Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16412 del 10/06/2021

Cassazione civile sez. I, 10/06/2021, (ud. 28/04/2021, dep. 10/06/2021), n.16412

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10620/2016 proposto da:

Comune di Civitavecchia, in persona del sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma, Piazzale Don Giovanni Minzoni n.

9, presso lo studio dell’avvocato Galletti Antonino, rappresentato e

difeso dagli avvocati Occagna Domenico, Sbragaglia Silvio, giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

P.M.S. Costruzioni Generali S.r.l., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma,

Piazza San Bernardo n. 101, presso lo studio dell’avvocato Vagnucci

Francesco, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine

del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 460/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 22/01/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

28/04/2021 dal Cons. Dott. LAMORGESE ANTONIO PIETRO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.- La Corte d’appello di Roma, con sentenza del 22 gennaio 2016, rigettava il ricorso del Comune di Civitavecchia avverso il lodo arbitrale emesso il 30 marzo 2009 che, in accoglimento della domanda dell’impresa appaltatrice PMS Costruzioni Generali srl, aveva dichiarato l’inadempimento di entrambe le parti e risolto il contratto di appalto, stipulato il 9 marzo 2004, avente ad oggetto la realizzazione di un centro natatorio polivalente in località (OMISSIS) e aveva condannato il Comune a pagare varie somme a titolo di risarcimento del danno per i maggiori lavori eseguiti, per revisione prezzi, oneri di progettazione ed interessi di mora.

2.- Per quanto ancora interessa, la Corte rigettava e in parte dichiarava inammissibili i motivi di impugnazione del Comune che deduceva la nullità del lodo per varie ragioni: per mancata pronuncia sull’eccezione di tardività delle riserve formulate dall’impresa (primo e secondo), rilevando la Corte che gli arbitri avevano motivato il rigetto di tale eccezione e “(individuato il) danno effettivamente patito dalle parti” nell’ambito di una “valutazione generale di ordine logico e sistematico”; per mancato riconoscimento al Comune di un danno risarcibile (nono), trattandosi di inammissibile censura di merito inerente alla mancata prova del danno; per riconoscimento all’impresa del risarcimento del danno per l’anomalo andamento dei lavori in mancanza di tempestiva iscrizione della riserva (decimo, undicesimo e dodicesimo motivo), ritenendo la Corte inapplicabile il regime delle riserve (e della decadenza per inosservanza dell’onere di tempestiva iscrizione) in caso di risoluzione (o di invalidità o estinzione) del contratto; per ultrapetizione e difetto di motivazione (quattordicesimo e quindicesimo), avendo l’impresa chiesto il pagamento dei lavori eseguiti e non contabilizzati nè pagati e gli arbitri motivato in ordine al riconoscimento di somme maggiori rispetto a quelle liquidate dal c.t.u..

3.- Avverso questa sentenza il Comune di Civitavecchia propone ricorso per cassazione, affidato a sette motivi; la PMS Costruzioni Generali resiste con controricorso. Le parti hanno presentato memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Il primo motivo, che denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione di numerosi parametri normativi e omessa motivazione, in ordine alla declaratoria di “inammissibilità” dell’impugnazione del lodo arbitrale, è inammissibile, appuntandosi sulla formula sintetica non enunciativa di una conforme ratio decidendi – utilizzata nell’incipit della motivazione e nel dispositivo della sentenza per indicare il rigetto dell’impugnazione, senza che ciò abbia impedito alla Corte territoriale di rispondere a ciascun motivo formulato dal Comune di Civitavecchia in termini di inammissibilità o rigetto, enunciando specifiche rationes decidendi che lo stesso Comune ha fatto oggetto di motivi di ricorso.

