Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16030 del 09/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 09/06/2021, (ud. 04/02/2021, dep. 09/06/2021), n.16030

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – rel. Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. FILOCAMO Fulvio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26308-2011 proposto da:

B.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA APPIA NUOVA

478, presso lo studio dell’avvocato LUIGI BUGLIOSI, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA GERIT SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PIEMONTE

39, presso lo studio dell’avvocato PASQUALE VARI’, che la

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 252/2010 della COMM. TRIB. REG. LAZIO,

depositata il 16/09/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

04/02/2021 dal Consigliere Dott. ORONZO DE MASI.

 

Fatto

RITENUTO

che:

La Commissione tributaria regionale del Lazio, con sentenza n. 252/04/2010, depositata il 16/9/2010, ha rigettato l’appello, proposto da B.L., contro la decisione di primo grado, sfavorevole al contribuente, avente ad oggetto l’impugnazione della comunicazione di iscrizione di ipoteca eseguita da Equitalia Gerit s.p.a., a sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, in forza di varie cartelle di pagamento, relative a imposte, c.s.s.n., tributi locali del Comune di (OMISSIS), contributi previdenziali, sanzioni amministrative per contravvenzioni stradali.

Il Giudice di appello, tra l’altro, ha osservato che, avuto riguardo alla questione concernente la ricorrenza della giurisdizione del giudice tributario, “la controversia non investe il merito delle pretese creditizie, ma la ricognizione di eventuali motivi di invalidità dei titoli di riscossione, che prescinde dalla materia oggetto degli atti prodromici”, che inoltre le cartelle di pagamento recanti i crediti iscritti a ruolo “risultano ritualmente notificate al contribuente” il quale al riguardo “prospetta eccezioni generiche e non assistite da prove valide in grado di condurre il Collegio a conclusioni diverse rispetto a quelle cui sono pervenuti i primi giudici”, che infine l’invio della intimazione di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, comma 2, essendo trascorso un anno dalla notifica della cartella, non può ragionevolmente “estendersi alle azioni cautelari del credito, quali il fermo amministrativo e l’ipoteca, in quanto non costituiscono esecuzione”.

Il contribuente ricorre per la cassazione della sentenza con quattro motivi, cui l’intimata Equitalia Sud s.p.a., incorporata da Equitalia Gerit s.p.a., ora Agenzia delle Entrate Riscossione, resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con il primo motivo d’impugnazione, deduce, violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 50 e 77, dell’art. 2809 c.c., per non avere il Giudice di appello ritenuto necessaria la preventiva notifica dell’avviso contenente l’intimazione ad adempiere, essendo trascorso un anno dalla notifica delle cartelle di pagamento (segue quesito di diritto ancorchè nella specie ratione temporis non richiesto).

Con il secondo motivo, deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 77, dell’art. 2809 c.c., in quanto l’ipoteca può essere iscritta esclusivamente per crediti erariali, ed è illegittima essendo stata effettuata, nel caso di specie, anche a garanzia di crediti non erariali (contravvenzioni stradali, cassa previdenza avvocati, tasse comunali e regionali), essendo la garanzia ipotecaria indivisibile (segue quesito di diritto).

Con il terzo motivo, deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, violazione e falsa applicazione degli artt. 112,113 e 115 c.p.c., insufficiente, omessa motivazione su un punto controverso e decisivo per il giudizio, in quanto il contribuente ha sempre sostenuto di non aver ricevuto la notifica di alcuna cartella di pagamento, ed il Concessionario, nel tentativo di provare il contrario, ha depositato la copia fotostatica di asserite ricevute di ritorno, nessuna delle quali sembra avere effettiva attinenza con le cartelle di pagamento indicate nella impugnata comunicazione di iscrizione di ipoteca, ed il Giudice di appello ha considerato formulata genericamente, oltre che non assistita da valide prove, la doglianza del contribuente riproposta con il gravame, senza tuttavia procedere all’esame delle cartelle di pagamento, in quanto non depositate in atti (segue quesito di diritto).

Con il quarto motivo, deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione della L. n. 73 del 2010, art. 3, comma 2-ter, disposizione che ha convertito, con modificazioni, il D.L. n. 40 del 2010, e dell’art. 3 Cost., in quanto il credito erariale, ancorchè contestato, ammonterebbe solo ad Euro 5.018,65 e quindi risulterebbe in ogni caso inferiore ad Euro 8.000,00, limite che deve applicarsi anche nell’ipotesi, che qui ricorre, in cui l’ipoteca sia stata iscritta prima del 25/5/2010 (segue quesito di diritto).

Ritenuto che:

L’odierno ricorrente, con riguardo ad alcune delle cartelle di pagamento di cui all’iscrizione di ipoteca per cui è causa, aveva presentato istanza di sospensione del giudizio D.L. n. 193 del 2016, ex art. 6, convertito con modificazioni dalla L. n. 225 del 2016 (c.d. prima rottamazione cartelle), avendo aderito alla definizione agevolata, come risulta documentalmente provato dagli allegati alla memoria difensiva del 26/4/2018, mentre per altre cartelle, alla udienza del 3 maggio 2018, era ancora aperto il relativo termine, e pertanto l’istanza di rinvio veniva accolta (v. Cass. n. 16023/2017, n. 14732/2017).

Risulta, altresì, provato, sulla base degli allegati alla successiva memoria difensiva del 26/4/2019, che il ricorrente ha aderito alla definizione agevolata D.L. n. 148 del 2017, ex art. 1, comma 4, convertito dalla L. n. 172 del 2017 (c.d. rottamazione bis), in relazione ad altre cartelle di pagamento.

Il ricorrente, infine, ha prodotto la prevista rinuncia al giudizio di cui agli assunti impegni dichiaratamente assolti.

Va, pertanto, dichiarata l’estinzione del giudizio, con compensazione delle spese processuali.

PQM

La Corte dichiara estinto il giudizio. Spese compensate.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2021

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA