Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16729 del 14/06/2021
Cassazione civile sez. lav., 14/06/2021, (ud. 29/01/2021, dep. 14/06/2021), n.16729
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIA Lucia – Presidente –
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –
Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –
Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –
Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 2181/2020 proposto da:
O.S., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso la
CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e
difeso dagli Avvocati PAOLA TURAROLO, LUCA MILANI;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, Commissione Territoriale per il
Riconoscimento della Protezione Internazionale di Torino, Sezione di
Genova, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso
dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia
ex lege in ROMA alla VIA DEI PORTOGHESI 12;
– resistente con mandato –
avverso la sentenza n. 836/2019 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,
depositata il C6/06/2019 R.G.N. 421/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
29/01/2021 dal Consigliere Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI.
Fatto
RILEVATO
Che:
1. con sentenza 6 giugno 2019, la Corte d’appello di Genova rigettava il gravame proposto da O.S., cittadino ivorese, avverso la sentenza di primo grado, reiettiva delle sue domande di protezione internazionale e umanitaria;
2. essa escludeva la concedibilità della protezione umanitaria, unicamente richiesta in sede di gravame, per scarsa credibilità, in quanto contraddittorio il racconto della sua fuga dalla Costa d’Avorio (per timore di essere picchiato e torturato dallo zio avendo rifiutato di sposare la cugina, ciononostante permanendo per oltre un anno nel villaggio senza subire alcun danno dal congiunto): piuttosto ritenuta in realtà per motivi economici, in assenza di condizioni personali ostative al rimpatrio in un Paese attualmente più stabile nella sua condizione socio-politica (dopo la detronizzazione del presidente G. dall’attuale O.), nè avendo il richiedente instaurato legami familiari in Italia o svolgendovi una stabile attività lavorativa;
3. con atto notificato il 7 gennaio 2020, lo straniero ricorreva per cassazione con unico motivo; il Ministero dell’Interno intimato non resisteva con controricorso, ma depositava atto di costituzione ai fini della eventuale partecipazione all’udienza di discussione ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1, ult. alinea, cui non faceva seguito alcuna attività difensiva.
Diritto
CONSIDERATO
Che:
1. il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, per erronea esclusione dei presupposti di riconoscimento della protezione umanitaria, non essendo stata considerata la propria attività lavorativa, ancorchè stagionale, quale naturale prosecuzione del percorso di integrazione in Italia, nè la condizione che lo aveva determinato all’abbandono della Costa d’Avorio, permanendo quasi due anni in Libia, anche tenuto conto dell’attuale situazione della Costa d’Avorio, a seguito dell’assoluzione per insufficienza di prove, dopo otto anni di detenzione, del precedente presidente G. dalla Corte penale dell’Aja nel gennaio 2019 e la concessione della grazia dal presidente O. in favore di oltre ottocento persone, tra le quali la moglie del presidente G. (unico motivo);
2. esso è inammissibile;
3. la censura consiste in una contestazione generica della valutazione della Corte d’appello, congruamente argomentata sulla ravvisata esclusione di una condizione di vulnerabilità del richiedente (dall’ultimo capoverso di pg. 4 al secondo di pg. 5 della sentenza) e sulla stabilizzazione della situazione generale del Paese, dopo la successione presidenziale, in virtù delle fonti informative Easo (in particolare ai primi due capoversi di pg. 4 della sentenza); essa è pertanto insindacabile in sede di legittimità, pure in assenza di ragioni fondate su elementi di fatto idonei a dimostrare che il giudice di merito abbia deciso in base ad informazioni non più attuali, non contenendo la censura precisi richiami, anche testuali, alle fonti alternative o successive proposte, per consentire l’effettiva verifica di violazione del dovere di collaborazione istruttoria (Cass. 21 ottobre 2019, n. 26728; Cass. 20 ottobre 2020, n. 22769);
4. pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza assunzione di un provvedimento sulle spese del giudizio, non avendo il Ministero vittorioso svolto difese e raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla sulle spese.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 29 gennaio 2021.
Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2021