Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16059 del 09/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 09/06/2021, (ud. 17/03/2021, dep. 09/06/2021), n.16059

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. BALSAMO Milena – rel. Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. MELE Maria Elena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12633-2017 proposto da:

COMUNE NOVARA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI BANCHI

NUOVI 39, presso lo studio dell’avvocato RENATO MARIANI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIOVANNI MARIO PORZIO;

– ricorrente –

contro

INVESTIRE SOCIETA’ GESTIONE RISPARMIO SPA, elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA L. RIZZO 72, presso lo studio dell’avvocato PAOLO

CELLI, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1350/2016 della COMM.TRIB.REG.PIEMONTE,

depositata il 09/11/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/03/2021 dal Consigliere Dott. BALSAMO MILENA.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. Il Comune di Novara, con tre motivi, ricorre per la cassazione della sentenza n. 1350/2016 con la quale, in controversia concernente l’impugnazione dell’avviso di accertamento avente ad oggetto l’ICI per le annualità 2006-2008, la CTR del Piemonte, nel confermare la sentenza di primo grado, respingeva l’appello proposto nei confronti della società “Investire società di gestione del risparmio”, quale soggetto gestore del FIP (Fondo immobili pubblici), con riferimento alla unità immobiliare sita in (OMISSIS), sul rilievo che essa aveva diritto alla esenzione ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, lett. a), avendo conservato il requisito della destinazione istituzionale dell’immobile ad uso ufficio, come dimostrava la permaneva della disponibilità immediata e diretta dell’Agenzia delle Dogane negli anni di riferimento.

La CTR dopo aver rilevato l’efficacia esterna del giudicato, reso tra le medesime parti e concernente il medesimo immobile di proprietà dell’istituto, osservava come l’amministrazione comunale non avesse allegato alcun elemento probatorio a suffragio della natura economica dell’attività svolta dalla cooperativa comodataria, escludendo I’ONLUS dalle imprese commerciali.

La società Investire società di Gestione del Risparmio resiste con controricorso e morie illustrative, opponendo l’inammissibilità ed infondatezza del ricorso per cassazione. Il Comune di Novara ha depositato memorie difensive in prossimità dell’udienza.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

2. Con il primo motivo l’ente comunale lamenta la violazione e falsa applicazione del D.L. n. 351 del 2001, art. 2, comma 6, e del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. a), nonchè illegittimità della sentenza perchè la CTR avrebbe applicato l’esenzione prevista in materia di Ici con riferimento agli immobili non destinati a finalità istituzionali e/o pubbliche.

In particolare, parte ricorrente deduce che la SGR non avesse diritto alla detta esenzione poichè era divenuta titolare dei cespiti in esame per effetto del processo di privatizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, che era stato conferito al c.d. fondo FIP. Immobile concesso in locazione all’Agenzia del demanio che a sua volta lo aveva locato all’Agenzia delle Dogane, al quale, tuttavia, cessava l’occupazione dell’immobile in data 20.20.2005, come comprovato dalla denuncia di cessazione ai fini Tarsu; immobile che non veniva più occupato sino all’anno 2009, data della riconsegna del cespite alla proprietà.

Al riguardo la SGR deduce che soggetto passivo dell’Ici deve considerarsi l’Agenzia delle Demanio che aveva riottenuto la disponibilità del cespite (pag. 10 del controricorso)

3. Con la seconda censura si lamenta ex art. 360 c.p.c., n. 4 nonchè la nullità della sentenza per motivazione apparente in relazione all’art. 111 Cost, art. 132 c.p.c. e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36 (omessa valutazione dei motivi di appello); per avere i giudici regionali disatteso le argomentazioni dell’ente comunale ed aver motivato per relationem senza esplicitare le ragioni di diritto che hanno determinato il loro convincimento.

4. Con l’ultimo motivo si ribadiscono le doglianze proposte con il secondo mezzo oltre alla violazione dell’art. 2697 c.c. nonchè degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione al citato D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7 e l’omessa valutazione della documentazione probatoria e delle allegazioni di parte appellante; per avere il decidente omesso di vagliare le deduzioni difensive del Comune.

