Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17133 del 16/06/2021
Cassazione civile sez. III, 16/06/2021, (ud. 25/01/2021, dep. 16/06/2021), n.17133
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –
Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 36931/2019 proposto da:
F.S., elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio
dell’avvocato MARILENA CARDONE, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che
lo rappresenta e difende;
– controricorso –
avverso la sentenza n. 2762/2019 della CORTE D’APPELLO DI ROMA,
depositata in data 26/04/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
25/1/2021 dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI.
Fatto
RILEVATO
Che:
F.S., cittadino del Gambia, ha chiesto alla competente commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:
(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato politico, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex artt. 7 e segg.;
(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;
(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6 (nel testo applicabile ratione temporis);
a sostegno della domanda proposta, il ricorrente ha dedotto di essere fuggito dal proprio paese per il timore di violenze e ritorsioni da parte della propria comunità di origine, a seguito di taluni episodi, anche criminosi (incendio), di cui il richiedente si era reso protagonista;
la Commissione Territoriale ha rigettato l’istanza;
avverso tale provvedimento F.S. ha proposto, ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, ricorso dinanzi al Tribunale di Roma, che ne ha disposto il rigetto con ordinanza del 18/9/2017;
tale provvedimento, appellato dal soccombente, è stato confermato dalla Corte d’appello di Roma con sentenza depositata in data 26/4/2019;
a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha evidenziato l’insussistenza dei presupposti per il riconoscimento delle forme di protezione internazionale invocate dal ricorrente, tenuto conto: 1) della sostanziale inattendibilità del racconto di vita del richiedente asilo; 2) dalla mancanza, nei territori di provenienza del ricorrente, di condizioni tali da integrare, di per sè, gli estremi di una situazione generalizzata di conflitto armato; 3) della insussistenza di un’effettiva situazione di vulnerabilità suscettibile di giustificare il riconoscimento dei presupposti per la c.d. protezione umanitaria;
il provvedimento della Corte d’appello è stato impugnato per cassazione da F.S. con ricorso fondato su tre motivi;
il Ministero dell’interno resiste con controricorso.
Diritto
CONSIDERATO
Che:
l’odierno ricorso (già pregiudicato in modo determinante dai numerosi e ricorrenti aspetti di equivocità e di contraddittorietà, con particolare riferimento alla mancata sicura individuazione del provvedimento impugnato, più volte individuato nel “decreto” emesso dal “tribunale”, piuttosto che dalla “sentenza” della “corte d’appello”), deve ritenersi inammissibile, siccome privo del requisito dell’esposizione sommaria dei fatti, prescritto, a pena di inammissibilità, dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3;
detta esposizione, costituendo (in forza della norma richiamata) un requisito di contenuto-forma del ricorso, deve consistere in un sintetico resoconto dei fatti di causa idoneo a garantire, alla Corte di cassazione, l’acquisizione di una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Sez. U., Sentenza n. 11653 del 18/05/2006, Rv. 588770 – 01);
sulla base di tale premessa, è necessario che il ricorso per cassazione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, l’indicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello, ed in fine del tenore della sentenza impugnata;
l’incompletezza, quanto non l’assoluta mancanza, di detti elementi nel corpo dell’odierno ricorso – ivi ricompresa l’esposizione dei motivi, eventualmente idonei a darne conto (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 17036 del 28/06/2018, Rv. 649425 – 01) – ne impone la dichiarazione di inammissibilità;
alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso non segue l’adozione di alcuna statuizione in ordine alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità, attesa la mancata tempestiva costituzione del Ministero intimato;
dev’essere viceversa attestata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 25 gennaio 2021.
Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2021