Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16614 del 11/06/2021

Cassazione civile sez. VI, 11/06/2021, (ud. 30/03/2021, dep. 11/06/2021), n.16614

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRAZIOSI Chiara – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilia – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7693-2020 proposto da:

M.F., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE ANGELICO

38, presso lo studio dell’avvocato ELENA ALLOCCA, che la rappresenta

e difende unitamente all’avvocato FABIO VICENZI;

– ricorrente –

contro

BPER BANCA SPA, in persona del Direttore Generale pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA EMANUELE FILIBERTO N. 66,

presso lo studio dell’avvocato LAURA MAZZAROPPI, rappresentata e

difesa dagli avvocati GUIDO GIUSTI, GIORGIO GIUSTI;

– controricorrente –

contro

M.G.D., C.T.;

– intimati –

averso la sentenza n. 3543/20019 della CORTE d’APPELLO DI bologna,

DEPOSITATA IL 13/12/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 30/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. DELL’UTRI

MARCO.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

con sentenza resa in data 13/12/2019, la Corte d’appello di Bologna, in accoglimento per quanto di ragione dell’appello proposto dalla Banca Popolare dell’Emilia-Romagna soc. coop., e in parziale riforma della decisione di primo grado, ha accolto la domanda proposta dalla Banca Popolare dell’Emilia-Romagna soc. coop. per la dichiarazione di inefficacia, ai sensi dell’art. 2901 c.c., dell’atto con il quale M.G.D. e C.T. (debitori a titolo fideiussorio della banca attrice) avevano venduto alla figlia, M.F., la proprietà di un bene immobile;

a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha evidenziato l’effettivo ricorso, nel caso di specie, di tutti i presupposti, di natura oggettiva e soggettiva, per l’accoglimento dell’azione revocatoria proposta dalla banca attrice, rilevando, sotto altro profilo, l’infondatezza della domanda proposta da M.F. per la condanna dei propri genitori alla restituzione di quanto dalla stessa corrisposto per l’acquisto dell’immobile oggetto dell’atto revocato;

avverso la sentenza d’appello, M.F. propone ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi d’impugnazione;

la BPER Banca s.p.a. (già Banca Popolare dell’Emilia-Romagna soc. coop.) resiste con controricorso;

nessun altro intimato ha svolto difese in questa sede;

a seguito della fissazione della camera di consiglio, il ricorso è stato trattenuto in decisione sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

Che:

con il primo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 345 c.p.c., dolendosi altresì della nullità della sentenza o del procedimento (in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4), per avere la corte territoriale erroneamente omesso di rilevare l’inammissibilità della tardiva allegazione, da parte della banca avversaria, di un diverso tema di indagine posto a fondamento della domanda originariamente proposta, avendo il giudice d’appello utilizzato – al fine di attestare l’effettiva sussistenza della consapevolezza, da parte di M.F., del pregiudizio arrecato alla banca creditrice attraverso il compimento dell’atto revocato – l’elemento circostanziale consistito nell’avvenuta assunzione, da parte della M., del ruolo di direttore tecnico all’interno della società garantita dai propri genitori: circostanza di fatto mai dedotta nel corso del giudizio di primo grado, con la conseguente modificazione, in grado d’appello, della causa petendi, e la connessa inammissibilità della domanda formulata per violazione dell’art. 345 c.p.c.;

con il secondo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 115,116, e 702-quater c.p.c., dolendosi altresì della nullità della sentenza o del procedimento (in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4), per avere la corte territoriale erroneamente fondato il proprio convincimento circa l’elemento soggettivo del consilium fraudis in capo alla M. sulla base di un elemento circostanziale (quello relativo all’assunzione del ruolo di direttore tecnico all’interno della società garantita dai propri genitori) mai introdotto nel corso del giudizio di primo grado, senza consentire, all’odierna ricorrente, l’assunzione di alcun elemento di prova a confutazione di tale circostanza, segnatamente sotto il profilo della relativa irrilevanza in relazione al thema decidendum sottoposto all’esame del giudice d’appello, essendo rimasto, tale ruolo di direttore tecnico della M., una sola indicazione di carattere meramente formale, mai tradottasi in alcun concreto e fattivo impegno della stessa all’interno della compagine sociale;

il primo e il secondo motivo – congiuntamente esaminabili per ragioni di connessione – sono in parte manifestamente infondati, in parte inammissibili;

osserva il Collegio come il divieto imposto dall’art. 345 c.p.c. di proporre domande nuove in grado di appello attiene all’impossibilità di introdurre elementi costitutivi della domanda nuovi e diversi da quelli indicati a fondamento della domanda proposta nel corso del precedente grado di giudizio;