5. Il primo motivo va respinto, assorbiti gli altri.

Sebbene la questione della legittimazione passiva non sia stata esplicitamente affrontata dalla CTR, quest’ultima ha tuttavia richiamato la disciplina di cui al D.L. n. 351 del 2001, affermando che fino alla restituzione dell’immobile al Fondo, permane il trattamento fiscale in precedenza usufruito e che la circostanza che l’Agenzia del Demanio abbia ritardato a riconsegnare i beni al Fondo non poteva comportare per il fondo stesso l’obbligo di versare l’imposta per le tre annualità, tenuto conto della normativa in materia di cartolarizzazione e trattandosi di beni direttamente nella disponibilità di una amministrazione dello stato.

5.1 Il D.L. n. 351 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 410 del 2001, allo scopo di semplificare le modalità di dismissione di beni immobili, ha introdotto una procedura di privatizzazione del patrimonio immobiliare pubblico articolata essenzialmente in due passaggi. In primo luogo, è stata affidata (art. 1, comma 2) all’Agenzia del demanio la ricognizione: 1) dei beni immobili di proprietà dello Stato, distinti tra beni demaniali e beni facenti parte del patrimonio disponibile e indisponibile; 2) dei beni immobili di proprietà degli enti pubblici non territoriali; 3) dei beni immobili non strumentali in precedenza attribuiti a società a totale partecipazione pubblica, riconosciuti di proprietà dello Stato; 4) dei beni immobili di proprietà dello Stato ubicati all’estero. I decreti adottati dall’Agenzia del demanio hanno valore dichiarativo della proprietà (art. 1, comma 3). La ricognizione è estesa anche ai beni di regioni, province, comuni e altri enti locali che ne facciano richiesta e ai beni utilizzati per uso pubblico, ininterrottamente da oltre venti anni, con il consenso del proprietario (art. 1, comma 6). 2 In secondo luogo, si è previsto il ricorso alla tecnica della cartolarizzazione attraverso il trasferimento degli immobili da cedere a delle società veicolo, che a ciò devono provvedere (art. 2, commi 1 e 2).

In particolare, gli immobili sono ceduti ad una o più società a responsabilità limitata (c.d. società veicolo), appositamente costituite, che ne finanziano l’acquisto attraverso l’emissione di titoli o mediante finanzia menti acquisiti da terzi (art. 2, commi 1 e 2). La società veicolo versa l’importo raccolto con tali operazioni, a titolo di prezzo iniziale, agli enti che hanno trasferito gli immobili. Per ogni operazione di cartolarizzazione sono individuati, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, i beni immobili destinati al soddisfacimento dei diritti dei portatori dei titoli e dei concedenti i finanziamenti. Questi beni e ogni altro diritto acquisito nell’ambito dell’operazione costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello della società veicolo. Delle obbligazioni nei confronti dei portatori dei titoli, dei soggetti concedenti finanziamenti e di ogni altro creditore, risponde esclusivamente il patrimonio separato (art. 2, comma 2). La società veicolo gestisce gli immobili e li rivende sul mercato. I flussi derivanti dalla gestione e dalla vendita degli immobili sono utilizzati per il rimborso del debito e degli interessi e oneri accessori, delle commissioni ai soggetti terzi e degli altri costi. L’eventuale residuo costituisce il cosiddetto prezzo differito da retrocedere all’originario titolare del diritto di proprietà.

Per l’esattezza, i beni immobili individuati ai sensi dell’art. 1 possono essere trasferiti a titolo oneroso alle società costituite ai sensi dell’art. 2, comma 1 con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. L’inclusione nei decreti produce il passaggio dei beni al patrimonio disponibile.

Il Ministro dell’economia e delle finanze è pure autorizzato a promuovere la costituzione di uno o più fondi comuni di investimento immobiliare, conferendo o trasferendo beni immobili a uso diverso da quello residenziale dello Stato, dell’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e degli enti pubblici non territoriali, individuati con uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.

5.2 Per quel che qui rileva, gli immobili in uso governativo, conferiti o trasferiti ai sensi dell’art. 4, comma 1, sono concessi in locazione all’Agenzia del demanio, che li assegna ai soggetti che li hanno in uso, per periodi di durata fino a nove anni rinnovabili, secondo i canoni e le altre condizioni fissate dal Ministero dell’economia e delle finanze sulla base di parametri di mercato (art. 4, comma 2).

