Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16051 del 09/06/2021
Cassazione civile sez. trib., 09/06/2021, (ud. 04/03/2021, dep. 09/06/2021), n.16051
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –
Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –
Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –
Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –
Dott. FILOCAMO Fulvio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 20886-2017 proposto da:
B.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA NIZZA 45,
presso lo studio dell’avvocato STEFANO FIORENTINI, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato RICCARDO FERRARI;
– ricorrente –
contro
COMUNE BOSCHI SANT’ANNA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
CESARE FERRERO DI CAMBIANO 82, presso lo studio dell’avvocato
ALESSANDRO AVAGLIANO, che lo rappresenta e difende unitamente
all’avvocato MARCO BANDIERA;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 177/2017 della COMM.TRIB.REG.VENETO SEZ.DIST.
di VERONA, depositata il 03/02/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
04/03/2021 dal Consigliere Dott. MONDINI ANTONIO.
Fatto
PREMESSO
che:
1. in relazione ad un complesso di fabbricati rurali “alcuni dei quali censiti nel catasto fabbricati ed altri censiti nel catasto dei terreni”, per i quali B.E. aveva presentato dichiarazione ICI e pagato il tributo dell’anno 2008, il Comune di Boschi Sant’ Anna emetteva avviso di pagamento di maggior ICI e sanzioni sul presupposto che trattandosi di fabbricati diruti (“ruderi”) la dichiarazione ed il pagamento avrebbero dovuto essere fatti in riferimento all’area fabbricabile di sedime e al relativo valore. L’avviso veniva impugnato dal contribuente. In primo grado veniva considerato legittimo quanto all’imposta ma non quanto alle sanzioni (che venivano ridotte in forza del principio della continuazione). La decisione era confermata con la sentenza in epigrafe. L’avviso veniva impugnato dal contribuente. Il ricorso veniva accolto solo in riferimento al valore da attribuirsi all’area (che la CTP riduceva rispetto alla stima dell’ufficio) e all’entità delle sanzioni (che CTP riduceva in forza del principio della continuazione). La decisione di primo grado era confermata con la sentenza in epigrafe. Avverso questa sentenza il contribuente ricorreva per cassazione. Il Comune di Boschi Sant’Anna resisteva con controricorso;
2. il 15 febbraio 2021 il contribuente depositava atto in cui le parti davano conto della rinuncia al ricorso e della relativa accettazione a spese compensate.
P.Q.M.
la Corte dichiara l’estinzione del giudizio di legittimità a spese compensate.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio svolta con modalità da remoto, il 4 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2021