Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16276 del 10/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 10/06/2021, (ud. 02/02/2021, dep. 10/06/2021), n.16276

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. D’ORIANO Milena – rel. Consigliere –

Dott. VECCHIO Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 9113/2016 R.G. proposto da:

B.S., rapp.to e difeso dall’avv. Paolo Botasso, con cui

elett.te domicilia in Roma al C.so Vittorio Emanuele II n. 18,

presso lo studio del Dott. Gian Marco Grez, come da procura speciale

a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Regione Lombardia, in persona del Presidente p.t., rapp.to e difeso

dagli avv.ti Maria Emilia Moretti e Annalisa Santagostino

dell’Avvocatura Regionale, con cui elett.te domicilia in Roma, alla

via delle Montagne Rocciose n. 12, presso lo studio dell’avv.

Alessandro Mangano, come da procura speciale a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1038/2015 della Corte di Appello di Brescia,

depositata il 7/10/2015, non notificata;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2

febbraio 2021 dalla Dott.ssa d’Oriano Milena.

 

Fatto

RITENUTO

CHE:

1. con sentenza n. 1035/2015, depositata il 7 ottobre 2015, non notificata, la Corte di Appello di Brescia accoglieva l’appello proposto dalla Regione Lombardia avverso la sentenza n. 353/2009 del Tribunale di Crema, con condanna al pagamento delle spese di lite;

2. il giudizio aveva ad oggetto l’opposizione, della L. n. 689 del 1981, ex artt. 22 e s.s., avverso sei ordinanze ingiunzione emesse dalla Regione Lombardia a carico di B.S., legale rappresentante della Cooperativa Latte 2003, per la violazione dell’obbligo di versamento del prelievo supplementare, relativo alle mensilità da ottobre 2007 a marzo 2008, previsto dalla disciplina in materia di quote latte di cui alla L. n. 119 del 2003 a carico del “primo acquirente”, in presenza di conferimenti esuberanti rispetto alle quote assegnate ai singoli produttori associati;

3. il Tribunale aveva accolto il ricorso, e annullato le ingiunzioni, richiamando la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE e della Corte di cassazione che aveva ritenuto non compatibile con la normativa comunitaria la disciplina nazionale che imponeva un obbligo, e non una mera facoltà, per gli acquirenti di trattenere dai produttori il prelievo supplementare;

4. la Corte di appello, in riforma della decisione di primo grado, aveva confermato la legittimità dei provvedimenti sul presupposto che i precedenti richiamati avessero ad oggetto la disciplina di cui al previgente regolamento CE n. 3950 del 1992 ed alla L. n. 468 del 1992, artt. 5 e 11, mentre le violazioni contestate rientravano ratione temporis nella disciplina di cui al successivo regolamento CE n. 1788 del 2003 ed alla L. n. 119 del 2003, art. 5, in base alla quale era da ritenersi legittima l’imposizione dell’obbligo di trattenuta e di versamento a carico degli acquirenti; respingeva altresì tutti i motivi relativi alla corretta irrogazione delle sanzioni, ritenendo il B. responsabile delle omissioni contestate;

5. avverso la sentenza di appello l’ingiunto proponeva ricorso per cassazione, consegnato per la notifica il 7 aprile 2016, affidato a tre motivi, e depositava memoria ex art. 380 bis c.p.c.; la Regione Lombardia si costituiva con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. con il primo motivo il ricorrente deduce omessa motivazione e violazione dell’art. 2, n. 2, del Reg. CE n. 3950 del 1992 e della L. n. 119 del 2003, art. 5, commi 2 e 6, censurando la sentenza impugnata per aver ritenuto sussistente l’obbligo di trattenuta, in contrasto con la normativa comunitaria che prevede una mera facoltà, come già deciso da questa Corte in casi identici relativi al periodo 2003/2004;

2. con il secondo motivo eccepisce l’illegittimità costituzionale della L. n. 119 del 2003, art. 5, comma 5, in relazione all’art. 3 Cost., nella parte in cui tale legge di conversione ha previsto l’applicazione di una sanzione di importo “pari” al prelievo supplementare in luogo di una sanzione “commisurata” al prelievo, come originariamente previsto dal D.L. n. 49 del 2003, per poi essere nuovamente modificata dal D.L. n. 22 del 2005, art. 2, comma 1, che ha reintrodotto una sanzione commisurata, e comunque non inferiore ad Euro 1.000,00 e non superiore ad Euro 100.000,00;

3. con il terzo motivo denuncia omessa motivazione e violazione della L. n. 689 del 1981, art. 3, comma 2, e 6, mancando ogni accertamento sulla responsabilità del ricorrente, e quindi anche di quella solidale della cooperativa.

OSSERVA CHE:

1. Il primo motivo risulta infondato.

1.1 L’Unione Europea, al fine di conseguire un equilibrio tra produzione e consumo di latte, è intervenuta da tempo a disciplinare il mercato del latte; i diversi Regolamenti che si sono succeduti negli anni assegnano a ciascun Stato membro un quantitativo di latte nazionale garantito, suddiviso in quota consegne (latte conferito a primi acquirenti, cioè caseifici o latterie) e in quota vendite dirette (latte o prodotti trasformati venduti direttamente dal produttore al consumatore).