Inoltre, per il disposto dell’art. 2, comma 6, ciascun patrimonio separato di cui al comma 2 non è soggetto alle imposte sui redditi nè all’imposta regionale sulle attività produttive. Le operazioni di cartolarizzazione di cui al comma 1 e tutti gli atti, contratti, trasferimenti e prestazioni posti in essere per il perfezionamento delle stesse, nonchè le formalità ad essi connesse, sono esenti dall’imposta di registro, dall’imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta indiretta, nonchè da ogni altro tributo o diritto.

5.3 Ai fini dell’imposta comunale sull’incremento di valore degli immobili, i trasferimenti di beni immobili alle società costituite ai sensi del comma 1 non si considerano atti di alienazione.

Soggetti passivi dell’imposta comunale sugli immobili sono i gestori individuati ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. d), per tutta la durata della gestione, nei limiti in cui l’imposta era dovuta prima del trasferimento di cui all’art. 3, comma 1.

Da quanto esposto nel ricorso introduttivo nella specie viene in rilievo un immobile conferito ad un fondo comune di investimento (FIP: fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso) a sua volta affidato ad una società veicolo (SGR). Questo immobile è poi stato concesso in locazione all’Agenzia del demanio, affinchè lo assegnasse ai soggetti che già li avevano in uso (Agenzia delle Dogane).

5.4 In particolare, del Ministero dell’Economia e delle Finanze D.M. 15 dicembre 2004, art. 1 ha previsto che “L’Agenzia del demanio provvede, ai sensi dell’art. 4, comma 2-ter, ad assegnare gli immobili ricevuti in locazione ai soggetti che li avevano in uso, sulla base dei canoni e delle altre condizioni indicate nei decreti. I soggetti assegnatari, in relazione agli immobili loro assegnati, assumono gli impegni e rilasciano le manleve di cui all’allegato 2 in favore dell’Agenzia del demanio e a tal fine sottoscrivono con la medesima…apposito disciplinare di assegnazione…”.

L’allegato 1 al decreto del 15 dicembre 2004, che regola i contenuti del rapporto fra il Fondo e l’Agenzia del demanio, dispone, alla lettera a), che gli immobili in questione sono concessi in locazione dal Fondo all’Agenzia del demanio e che “il contratto di locazione prevede l’assegnazione da parte dell’Agenzia del demanio degli immobili locati ai soggetti che li avevano in uso prima dell’apporto ovvero del trasferimento al Fondo; gli immobili sono utilizzati conformemente all’uso cui sono stati destinati sino alla data di efficacia…”.

Invece, la lettera g) dell’allegato 1 del medesimo decreto del 15 dicembre 2004 stabilisce che è a carico dell’Agenzia del demanio “ogni spesa, costo e/o onere di qualsiasi genere connesso agli immobili ed al loro utilizzo, ivi comprese le utenze…, le tasse di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, le concessioni di passi carrabili e le altre tasse, oneri e contributi locali, diversi dall’ICI, riferibili agli immobili”.

L’allegato 2 al decreto del 15 dicembre 2004, che concerne il disciplinare di assegnazione in uso degli immobili da parte dell’Agenzia del demanio, prevede, poi, alla lettera a), che gli immobili siano assegnati dall’Agenzia del demanio ai soggetti che li avevano in uso prima del trasferimento, nello stesso stato di fatto e di diritto nel quale si trovavano in precedenza.

La lettera e) del menzionato allegato 2, invece, chiarisce che “è a carico di ciascun soggetto assegnatario ogni spesa, costo e/o onere di qualsiasi genere connessi agli immobili ed al loro utilizzo, ivi comprese le utenze…le tasse di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, le concessioni di passi carrabili e le altre tasse, oneri e contributi locali riferibili agli immobili”.

Infine, l’art. 4 del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 23 dicembre 2004 dispone che “Con la stipula del disciplinare di assegnazione, i soggetti assegnatari assumono nei confronti dell’Agenzia del demanio, ed in relazione agli immobili apportati, gli obblighi e le manleve indicati nel decreto operazione” (ovvero il decreto del 15 dicembre 2004).

