Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17072 del 16/06/2021

Cassazione civile sez. VI, 16/06/2021, (ud. 16/04/2021, dep. 16/06/2021), n.17072

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21114-2019 proposto da:

FUTURA LUGO S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CELIMONTANA n. 38, presso lo

studio dell’avvocato BENITO PANARITI, rappresentato e difeso

dall’avvocato GIUSEPPE AFFANNATO;

– ricorrente –

contro

C.U.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 31/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 03/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

16/04/2021 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., l’arch. C.U. evocava in giudizio innanzi il Tribunale di Venezia la società Futura Lugo S.r.l. invocando la risoluzione per inadempimento del contratto intercorso tra le parti, in virtù del quale la società convenuta aveva conferito all’istante un incarico professionale, e la condanna della committente al pagamento del credito maturato dal professionista. Nella resistenza della Futura Lugo S.r.l., che eccepiva l’inesatta esecuzione dell’incarico da parte del professionista, la domanda veniva accolta, con condanna della convenuta al saldo di Euro 52.500 oltre accessori.

Interponeva appello avverso detta decisione Futura Lugo S.r.l. e si costituiva in seconde cure il C., resistendo all’impugnazione.

Con la sentenza impugnata, n. 31/2019, la Corte di Appello di Venezia rigettava il gravame, condannando l’appellante alle spese del grado.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione Futura Lugo S.r.l., affidandosi a due motivi.

C.U., intimato, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.

La ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell’adunanza camerale.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la società ricorrente lamenta l’omessa valutazione della prova documentale, perchè la Corte distrettuale non avrebbe considerato che il contratto sottoscritto tra le parti prevedeva l’affidamento al C. dell’incarico di svolgere tutte le pratiche necessarie per ottenere i permessi di costruire dagli enti preposti; permessi che non erano stato conseguiti in modo tempestivo, posto che il Comune di Lugo aveva comunicato la intervenuta maturazione dei termini per il cd. silenzio-assenso al rilascio del permesso di costruire soltanto in data (OMISSIS), a distanza di oltre dieci anni dalla firma dell’accordo tra Futura Lugo S.r.l. ed il C. ((OMISSIS)), quando già i possibili investitori avevano perduto interesse al progetto.

Con il secondo motivo, la società ricorrente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo, consistente, in particolare, nell’impegno, assunto contrattualmente dal professionista, di curare tutte le pratiche necessarie per l’ottenimento dei dell’intervento edilizio

esame congiunto, sono permessi necessari all’esecuzione oggetto della progettazione affidatagli.

Le due censure, che meritano un esame congiunto, sono inammissibili.

Con esse, infatti, la ricorrente invoca una revisione dell’apprezzamento delle risultanze istruttorie condotto dal giudice di merito, in spregio al principio per cui “L’esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonchè la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006, Rv. 589595: conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11511 del 23/05/2014, Rv. 631448; Cass. Sez. L, Sentenza n. 13485 del 13/06/2014, Rv. 631330). La Corte territoriale ha infatti affermato “Che la mancata realizzazione del progetto sia dipesa unicamente dal contegno di Futura Lugo Srl emerge dalle dichiarazioni dei testi P.M., Pe.Lu. e G.M.: invero, essa odierna appellante, dopo la presentazione del progetto da parte dell’architetto e l’ottenimento dei pareri favorevoli necessari per avere il permesso di costruire definitivo, non ottemperava alle indicazioni e alle prescrizioni impartite dal Comune di Lugo per il rilascio del permesso di costruire collegato alla pratica edilizia; non pagava gli oneri di urbanizzazione (di spettanza della committenza), non presentava l’ulteriore documentazione necessaria al completamento dell’iter amministrativo e di conseguenza non poteva ritirare il permesso di costruire. Dunque, a fronte del dimostrato corretto adempimento dei propri obblighi da parte del professionista – posto che l’incarico professionale dell’arch. C., come più volte sottolineato, si era concluso con l’ottenimento di tale permesso a procedere con la realizzazione del progetto architettonico da edificarsi nel Comune di (OMISSIS) (Vi), località “(OMISSIS)” – emerge il disinteresse della Futura Srl per la fase conclusiva della pratica, che comportava ulteriori esborsi al fine di ritirare materialmente il succitato permesso di costruire” (cfr. pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata). La revisione di tale accertamento, che si risolve in un giudizio di fatto, è preclusa in questa sede, posta la sua evidente estraneità alla natura ed alle finalità del giudizio di legittimità (Cass. Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv. 627790).

Da quanto precede discende l’inammissibilità del ricorso.

Nulla per le spese, in assenza di svolgimento di attività difensiva da parte intimata nel presente giudizio di legittimità.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

PQM

la Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile, il 16 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2021

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