Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16719 del 14/06/2021

Cassazione civile sez. lav., 14/06/2021, (ud. 15/01/2020, dep. 14/06/2021), n.16719

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAIMONDI Guido – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13898/2017 proposto da:

TELECOM ITALIA S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio dell’avvocato ARTURO MARESCA,

che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati ENZO MORRICO,

FRANCO RAIMONDO BOCCIA, ROBERTO ROMBI;

– ricorrente –

contro

F.P.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CRESCENZIO 58, presso lo studio dell’avvocato BRUNO COSSU, che lo

rappresenta e difende unitamente agli avvocati ALBERTO PICCININI,

SAVINA BOMBOI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1155/2016 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 05/12/2016 R.G.N. 781/2014.

 

Fatto

RILEVATO

che Telecom Italia S.p.A. ha proposto appello, nei confronti di F.P.G., avverso la sentenza del Tribunale di Bologna n. 241/2014 – con la quale era stata rigettata l’opposizione della società al Decreto Ingiuntivo n. 730 del 2013 -, rappresentando che il F. aveva chiesto al medesimo Tribunale (ed ottenuto), in via monitoria, di ingiungere alla predetta società il pagamento della somma di Euro 13.277,90, oltre interessi legali dalla richiesta al saldo, per il pagamento delle retribuzioni relative al periodo ottobre al 2012/febbraio 2012, non corrisposte dalla Telecom Italia S.p.A., “dovute in virtù della sentenza n. 128/2012 della stessa Corte di Appello”, con la quale, oltre all’accertamento della inesistenza del trasferimento del ramo di azienda e della illegittimità della cessione del contratto di lavoro di cui si tratta dalla Telecom S.p.A. alla Hewlett-Packard Distribued Computing Service S.r.l., era stata disposta la condanna della società cedente alla reintegrazione dei lavoratori nella propria struttura aziendale;

che la Corte di merito, con la sentenza n. 1155/2016, pubblicata il 5.12.2016, ha respinto il gravame, osservando, per quanto ancora di rilievo in questa sede, che è agli atti la decisione che ha statuito il diritto del dipendente a vedersi ricostituito il rapporto di lavoro con la società Telecom Italia S.p.A., per cui sono sicuramente dovute le retribuzioni maturate, a nulla rilevando fatti estranei a questo rapporto di lavoro; che “parte appellante non aveva allegato nè dimostrato che il lavoratore avesse svolto altra attività lavorativa, percependo compensi”; che “la sentenza di condanna alla reintegra o al ripristino del rapporto di lavoro” (nel caso di specie presso la cedente per effetto della accertata illegittimità del trasferimento di azienda e della cessione del contratto di lavoro) sia dotata ex lege di efficacia esecutiva (ai sensi dell’art. 431 c.p.c. e della L. n. 300 del 1970, art. 18, comma 6) non rilevando a tal fine l’incoercibilità del relativo obbligo datoriale”;

che per la cassazione della sentenza ricorre Telecom Italia S.p.A., articolando tre motivi, cui resiste con controricorso F.P.G.;

che sono state comunicate memorie nell’interesse del lavoratore;

che il P.G. non ha formulato richieste.

Diritto

CONSIDERATO

che, con il ricorso, si censura: 1) in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 431 e 282 c.p.c., “nella parte in cui la sentenza ha ritenuto che là decisione dell’8.3.2012 della Corte di Appello di Bologna – che aveva dichiarato l’illegittimità della cessione del ramo d’azienda ove era occupato il lavoratore in epigrafe ed aveva ordinato il ripristino del rapporto con Telecom – potesse costituire, prima del suo passaggio in giudicato, un idoneo titolo sulla cui base emettere un decreto ingiuntivo di pagamento delle retribuzioni”, poichè “non essendo la predetta sentenza provvisoriamente esecutiva, dalla stessa non possono scaturire, sino al suo passaggio in giudicato, diritti retributivi”; 2) in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione dell’art. 112 c.p.c., “nella parte in cui la sentenza ha dichiarato il diritto del F. al risarcimento del danno quando il lavoratore aveva richiesto il pagamento delle retribuzioni per il periodo dall’1.10.2012-28.2.2013, in assenza di una espressa e specifica domanda del lavoratore che, anzi, aveva espressamente qualificato la sua azione come di adempimento della controprestazione, tale da richiedere le retribuzioni”; 3) in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione degli artt. 2112 e 2126 c.c., “nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto che la condotta del F. che ha prestato il proprio consenso alla risoluzione del rapporto di lavoro con la cessionaria HP DCS S.r.l. fosse irrilevante per l’odierno giudizio”;

che il primo motivo non è meritevole di accoglimento; al riguardo, va premesso, quanto alla dedotta violazione dell’art. 282 c.p.c., che, come, in più occasioni affermato in sede di legittimità (cfr., tra le altre, Cass. nn. 16737/2011; 1619/2005), la disciplina dell’esecuzione provvisoria di cui all’art. 282 c.p.c., trova legittima attuazione anche con riferimento alle sentenze di condanna implicita, nelle quali l’esigenza di esecuzione della sentenza scaturisce dalla stessa funzione che il titolo è destinato a svolgere; ed inoltre, quanto alla asserita violazione dell’art. 431 c.p.c., che “la richiesta di decreto ingiuntivo deve ritenersi consentita nonostante l’esistenza di una sentenza parziale sull’an debeatur, la quale può essere utilizzata come atto scritto, idoneo a dimostrare l’esistenza del diritto fatto valere con la richiesta di un decreto ingiuntivo” (v., tra le molte, Cass. nn. 24649/2009; 9605/2009; 9132/2003); peraltro, nella fattispecie – lo si rileva ad abundantiam – il lavoratore ha rappresentato (v. pag. 2 della memoria) che la sentenza della Corte di Appello di Bologna n. 128/2012, posta a fondamento della richiesta azionata in via monitoria, “è passata in giudicato a seguito della pronuncia della Corte di Cassazione n. 16262/2015”, con la quale è stato respinto il ricorso della Telecom Italia S.p.A.;