5.5. Sostiene la CTR che, nella presente controversia, troverebbe applicazione l’orientamento per cui, in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l’esenzione dall’imposta che il D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. i), prevede per gli immobili utilizzati dai soggetti di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 87, comma 1, lett. c) (enti pubblici e privati, diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato e non aventi per oggetto esclusivo o principale 7 l’esercizio di attività commerciali), purchè destinati esclusivamente allo svolgimento di specifiche attività, esige la duplice condizione dell’utilizzazione diretta degli immobili da parte dell’ente possessore e del requisito soggettivo della destinazioneòad uso ufficio del fabbricato.

Tali principi, che questo Collegio, in astratto, condivide, non possono, però, regolare la fattispecie.

6. Il dispositivo della sentenza impugnata resta comunque conforme a diritto per cui, a norma dell’art. 384 c.p.c., può pervenirsi al rigetto del ricorso con la sola correzione della motivazione; – l’art. 384 c.p.c. prevede che qualora il vizio denunziato riguardi non un punto di fatto ma una questione di diritto, il giudice di legittimità ha il potere di integrare e correggere la motivazione della sentenza impugnata, senza cassarla, nel caso in cui la decisione adottata dal giudice di merito sia conforme a diritto, sostituendo la motivazione erronea con altra corretta, che conduca all’identico dispositivo della sentenza censurata, purchè la sostituzione della motivazione sia soltanto in diritto e non comporti indagini e valutazioni di fatto (com’è sicuramente nel caso in esame), nè violazione del principio dispositivo, nel senso che non dovrà esservi pronunzia su eccezioni non sollevate dalle parti e non rilevabili di ufficio (Cass. n. 20806/2017; 5954/2005; Cass. n. 15764/2004).

Infatti, la vicenda è disciplinata dal D.L. n. 351 del 2001, art. 2, comma 6, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 410 del 2001, in base al quale soggetti passivi dell’imposta comunale sugli immobili sono i gestori individuati ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. d), per tutta la durata della gestione, nei limiti in cui l’imposta era dovuta prima del trasferimento di cui all’art. 3, comma 1.

7.In particolare, assume valore il periodo che recita: “Soggetti passivi dell’imposta comunale sugli immobili sono i gestori individuati ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. d), per tutta la durata della gestione, nei limiti in cui l’imposta era dovuta prima del trasferimento di cui all’art. 3, comma 1 “. Questa disposizione introduce, quindi, ai fini ICI, una disciplina speciale che deroga ai normali criteri di individuazione dei soggetti passivi dell’imposta, in genere coincidenti con i titolari di diritti reali nel possesso dell’immobile, precisando che, nella specie, viene in rilievo, invece, la posizione dei “gestori individuati ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. d), “.

Per l’esattezza, come precisato dalle decisioni della Cass., Sez. V, n. 25152 e n. 25153 del 7 dicembre 2016, in tema di ICI concernente la diversa, ma simile, operazione SCIP, che coinvolgeva la società veicolo SCIP srl, le società di cartolarizzazione, che sono mere società veicolo incaricate degli adempimenti necessari alla proficua vendita degli immobili, non sono soggette all’imposta, che continua a gravare sull’ente proprietario e gestore, come si desume dal combinato disposto del D.L. n. 351 del 2001, art. 2, commi 2 e 6, e art. 3, comma 1 (conv., con modif., dalla L. n. 410 del 2001), e del D.M. 3 novembre 2001, n. 18765.

7.1 Sul punto, l’indirizzo appena richiamato ha fatto propria l’impostazione del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell’Economia e delle Finanze Risoluzione 22 maggio 2007, n. 1/DPF, la quale ha affermato che la disposizione di cui al D.L. n. 351 del 2001, art. 2, aveva introdotto: “un’eccezione rispetto alle ordinarie regole di definizione della soggettività passiva ai fini ICI, operando una netta distinzione tra il soggetto proprietario degli immobili, vale a dire la S.C.I.P. s.r.l., ed i soggetti gestori e cioè gli Enti ex proprietari degli immobili in questione. Solo questi ultimi, infatti, a norma dei decreti adottati in attuazione dell’art. 3 del D.L. 9 n. 351 del 2001, sono i soggetti cui è affidata la gestione degli immobili, ai sensi della lettera d), comma 1, dello stesso art. 3 e che, quindi, per effetto del menzionato comma 6 dell’art. 2, sono i soggetti passivi ai fini ICI. L’espressa previsione di legge non lascia, dunque, alcun dubbio sulla circostanza che alla S.C.I.P. s.r.l. non può essere attribuita la soggettività passiva dell’ICI”.