a tale riguardo, ai fini del rispetto dei limiti imposti dall’art. 345 c.p.c., gli elementi identificativi della ‘domandà (destinati a rimanere immutati nel corso dei successivi gradi del giudizio) devono rinvenirsi, da un lato, nel c.d. petitum (nel caso di specie individuato dall’invocata pronuncia giudiziale di inefficacia, ai sensi dell’art. 2901 c.c., dell’atto negoziale di cessione immobiliare impugnato dalla banca creditrice) e, dall’altro, nella c.d. causa petendi (nella specie individuata dal denunciato compimento, da parte dei debitori della banca attrice chiamati in giudizio, di un atto idoneo a pregiudicare le proprie ragioni di credito, con la consapevolezza, condivisa dal terzo acquirente, di arrecare detto pregiudizio);

così convenientemente circoscritto l’ambito della causa petendi originariamente indicata dalla banca attrice a fondamento della domanda proposta, deve escludersi che l’avvenuta utilizzazione, da parte del giudice d’appello, dell’elemento circostanziale rappresentato dall’avvenuta assunzione, da parte della M., del ruolo di direttore tecnico all’interno della società garantita dai propri genitori (al fine di corroborare la tesi dell’effettiva condivisione, da parte della terza acquirente, della consapevolezza dei disponenti di arrecare un pregiudizio alle ragioni della banca creditrice), possa aver rivelato, in sede decisoria, l’avvenuta modificazione, da parte della banca appellante, della domanda originariamente proposta, dovendo semmai più propriamente parlarsi dell’eventuale illegittima utilizzazione, da parte del giudice d’appello, ai fini della decisione, di un mezzo istruttorio non ritualmente o tempestivamente acquisito al processo;

così correttamente impostata la questione oggetto dell’odierno esame, mentre deve recisamente escludersi la prospettabilità, nel caso di specie, di alcuna proposizione di domande nuove in appello da parte della banca attrice (non essendosi verificata alcuna modificazione dei requisiti costitutivi del petitum e della causa petendi relativi alla domanda originariamente proposta in primo grado), deve viceversa ritenersi appropriata l’avvenuta deduzione, da parte dell’odierna ricorrente, della violazione dell’art. 115 c.p.c., nella parte in cui impone al giudice di “porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero nonchè i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”, ovvero dell’art. 345 c.p.c., nella parte in cui esclude la possibilità, per il giudice di appello, di ammettere nuovi mezzi di prova, avendo la M. propriamente dedotto l’utilizzazione, da parte del giudice d’appello, di una prova (il ricordato elemento circostanziale-presuntivo) non ritualmente o tempestivamente introdotto in giudizio dalle parti;

ciò posto, tuttavia, la censura così prospettata in questa sede deve ritenersi inammissibile per violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6 e art. 369 c.p.c., n. 4, non avendo la ricorrente allegato e prodotto tutta la documentazione processuale indispensabile ad attestare, da un lato, la mancata tempestiva introduzione in giudizio, ad opera di controparte, di detto elemento circostanziale e, dall’altro, l’effettivo carattere contestato di detta circostanza (anche sotto il profilo dell’eccezione di inammissibilità della prova nuova in appello, ai sensi dell’art. 345 c.p.c.), essendo piuttosto emerso, anche in questa sede di legittimità, il carattere pienamente incontestato della circostanza dell’avvenuta assunzione, da parte della M., del dedotto ruolo di direttore tecnico all’interno della società garantita dai propri genitori;

allo stesso modo, la ricorrente ha del tutto omesso di allegare a produrre la documentazione processuale indispensabile ad attestare l’avvenuta proposizione, da parte della stessa, nel corso del giudizio d’appello, di istanze istruttorie intese a circoscrivere la rilevanza di quell’elemento circostanziali a un fatto meramente tecnico o formale;

al riguardo, osserva il Collegio come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, il ricorrente che agendo in sede di legittimità denunci la violazione della legge processuale riscontrabile nell’avere il giudice a quo ritenuto, in modo prete-samente erroneo, che fossero rimaste provate o prive di contestazione circostanze viceversa asseritamente poste a oggetto di puntuale confutazione, non può limitarsi a specificare soltanto la singola norma processuale di cui, appunto, si denunzia la violazione (come nel caso dell’art. 115 c.p.c.), ma deve indicare gli elementi fattuali in concreto condizionanti gli ambiti di operatività di detta violazione (cfr. Sez. L, Sentenza n. 9076 del 19/04/2006, Rv. 588498);

siffatto onere sussiste anche allorquando il ricorrente affermi che una data circostanza debba reputarsi, dall’esame degli atti processuali, comprovata o meno (così come contestata o meno), con la conseguenza che, in tale ipotesi, il ricorrente medesimo è tenuto ad allegare al ricorso gli atti del processo idonei ad attestare, in relazione al rivendicato diritto, la sussistenza o l’insussistenza delle circostanze affermate, non potendo limitarsi alla parziale e arbitraria riproduzione di singoli periodi estrapolati dagli atti processuali propri o della controparte;

