Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16320 del 10/06/2021
Cassazione civile sez. VI, 10/06/2021, (ud. 23/03/2021, dep. 10/06/2021), n.16320
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FERRO Massimo – Presidente –
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –
Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 16356-2020 proposto da:
A.M.J., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA
CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE,
rappresentato e difeso dall’avvocato ANDREA PARISI;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL
RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI (OMISSIS);
– intimati –
avverso il decreto n., cronol. 2742/2019 del TRIBUNALE di CATANZARO,
depositato il 26/08/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 23/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO
TERRUSI.
Fatto
RILEVATO
che:
A.M.J. ricorre per cassazione contro il decreto del tribunale di Catanzaro che gli ha negato la protezione internazionale;
il Ministero dell’Interno non ha svolto difese.
Diritto
CONSIDERATO
che:
I. – in tre motivi il ricorrente denunzia (i) la violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, (ii) la violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 14 e 17, (iii) la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, della Dir. n. 2013/32-UE, artt. 10-16, del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 27;
II. – il ricorso è inammissibile per violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 3; manca l’esposizione dei fatti di causa, giacchè le doglianze risultano formulate ex abrupto, senza alcun riferimento ai fatti, alla motivazione delle domande e alle ragioni del diniego;
viceversa da tempo questa Corte ha chiarito che per soddisfare il requisito imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3), il ricorso per cassazione deve contenere l’esposizione chiara ed esauriente, sia pure non analitica o particolareggiata, dei fatti di causa, dalla quale devono risultare le reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le giustificano, nonchè lo svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni;
il principio impone cioè che il ricorso contenga esso – in sè tutti gli elementi necessari a porre il giudice di legittimità in grado di avere la completa cognizione della controversia e del suo oggetto, di cogliere il significato e la portata delle censure rivolte alle specifiche argomentazioni della sentenza impugnata, senza la necessità di accedere ad altre fonti e atti del processo (cfr. per tutte Cass. n. 1926 del 2015, Cass. n. 13312 del 2018, Cass. n. 24432 del 2020);
anche il Protocollo d’intesa tra la Corte di cassazione e il Consiglio nazionale forense sulle regole redazionali dei motivi di ricorso riconosce doversi a tal proposito indicare separatamente, da un lato, la cd. “sintesi dei motivi” e dall’altro la “esposizione del fatto” e lo svolgimento del processo siccome funzionale “alla percepibilità delle ragioni poste a fondamento delle censure poi sviluppate nella parte motiva” -; e solo dopo suppone redigersi la parte relativa ai “motivi di impugnazione”;
ciò è da considerare confermativo del senso ultimo del canone di autosufficienza, visto che la ripartizione dell’esposizione del fatto non può mai mancare nel ricorso per cassazione e deve rimanere per migliore intelligenza confinata in termini di tendenziale autonomia rispetto alla esposizione delle argomentazioni a sostegno delle singole censure;
i motivi di ricorso, essendo deputati a esporre gli argomenti difensivi, anche ove alludano alle fasi del giudizio (e una tale allusione è del tutto generica nel caso di specie) non possono considerarsi funzionalmente idonei a una precisa enucleazione dei fatti di causa, la quale invece è prescritta sì in termini di sommarietà dall’art. 366 c.p.c., n. 3, ma in funzione della necessità di individuare innanzi tutto la materia del contendere, agevolando la comprensione della pretesa e del tenore della sentenza impugnata, per modo da coordinare, poi, l’esame dei motivi di censura (v. Cass. n. 21750 del 2016).
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2021