che il secondo motivo non è fondato, poichè la qualificazione giuridica della domanda spetta al giudice, il quale non è, dunque, vincolato al tenore letterale della stessa o alla qualificazione giuridica che la parte ne ha fatto, con il limite, ovvio, del divieto di introdurre una questione nuova o un diverso tema di indagine (art. 113 c.p.c.; cfr., tra le molte, Cass. nn. 11805/2016; 118/2016); ed invero, laddove si sia in presenza di una mera qualificazione giuridica della domanda, fermi restando i fatti dedotti a suo fondamento, come nella fattispecie, non si configura alcuna violazione dell’art. 112 c.p.c. (v. ex plurimis, Cass. n. 13405/2015). Va, comunque, osservato che la sentenza oggetto del presente giudizio è anteriore ai recenti arresti giurisprudenziali di legittimità (cfr., ex plurimis, Cass., SS.UU., n. 2990/2018; n. 17785/2019; 17784/2019) – cui questo Collegio, ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c., fa espresso richiamo -, alla stregua dei quali “il lavoratore illegittimamente ceduto ha diritto di ricevere le retribuzioni da parte del cedente che, senza giustificato motivo, non ottemperi all’ordine di reintegra”; e, quindi, la prestazione rifiutata dalla società cedente a seguito della sentenza accertativa della illegittimità del trasferimento del ramo d’azienda equivale alla prestazione effettivamente resa, mantenendo inalterato il diritto del lavoratore,a ricevere la retribuzione;

che neppure il terzo motivo è fondato; ed invero, come innanzi rilevato, con la sentenza della Suprema Corte n. 16262/2015, era stato disatteso il ricorso proposto da Telecom Italia S.p.A., avverso la pronunzia della Corte distrettuale di Bologna che aveva dichiarato inefficace il contratto di cessione del ramo di azienda di cui si tratta. Pertanto, a seguito di tale decisione, attinente alla “ricostituzione del rapporto di lavoro tra Telecom Italia S.p.A. e F.P.G.”, a nulla rilevano fatti estranei – quali le vicende intercorse tra quest’ultimo e la cessionaria – a questo rapporto di lavoro, che, dunque, non può considerarsi trasferito dalla cedente Telecom Italia S.p.A. alla società cessionaria, essendo stato, appunto, accertato, con pronunzia passata in giudicato, che non sussistono le condizioni per applicare l’art. 2112 c.c. e che il F. non ha manifestato il proprio consenso alla cessione del contratto, secondo quanto previsto dall’art. 1406 c.c.; che, quindi, il rapporto di lavoro instauratosi, di fatto, tra la società cessionaria ed il lavoratore è rimasto del tutto distinto rispetto a quello che quest’ultimo aveva con Telecom Italia S.p.A., perchè, se si ritenesse l’unicità del rapporto, come pretende la parte appellante, si giungerebbe alla conclusione di ritenere l’avvenuta modificazione soggettiva della persona del datore di lavoro, senza la sussistenza delle condizioni richieste dall’art. 2112 c.c., o dall’art. 1406 c.c. (cfr., ex plurimis, Cass. nn. 5998/2019; 13617/2014; 13485/2014);

che, infine, alla stregua del recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, che ha rivisitato il precedente indirizzo giurisprudenziale nella materia (v. Cass., SS.UU. n. 2990/2018 – relativa alla illecita interposizione di manodopera ed alla natura delle somme spettanti al lavoratore – ai cui principi ispiratori è stato riconosciuto valore di “diritto vivente” dal Giudice delle leggi con la sentenza n. 29/2019; e cfr., altresì, Cass. nn. 17786/2019; 17785/2019; 17784/2019, che quei principi hanno recepito in tema di trasferimento di azienda, poi dichiarato invalido), qualora il datore di lavoro abbia operato un trasferimento di (ramo di) azienda dichiarato illegittimo ed abbia rifiutato il ripristino del rapporto senza una giustificazione, non sono detraibili dalle somme dovute al lavoratore dal datore cedente, quanto il lavoratore stesso abbia percepito, nello stesso periodo, anche a titolo di retribuzione, per l’attività prestata alle dipendenze dell’imprenditore già cessionario, ma non più tale, una volta dichiarata giudizialmente – come nella fattispecie – la non opponibilità della cessione al dipendente ceduto; e ciò, perchè, in tale ipotesi, permane in capo allo stesso il diritto di ricevere le somme ad esso spettanti, da parte del datore cedente, a titolo di retribuzione e non di risarcimento (v., ancora, Cass. SS.UU. n. 2990/2018, cit.). Per la qual cosa, non trova applicazione il principio della compensatio lucri cum damno, su cui si fonda la detraibilità dell’aliunde perceptum dal risarcimento, poichè, appunto, è stato escluso che la richiesta di pagamento del lavoratore abbia titolo risarcitorio;

che per tutto quanto in precedenza esposto, il ricorso va respinto; che, in considerazione del superamento del precedente orientamento giurisprudenziale nella materia, appare equo disporre la compensazione tra le parti delle spese del giudizio di legittimità;

che, avuto riguardo all’esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso, sussistono i presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, secondo quanto specificato in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 15 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2021

 

 

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