Il plafond nazionale viene, a sua volta, suddiviso tra tutti i produttori del latte, operanti nel territorio nazionale, in modo che ogni azienda agricola abbia un suo quantitativo individuale di latte autorizzato alla commercializzazione.

Il latte prodotto in esubero è assoggettato al prelievo supplementare, definibile come una somma trattenuta dagli acquirenti sul corrispettivo di ciascun chilogrammo di latte consegnato in eccedenza rispetto alla quota stessa.

In particolare, la L. n. 119 del 2003, art. 5 precisa che “(…) entro il mese successivo quello di riferimento, gli acquirenti trasmettono alle regioni e alle province autonome che li hanno riconosciuti i dati derivanti dall’aggiornamento del registro mensile tenuto ai sensi dell’art. 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1392/2001, anche nel caso in cui non abbiano ritirato latte.

Gli acquirenti devono trattenere il prelievo supplementare, calcolato in base al disposto dell’art. 1 del regolamento (CEE) n. 3950/92 e successive modificazioni, relativo al latte consegnato in esubero rispetto al quantitativo individuale di riferimento assegnato ai singoli conferenti, tenendo conto delle variazioni intervenute in corso di periodo, e quindi provvedono al versamento degli importi trattenuti nell’apposito conto corrente indicato dall’AGEA, nonchè alla registrazione nella banca dati del SIAN degli estremi del versamento, e all’invio alla regione o provincia autonoma che li ha riconosciuti di copia della ricevuta di versamento.

1.2 Secondo il ricorrente la Corte distrettuale avrebbe errato nel non rilevare l’inefficacia dell’obbligo mensile del prelievo previsto dalla L. n. 119 del 2003, art. 5, e del conseguente obbligo di versamento, perchè in contrasto con la normativa comunitaria, facendo richiamo alla giurisprudenza anche di questa Corte che, in relazione alle previsioni di cui al previgente Reg. CE n. 3950/92, aveva ritenuto che la corretta esegesi, quale ricavabile dalla lettura offerta dalla Corte di Giustizia CE nella sentenza C-288/97 del 29-4-99, fosse nel senso della facoltatività e non dell’obbligo della trattenuta (così ex multis Cass. S.U. n. 26435 del 2006).

1.3 In continuità con quanto già affermato da questa Corte (Vedi Cass. n. 26979 del 2018 e n. 1793 del 2017), reputa invece il Collegio che non possa che aderirsi alla conclusione alla quale è pervenuto il giudice di merito nella sentenza impugnata circa la portata innovativa delle previsioni di cui al Reg. CE n. 1788/03, dovendosi effettivamente ritenere che la scelta del legislatore comunitario sia stata nel senso di trasformare quella che in passato era una mera facoltà, in un vero e proprio obbligo per l’acquirente.

In tal senso depone infatti il dodicesimo considerando del regolamento n. 1788, il quale, prevedendo che: ” Per garantire il funzionamento efficace del regime, è opportuno stabilire che gli acquirenti, che risultano i più idonei ad effettuare le operazioni necessarie, riscuotano il contributo al prelievo dovuto dai produttori e dare loro i mezzi per assicurarne la riscossione ” manifesta la

volontà del legislatore comunitario di imporre un vero e proprio obbligo all’acquirente, in quanto soggetto ritenuto più idoneo ad assicurare l’immediata riscossione del prelievo.

Tale volontà trova riscontro nell’art. 11 del Regolamento, ove al comma 1 si dispone che: ” Gli acquirenti sono responsabili della riscossione presso i produttori dei contributi da essi dovuti a titolo del prelievo e versano all’organismo competente dello Stato membro, prima di una data e in base a modalità da stabilirsi secondo la procedura di cui all’art. 23, paragrafo 2, l’importo di tali contributi che trattengono sul prezzo del latte pagato ai produttori responsabili del superamento o che, in mancanza, riscuotono con ogni mezzo appropriato”, nonchè nell’art. 13, comma 3, che recita: “Se l’acquirente non ha rispettato l’obbligo di riscuotere il contributo dei prodotti al prelievo a norma dell’art. 11, lo Stato membro può riscuotere direttamente dal produttore gli importi non pagati, fatte salve le sanzioni che può applicare all’acquirente inadempiente”.

La possibilità di sanzionare l’acquirente inadempiente ad opera dello Stato membro, come avvenuto nella specie, appare chiaramente ricollegata, anche dal punto di vista lessicale, alla violazione di quello che è un vero e proprio obbligo (obbligo ribadito anche dalla successiva previsione di cui all’art. 81 del Reg. n. 1264/07, che ha abrogato, ma con effetti per le annualità successive a quelle oggetto di causa, il Reg. n. 1788/03).