2.- Il secondo, terzo e quarto motivo di ricorso denunciano (in relazione alle statuizioni della sentenza impugnata concernenti il primo, secondo, decimo, undicesimo e dodicesimo motivo di impugnazione del lodo) violazione e falsa applicazione degli artt. 823 e 829 c.p.c., artt. 112,113,132,118 disp. att. c.p.c., art. 111 Cost., comma 6, artt. 1362 e 1363 c.c., D.P.R. n. 554 del 1999, art. 165 e D.M. n. 145 del 2000, art. 31, nullità della sentenza per omessa pronuncia e omessa o apparente motivazione sui motivi di impugnazione concernenti l’onere di tempestiva iscrizione delle riserve. Il Comune di Civitavecchia si duole della mancata rilevazione della decadenza in cui l’impresa sarebbe incorsa per tardiva iscrizione delle riserve, pur tempestivamente eccepita in causa. La Corte non avrebbe considerato che l’esonero dal regime delle riserve attiene esclusivamente alla domanda di risoluzione del contratto, cioè alla mera pretesa dell’appaltatore di sciogliersi dal vincolo contrattuale, ma non anche alla sua pretesa di conseguire i ristori monetari anche a titolo risarcitorio che siano maturati nella vigenza del contratto.

2.1.- I suddetti motivi sono infondati.

La Corte ha condiviso la valutazione del collegio arbitrale che aveva “escluso ogni riferimento al regime di decadenza della riserva, così (gli arbitri) motivando il rigetto della relativa eccezione sollevata dal comune” e, di conseguenza, “individuato il danno effettivamente patito dalle parti”, nell’ambito di una “valutazione generale di ordine logico e sistematico”.

Il Comune ricorrente ha infondatamente obiettato che “(così) opinando, la risoluzione per inadempimento diventerebbe attraverso il risarcimento del danno ex art. 1453 c.c., comma 1, il veicolo attraverso il quale l’appaltatore potrebbe far rivivere qualsiasi pretesa economica nei confronti della stazione appaltante” e che “nella vicenda di cui si discute il comune non si duole della dichiarazione di risoluzione del contratto ma del fatto che siano stati liquidati all’Impresa danni asseritamente insorti nel corso dell’esecuzione dell’opera e che non siano stati oggetto di tempestiva riserva”.

La sentenza impugnata, infatti, ha dato corretta soluzione in senso negativo alla questione della necessità o meno di apposizione delle riserve da parte dell’appaltatore che intenda ottenere il risarcimento del danno, in caso di risoluzione del contratto di appalto di opera pubblica per inadempimento (prevalente) della stazione appaltante in executivis (sebbene, nella specie, parzialmente concorrente con l’appaltatore).

E’ giurisprudenza costante che l’onere della tempestiva riserva previsto dalla legge (nella specie, D.P.R. n. 554 del 1999, ex art. 165, applicabile ratione temporis), a pena di decadenza, per ogni pretesa di maggiori compensi o indennizzi che abbiano l’effetto di aggravare il compenso complessivo dovuto dalla stazione appaltante, in relazione a situazioni insorte nel corso dell’esecuzione delle opere, anche a titolo risarcitorio, per i pregiudizi sofferti dall’appaltatore e i costi aggiuntivi da affrontare (vd. Cass. n. 9328 del 2016, n. 15013 del 2011) – non è predicabile quando la pretesa dell’appaltatore di risarcimento del danno (e di pagamento dei lavori eseguiti) sia consequenziale alla risoluzione del contratto, nel qual caso tale pretesa può essere formulata “indipendentemente dalla formulazione di specifiche riserve che presuppongono la persistenza del rapporto” (Cass. n. 5332 del 1994, n. 2395 del 1989, n. 4760 del 1983).