è appena il caso di ricordare come tali principi abbiano ricevuto l’espresso avallo della giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte (cfr., per tutte, Sez. Un., Sentenza n. 16887 del 05/07/2013), le quali, dopo aver affermato che la prescrizione dell’art. 366, n. 6, c.p.c., è finalizzata alla precisa delimitazione del thema decidendum, attraverso la preclusione per il giudice di legittimità di porre a fondamento della sua decisione risultanze diverse da quelle emergenti dagli atti e dai documenti specificamente indicati dal ricorrente, onde non può ritenersi sufficiente in proposito il mero richiamo di atti e documenti posti a fondamento del ricorso nella narrativa che precede la formulazione dei motivi (Sez. Un., Sentenza n. 23019 del 31/10/2007, Rv. 600075), hanno poi ulteriormente chiarito che il rispetto della citata disposizione del codice di rito esige che sia specificato in quale sede processuale nel corso delle fasi di merito il documento, pur eventualmente individuato in ricorso, risulti prodotto, dovendo poi esso essere anche allegato al ricorso a pena d’improcedibilità, in base alla previsione del successivo art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 (cfr. Sez. Un., Sentenza n. 28547 del 02/12/2008 (Rv. 605631); con l’ulteriore precisazione che, qualora il documento sia stato prodotto nelle fasi di merito e si trovi nel fascicolo di parte, l’onere della sua allegazione può esser assolto anche mediante la produzione di detto fascicolo, ma sempre che nel ricorso si specifichi la sede in cui il documento è rinvenibile (cfr. Sez. Un., Ordinanza n. 7161 del 25/03/2010, Rv. 612109, e, con particolare riguardo al tema dell’allegazione documentale, Sez. Un., Sentenza n. 22726 del 03/11/2011, Rv. 619317);

nella violazione di tali principi deve ritenersi pertanto incorsa l’odierna ricorrente con i motivi d’impugnazione in esame, atteso che la stessa, nel dolersi che la corte d’appello avrebbe erroneamente fondato la propria decisione sul contenuto rappresentativo di un fatto circostanziale mai introdotto tempestivamente in giudizio e comunque contestato nel suo significato probatorio (anche attraverso la tempestiva sollevazione dell’eccezione di inammissibilità della prova asseri-tamente nuova, o la richiesta di ammissione di prove contrarie), ha tuttavia omesso di fornire alcuna idonea e completa indicazione circa gli atti processuali e i documenti (e il relativo contenuto) comprovanti il ricorso effettivo di detti errori, con ciò precludendo a questa Corte la possibilità di apprezzare la concludenza delle censure formulate al fine di giudicare la fondatezza del motivo d’impugnazione proposto;

con il terzo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 2901 c.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale erroneamente affermato la sussistenza dell’elemento soggettivo della consapevolezza della Mor-dini di arrecare un pregiudizio alle ragioni del creditore attraverso la conclusione dell’atto revocato, in contrasto con il complesso degli elementi istruttori acquisiti al giudizio e analiticamente richiamati in ricorso;

il motivo è inammissibile;

osserva il Collegio come, con il motivo in esame, la ricorrente lungi dal denunciare l’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata dalla norma di legge richiamata – si sia limitata ad allegare un’erronea ricognizione, da parte del giudice a quo, della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa: operazione che non attiene all’esatta interpretazione della norma di legge, inerendo bensì alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, unicamente sotto l’aspetto del vizio di motivazione nei limiti ammessi (cfr., ex plu-rimis, Sez. L, Sentenza n. 7394 del 26/03/2010, Rv. 612745; Sez. 5, Sentenza n. 26110 del 30/12/2015, Rv. 638171), neppure coinvolgendo, la prospettazione critica della ricorrente, l’eventuale falsa applicazione della norma richiamata sotto il profilo dell’erronea sussunzione giuridica di fatti in sè incontroversi, insistendo propriamente la M. nella prospettazione di una diversa ricostruzione dei fatti di causa rispetto a quanto operato dal giudice a quo, con particolare riguardo all’effettivo ricorso di una condizione psicologica di condivisione, da parte della ricorrente, della consapevolezza del pregiudizio arrecato alla banca creditrice con il compimento dell’atto impugnato;