In attuazione quindi delle previsioni di cui al Reg. n. 1788/03, la cui conformità ai principi comunitari è stata ampiamente ribadita dalla sentenza della Corte di Giustizia UE, sez. 1, 14/05/2009, n. 34, la quale, dando contezza anche della piana compatibilità con le regole dei Trattati del sistema del prelievo supplementare, ha affermato che, alla luce del principio di proporzionalità, non si rende manifesto alcun elemento atto ad inficiare la validità di tale regolamento, è stato poi emanato dall’Italia il D.L. n. 49 del 2003, conv. dalla L. n. 119 del 2003, il cui art. 5, comma 5, prevede la fattispecie sanzionatoria oggetto di causa, completandosi in tal modo il sistema nazionale volto a dare piena attuazione all’obbligo previsto dalla normativa comunitaria.

La disciplina italiana, del resto, è stata preceduta dalla consultazione della Commissione Europea che con nota dd. 33 2006 l’ha ritenuta “in tutto e per tutto conforme ai regolamenti comunitari”.

Del tutto inconferenti, invece, i precedenti richiamati che hanno tutti ad oggetto fattispecie ricadenti ratione temporis nella disciplina del previgente Reg. CE n. 3950 del 1992, che, come già detto, prevedeva effettivamente la facoltà e non l’obbligo di prelievo.

2. In ordine al secondo motivo è dirimente, ai fini del rigetto, la non rilevanza, rispetto al giudizio in esame, della posta questione di illegittimità costituzionale in quanto, come evidente dalla semplice lettura delle ingiunzioni impugnate, a fronte di ingenti somme non versate a titolo di prelievo supplementare (circa 4 milioni di Euro per diverse mensilità), la sanzione è stata applicata nella misura massima di Euro 100,000,00, fissata dalla L. n. 119 del 2003, art. 5, comma 5, nel testo già novellato dal D.L. n. 22 del 2005, art. 2, comma 1, conv con modif dalla L. n. 71 del 2005, e non sulla base del testo previgente, di cui è stata lamentata l’illegittimità, che ne prevedeva l’applicazione in una misura di importo “pari” al prelievo supplementare non versato.

Del resto, sul piano della infondatezza, rileva altresì che, secondo un orientamento consolidato di questa Corte, ispirato alla giurisprudenza costituzionale, “In materia di sanzioni amministrative, i principi generali di legalità ed irretroattività trovano applicazione anche rispetto a disposizioni abrogative di sanzioni, restando irrilevante il carattere più favorevole della disposizione sopravvenuta” (Vedi Cass. n. 29411 del 2011; n. 5210 del 2009; n. 1789 del 2008).

3. Anche il terzo motivo non è meritevole di accoglimento.

3.1 La Corte di appello ha ritenuto che la responsabilità personale del ricorrente fosse stata correttamente accertata dovendo allo stesso imputarsi, quale legale rappresentante della cooperativa, la scelta di omettere i versamenti e di limitarsi a contabilizzare le somme trattenute come voci passive di bilancio, di cui i singoli soci si erano riconosciuti obbligati al pagamento.

3.2 Ebbene, a prescindere dal rilievo che tale ratio decidendi non è stata specificamente censurata dal ricorrente, tale motivazione risulta conforme a quanto già ritenuto da questa Corte secondo cui “In tema di sanzioni amministrative, la L. n. 689 del 1981, art. 3 pone una presunzione di colpa a carico dell’autore del fatto vietato, riservando a questi l’onere di provare di aver agito senza colpa.” (Vedi Cass. n. 2406 del 2016 e n. 27432 del 2013).

Tale prova nella specie non risulta neanche dedotta, mentre è rimasto incontestato che il B., nell’esercizio nelle sue funzioni, fosse il soggetto tenuto al materiale versamento del prelievo supplementare di cui è stata contestata l’omissione.

Rileva inoltre che “Nel sistema introdotto dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, fondato sulla natura personale della responsabilità, autore dell’illecito amministrativo può essere soltanto la persona fisica che ha commesso il fatto, e non anche un’entità astratta, come società o enti in genere, la cui responsabilità solidale per gli illeciti commessi dai loro legali rappresentanti o dipendenti è prevista esclusivamente in funzione di garanzia del pagamento della somma dovuta dall’autore della violazione, rispondendo anche alla finalità di sollecitare la vigilanza delle persone e degli enti chiamati a rispondere del fatto altrui. Il criterio d’imputazione di tale responsabilità è chiaramente individuato dalla citata L. n. 689 del 1981, art. 6, il quale, richiedendo che l’illecito sia stato commesso dalla persona fisica nell’esercizio delle proprie funzioni o incombenze, stabilisce un criterio di collegamento che costituisce al tempo stesso il presupposto ed il limite della responsabilità dell’ente, nel senso che a tal fine si esige soltanto che la persona fisica si trovi con l’ente nel rapporto indicato, e non anche che essa abbia operato nell’interesse dell’ente. (Vedi Cass. n. 3879 del 2012 e n. 12264 del 2007).

4. Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso va rigettato.

4.1 Quanto alle spese, tenuto conto del consolidarsi dei principi richiamati in epoca successiva alla notifica del ricorso, sussistono i presupposti per disporne la integrale compensazione.

4.2 Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013, in quanto notificato dopo tale data, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 (che ha aggiunto il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater) – della sussistenza dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso;

compensa integralmente le spese di giudizio.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, da remoto, il 2 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2021

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