Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17399 del 17/06/2021
Cassazione civile sez. trib., 17/06/2021, (ud. 17/02/2021, dep. 17/06/2021), n.17399
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –
Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –
Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –
Dott. D’ORIANO Milena – Consigliere –
Dott. MARTORELLI Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 10366/2015 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (c.f. (OMISSIS)) in persona del Direttore pro
tempore rappresentata e difeso ope legis dall’Avvocatura Generale
dello Stato, nei cui uffici in Roma via dei Portoghesi 12 è
domiciliata;
– ricorrente –
contro
S. di S.M. & c. s.a.s., in persona del suo legale
rappresentante e S.M. (c.f. (OMISSIS)) S.A. (c.f.
(OMISSIS)) S.G. (c.f. (OMISSIS)) I.M. (c.f.
(OMISSIS)) soci della società elettivamente domiciliati in Roma
presso lo studio dell’avv. Luigi Marsico viale Regina Margherita 262
rappresentati e difesi dall’avv. Alessandra Stasi;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 281/26/15 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE della PUGLIA depositata il 10.2.2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non
partecipata del 17 febbraio 2021 dal Consigliere Relatore Dott.
Russo Rita.
Fatto
RILEVATO
che:
La società S. e i soci hanno proposto ricorso avverso avvisi di accertamento relativi ad IRPRF, IVA e IRAP degli anni 2008/2009 conseguenti alla verifica effettuata dalla guardia di finanza in data 13 dicembre 2011 conclusa il 7 giugno 2012 con la redazione di un processo verbale di constatazione. Il ricorso dei contribuenti è stato accolto in primo grado e con sentenza pubblicata in data 10 febbraio 2015 la CIR della Puglia ha rigettato l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate.
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia affidandosi a quattro motivi. Hanno resistito i soci e la società con controricorso. Successivamente i controricorrenti hanno depositato istanza di sospensione del processo D.L. n. 50 del 2017 ex art. 11, esponendo e documentando di avere presentato istanza di definizione agevolata della lite. Con memoria depositata ex art. 380 bis c.p.c. i controricorrenti hanno rilevato che nessuna delle parti ha presentato istanza di trattazione entro il 31.12.2018 e hanno chiesto dichiararsi estinto il giudizio.
Ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, comma 10, “L’eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2018 con le modalità previste per la notificazione degli atti. Il processo si estingue in mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2018 dalla parte che ne ha interesse”. Non risultando in atti nè diniego nè tempestiva istanza di trattazione il giudizio è da dichiarare estinto per cessata materia del contendere. Le spese del giudizio estinto si compensano D.Lgs. n. 546 del 1992 ex art. 46, comma 3.
P.Q.M.
Dichiara l’estinzione del giudizio e compensa le spese.
Così deciso in Roma, Camera di Consiglio da remoto, il 17 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2021