La tesi secondo cui l’onere della tempestiva apposizione ed esplicitazione delle riserve sarebbe da escludere solo ai fini della proponibilità della domanda di risoluzione del contratto, vigendo invece detto onere per le domande accessorie e connesse di contenuto patrimoniale, trova smentita nella giurisprudenza di legittimità. Ed infatti, questa Corte ha chiarito che “la riserva, attenendo ad una pretesa economica di matrice contrattuale, presuppone l’esistenza di un contratto valido di cui si chiede l’esecuzione, mentre, ogni qualvolta si faccia questione di invalidità del contratto e dei modi della sua estinzione, come nel caso della risoluzione per inadempimento, le pretese derivanti dall’inadempimento della stazione appaltante non vanno valutate in relazione all’istituto delle riserve, ma seguono i principi di cui agli artt. 1453 e 1458 c.c.” (vd. Cass. n. 22275 del 2016, la quale, a fronte della irrevocabile risoluzione del contratto per inadempimento, ha ritenuto precluso l’esperimento della domanda di adempimento nei confronti della stazione appaltante e corretta la decisione impugnata “nella conclusione di non dare ingresso all’esame delle riserve apposte dell’appaltatore, per la… ragione che il contratto è, ormai, stato dichiarato risolto in suo danno”; cfr. Cass. n. 22036/2014, n. 388/2006).

3.- Il quinto e sesto motivo denunciano nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 112,113 c.p.c. e art. 829 c.p.c., comma 1, n. 11, artt. 1362 e 1363 c.c., per erronea declaratoria di inammissibilità del (nono) motivo di impugnazione del lodo e contraddittorietà della sentenza impugnata, per non avere (il collegio arbitrale) preso in considerazione i danni lamentati dal Comune in conseguenza della risoluzione giudiziale del contratto.

3.1.- I predetti motivi, di ardua comprensibilità, sono inammissibili.

Essi non censurano la ratio decidendi espressa dalla Corte territoriale con l’affermazione, riferibile al nono motivo di impugnazione del lodo, che si trattava di una inammissibile censura di merito inerente alla mancata prova del danno da parte del Comune. Nè sussistono le lamentate contraddizioni nella sentenza impugnata per avere negato il risarcimento a favore del Comune per difetto di prova dell’esistenza di danni risarcibili e, al contempo, riconosciuto un inadempimento imputabile anche all’impresa o per avere accolto una domanda di risoluzione giudiziale che, secondo il Comune, sarebbe stata implicita in quella di accertamento della legittimità della cosiddetta risoluzione unilaterale del contratto da esso disposta dal medesimo ente pubblico.

A quest’ultimo riguardo, premesso che il provvedimento di rescissione adottato dalla stazione appaltante (per frode o grave negligenza dell’appaltatore della L. n. 2248 del 1865, ex art. 340, all. F) o di risoluzione unilaterale (ex art. 345 legge cit.) non impedisce all’appaltatore di agire per la risoluzione del contratto in base alle regole generali dettate per l’inadempimento contrattuale di non scarsa importanza, ai sensi degli artt. 1453 e 1455 c.c. (vd., con riferimento all’art. 340 cit., Cass. n. 23323 del 2018, n. 21882 del 2015), è sufficiente constatare che la causa della condanna risarcitoria di cui si duole il Comune consiste nell’accertamento del (prevalente) inadempimento della stazione appaltante che è a fondamento della risoluzione del contratto.

4.- Il settimo motivo denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 112,113 e 829 c.p.c. (in relazione alle statuizioni della sentenza impugnata sul quattordicesimo e quindicesimo motivo di impugnazione del lodo), per avere accolto una domanda non proposta dall’impresa, concernente la condanna al pagamento di somme all’esito della ridefinizione dello stato finale dei lavori.

4.1.- Il motivo è infondato poichè non scalfisce la decisione impugnata con la quale la Corte territoriale ha osservato che “non sussiste alcun vizio di ultrapetizione avendo l’impresa espressamente richiesto il pagamento di lavori eseguiti… mai contabilizzati e/o pagati” (come da quesiti 5 e 6) e che già “il collegio arbitrale ha reso ampia motivazione sulle ragioni che l’hanno indotto a riconoscere in favore dell’impresa somme maggiori rispetto a quelle liquidate dal c.t.u.”.

5.- Il ricorso è rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, liquidate in Euro 10200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi.

Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 28 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2021

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA