Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16362 del 10/06/2021
Cassazione civile sez. trib., 10/06/2021, (ud. 16/02/2021, dep. 10/06/2021), n.16362
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –
Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –
Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –
Dott. MARTORELLI Raffaele – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 14598-2014 proposto da:
RISCOSSIONE SICILIA SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, Piazza
Cavour presso la cancelleria della Corte di Cassazione,
rappresentata e difesa dall’avvocato GARAO GERMANO GIUSEPPE;
– ricorrente –
contro
P.R. e COMUNE CATANIA;
– intimati –
avverso la sentenza n. 165/19/2013 della COMM. TRIB. REG. SICILIA
SEZ. DIST. di CATANIA, depositata il 27/06/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
16/02/2021 dal Consigliere Dott. MARTORELLI RAFFAELE.
Fatto
FATTI DI CAUSA
RISCOSSIONE SICILIA s.p.a. (già SERIT Sicilia) ricorreva avverso la sentenza n. 165/18/2013 della CTR della Sicilia, contro P.R. relativa al provvedimento di iscrizione ipotecaria, nonchè alla cartella di pagamento n. (OMISSIS) di Euro 215,94, per TARSU anni 2000 e 2001.
La Corte osserva che, alla luce della documentazione prodotta, si deve rilevare che nelle more è stata emanata dal legislatore una norma che prevede lo stralcio dei debiti fino alla somma di Euro 1.000,00 affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010 (D.L. n. 119 del 2018, art. 4 convertito in L. n. 136 del 2018, c.d. decreto fiscale). Detta norma, al comma 1, prevede che ” i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille Euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorchè riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all’art. 3, sono automaticamente annullati. L’annullamento è effettuato alla data del 31 dicembre 2018 per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili. Ai fini del conseguente discarico, senza oneri amministrativi a carico dell’ente creditore, e dell’eliminazione dalle relative scritture patrimoniali, l’agente della riscossione trasmette agli enti interessati l’elenco delle quote annullate su supporto magnetico, ovvero in via telematica, in conformità alle specifiche tecniche di cui all’allegato 1 del decreto direttoriale del Ministero dell’economia e delle finanze del 15 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 22 giugno 2015″.
La cartella in esame rientra nello stralcio e il valore del procedimento complessivamente dichiarato è di Euro 215,94, nè sul punto l’Agenzia per la Riscossione muove contestazioni. Deve allora darsi atto della cessazione della materia del contendere, con compensazione integrale delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte decidendo da remoto, dichiara cessata la materia del contendere. Compensa le spese.
Così deciso in Roma, nell’adunanza da remoto, il 16 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2021