varrà sul punto osservare come la combinata valutazione delle circostanze di fatto indicate dalla corte territoriale a fondamento del ragionamento probatorio in concreto eseguito (secondo il meccanismo presuntivo di cui all’art. 2729 c.c.) non può in alcun modo considerarsi fondata su indici privi, ictu oculi, di quella minima capacità rappresentativa suscettibile di giustificare l’apprezzamento ricostruttivo che il giudice del merito ha ritenuto di porre a fondamento del ragionamento probatorio argomentato in sentenza, con la conseguente oggettiva inidoneità della censura in esame a dedurre, neppure per implicito, l’eventuale violazione dell’art. 2729 c.c. nei termini analiticamente indicati da Cass., Sez. Un., n. 1785 del 2018 (v. in motivazione sub par. 4. e segg.);

nel caso di specie, al di là del formale richiamo, contenuto nell’epigrafe del motivo d’impugnazione in esame, al vizio di violazione e falsa applicazione di legge, l’ubi consistam delle censure sollevate dall’odierna ricorrente deve piuttosto individuarsi nella negata congruità dell’interpretazione fornita dalla corte territoriale del contenuto rappresentativo degli elementi di prova complessivamente acquisiti, dei fatti di causa o dei rapporti tra le parti ritenuti rilevanti;

si tratta, come appare manifesto, di un’argomentazione critica con evidenza diretta a censurare una (tipica) erronea ricognizione della fattispecie concreta, di necessità mediata dalla contestata valutazione delle risultanze probatorie di causa; e pertanto di una tipica censura diretta a denunciare il vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il provvedimento impugnato;

ciò posto, il motivo d’impugnazione così formulato deve ritenersi inammissibile, non essendo consentito alla parte censurare come violazione di norma di diritto, e non come vizio di motivazione, un errore in cui si assume che sia incorso il giudice di merito nella ricostruzione di un fatto giuridicamente rilevante sul quale la sentenza doveva pronunciarsi, non potendo ritenersi neppure soddisfatti i requisiti minimi previsti dall’art. 360 c.p.c., n. 5 ai fini del controllo della legittimità della motivazione nella prospettiva dell’omesso esame di fatti decisivi controversi tra le parti;

con il quarto motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 2902 c.c., comma 2, e dell’art. 115 c.p.c., comma 2, (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale erroneamente disatteso la domanda risarcitoria avanzata dalla M. nei confronti dei propri genitori per la restituzione di quanto dalla stessa corrisposto per l’acquisto del bene immobile oggetto dell’atto revocato;

il motivo è manifestamente infondato;

osserva il Collegio come del tutto correttamente il giudice a quo abbia escluso la fondatezza della domanda proposta dalla M. per la condanna dei propri genitori (danti causa dell’immobile oggetto dell’atto revocato) alla restituzione di quanto corrisposto per l’acquisto del bene immobile;

al riguardo, è appena il caso di sottolineare come il vittorioso esperimento dell’azione revocatoria, ai sensi degli artt. 2901 e 2902 c.c., non comporti in alcun modo l’invalidità dell’atto di disposizione dei beni ceduti e il rientro di questi nel patrimonio del debitore alienante, bensì unicamente l’inefficacia dell’atto nei soli confronti del creditore che agisce per ottenerla (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 3676 del 15/02/2011, Rv. 616598 – 01);

in forza di tale premessa, l’acquisto del bene da parte dell’avente causa dal debitore alienante che ha subito l’azione revocatoria, in quanto pur sempre valido ed efficace, vale a giustificare la perdurante conservazione, da parte del debitore alienante, del prezzo conseguito per la cessione del bene trasferito, atteso il carattere meramente ipotetico, futuro ed eventuale, del (fruttuoso) esercizio dell’azione esecutiva da parte del creditore dell’alienante (vittorioso in sede revocatoria): fruttuoso esercizio dell’azione esecutiva che, solo, varrebbe a giustificare l’eventuale iniziativa restitutoria del cessionario del bene staggito;

sulla base delle argomentazioni indicate, rilevata la complessiva manifesta infondatezza delle censure esaminate, deve essere pronunciato il rigetto del ricorso, cui segue la condanna della ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, secondo la liquidazione di cui al dispositivo;

dev’essere, infine, attestata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di c.buto unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 4.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di c.buto unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, della Corte Suprema di Cassazione, il 30 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA