Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16796 del 15/06/2021
Cassazione civile sez. trib., 15/06/2021, (ud. 18/01/2021, dep. 15/06/2021), n.16796
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –
Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –
Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –
Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –
Dott. MELE Francesco – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 10464-2012 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 14 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
S.I.T.A.T. SRL, elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Cavour
presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e
difesa dall’avvocato GUALTIERO CANNAVO’;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 17/2011 della COMM.TRIB.REG SICILIA.SEZ.DIST.
di MESSINA, depositata il 04/03/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
18/01/2021 dal Consigliere Dott. MELE FRANCESCO;
Per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria
Regionale della Sicilia, sezione staccata di Messina, n. 17/26/2011
depositata il 4.3.2011, non notificata.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 18
gennaio 2021 dal relatore, consigliere Dott. Mele Francesco.
Fatto
RILEVATO
che:
– SITAT srl proponeva ricorso avverso avviso di accertamento recante recupero a tassazione di IVA a seguito di indebita detrazione della stessa per operazioni inesistenti; si costituiva l’Agenzia delle Entrate concludendo per il rigetto del ricorso.
– La Commissione Tributaria Provinciale di Messina accoglieva il ricorso con sentenza che -gravata di appello ad iniziativa dell’Ufficio- era confermata dalla CTR.
– Per la cassazione di detta sentenza l’Agenzia delle Entrate propone ricorso affidato a tre motivi, al quale resiste, con controricorso, la contribuente.
Diritto
CONSIDERATO
che:
– La società contribuente ha depositato, in data 1.10.2020, istanza di fissazione udienza deducendo quanto segue.
– Ha premesso di avere aderito alla definizione agevolata di cui al D.L. n. 119 del 2018, a norma del quale l’Agenzia delle Entrate avrebbe potuto notificare a parte contribuente, entro il 31.7.2020, il diniego alla stessa; non essendo ciò avvenuto, la definizione va considerata come perfezionata, in considerazione anche del fatto che il termine suddetto non sconta la sospensione straordinaria prevista per gli Atti giudiziari e amministrativi a seguito della nota emergenza epidemiologica, come riconosciuto dallo stesso Ufficio nella circolare n. 10/E del 16.4.2020.
– Ha precisato di avere presentato domanda di definizione agevolata diretta all’Agenzia delle Entrate e depositata presso la cancelleria di questa Corte in data 2.10.2019; di avere ricevuto in data 17.9.2020 e-mail della Agenzia recante l’attestazione della regolarità della procedura e della definizione della stessa con il versamento integrale di quanto dovuto; di avere provveduto a trasmettere -ai sensi della L. n. 55 del 1994 -all’Avvocatura Generale dello Stato copia della istanza in commento.
– Le circostanze di cui sopra sono state suffragate dal deposito dei documenti relativi e sopra descritti.
– Ha concluso la contribuente chiedendo fissarsi l’udienza di trattazione “al fine di dichiarare la cessazione della materia del contendere, statuendo altresì la compensazione integrale delle spese del presente giudizio”.
– Sulla scorta di quanto esposto, va dichiarata la estinzione del processo con compensazione delle spese.
PQM
Dichiara estinto il processo. Spese compensate.
Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2021.
Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2021