressamente, come è avvenuto con riferimento alle statuizioni riguardanti la prole, ove il D.P.R. cit., art. 10, comma 2, ha stabilito che “Non è soggetto al contributo unificato il processo, anche esecutivo, di opposizione e cautelare, in materia di assegni per il mantenimento della prole, e quello comunque riguardante la stessa”.

D’altronde, le norme che introducono agevolazioni ed esenzioni costituiscono norme di carattere eccezionale e, come tali, esigono un’esegesi ispirata al criterio di stretta interpretazione.

Esse non ammettono interpretazione analogica o estensiva, con la conseguenza che i benefici in esse contemplati non possono essere estesi oltre l’ambito di applicazione come rigorosamente identificato in base alla definizione normativa (proprio con riferimento al contributo unificato nel processo civile, v. le già menzionate Cass., Sez. 5, n. 23877 del 29/10/2020 e Cass., Sez. 5, n. 23692 del 28/10/2020, nonchè Cass., Sez. 1, n. 7294 del 22/03/2013; con riguardo ad altre fattispecie, v. da ultimo Cass., Sez. 5, n. 17796 del 06/07/2018 e Cass., Sez. 6-5, n. 15407 del 21/06/2017).

4. In conclusione, il ricorso deve essere accolto e la sentenza deve essere cassata.

E’ possibile decidere nel merito la vertenza, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, con il rigetto dell’originario ricorso del contribuente, non essendo il giudizio di opposizione all’esecuzione compreso tra quelli per i quali è prevista l’esenzione di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 10 (art. 384 c.p.c., comma 2).

5. La novità della questione trattata, sulla quale sono intervenute pronunce di questa Corte solo dopo la proposta impugnazione, giustifica la compensazione delle spese giudiziali.

PQM

La Corte:

accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata nei limiti del motivo accolto e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso del contribuente;

compensa tra le parti le spese di lite dei gradi di merito e di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della V Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, mediante collegamento “da remoto”, il 16 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2021

 

 

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