La logica sottesa alle citate Cass., Sez. V, n. 25152 e n. 25153 del 7 dicembre 2016 deve essere condivisa, pur dovendosi tenere conto delle differenze del caso in esame, considerato che, nella presente controversia, diversamente da quanto avvenuto nelle fattispecie che hanno portato a Cass., Sez. V, n. 25152 e n. 25153 del 7 dicembre 2016, vengono in rilievo beni conferiti ad un fondo immobiliare e non trasferiti direttamente alla società che si occupa della cartolarizzazione, la quale non è la SCIP srl, ma la SGR spa.

L’intero sistema delle privatizzazioni immobiliari che fa capo al D.L. n. 351 del 2001 si fonda sull’individuazione di una società veicolo (prima la SCIP srl, ora la SGR spa) che è incaricata di occuparsi del collocamento sul mercato di alcuni immobili, direttamente o tramite dei titoli.

I compiti della detta società veicolo sono, quindi, specifici. Nell’eventualità che gli immobili siano conferiti ad un fondo, la stessa società veicolo si limita a rappresentare formalmente all’esterno il fondo de quo, che ha la titolarità sostanziale dei beni, tanto che questi non entrano del tutto nel patrimonio della medesima società, ma restano separati. La concreta gestione dei cespiti, pertanto, non spetta alla SGR spa, la quale, al massimo, si occupa della gestione, all’esterno, del fondo nel suo complesso, ma non delle sue singole componenti, così come la SCIP srl procedeva alla cartolarizzazione, ma non seguiva i singoli immobili.

7.2 Per l’esattezza, nell’operazione SCIP 1, con il D.M. 3 novembre 2001, n. 18765 (pubblicato sulla G.U. n. 290 del 14 dicembre 2001), recante “Trasferimento alla società di cartolarizzazione, all’uopo costituita, dei beni immobili appartenenti 10 a enti soggetti a vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, individuati dai decreti dell’Agenzia del demanio”, era stato stabilito, all’articolo unico, comma 4, che “La gestione degli immobili trasferiti alla società di cartolarizzazione ai sensi dell’art. 1 e la vendita degli immobili trasferiti alla società di cartolarizzazione, fatta eccezione, per la sola vendita, per quelli a carattere commerciale facenti parte del piano straordinario di dismissioni di cui al D.L. 28 marzo 1997, n. 79, art. 7, sono affidate pro-tempore, sino alla data di stipula del contratto di gestione degli immobili di cui all’ultimo capoverso del presente articolo, agli enti individuati quali proprietari dei beni immobili ai sensi dei decreti dell’Agenzia del demanio, a favore dei quali la società di cartolarizzazione rilascia apposita procura generale… Gli enti individuati quali proprietari dei beni immobili ai sensi dei decreti dell’Agenzia del demanio, nella persona dei relativi presidenti o sostituti, stipulano con la società di cartolarizzazione, in relazione all’operazione di cartolarizzazione, il contratto di gestione degli immobili, assumendo in relazione ad esso gli obblighi riportati nell’allegato 4”.

8. Nel caso in esame, invece, per come prospettato dalla SGR spa e desumibile dai decreti del Ministero dell’economia e delle finanze del 15 e del 23 dicembre 2004″ vengono in rilievo, ai sensi del D.L. n. 351 del 2001, art. 4, comma 2 ter, degli immobili concessi in locazione all’Agenzia del demanio, che li ha assegnati, poi, ai soggetti che li hanno in uso, secondo i canoni e le altre condizioni fissate dal Ministero dell’economia e delle finanze sulla base di parametri di mercato. Da quanto esposto, emerge che presupposto per l’applicazione del D.L. n. 351 del 2001, art. 2, comma 6, in tema di

individuazione dei soggetti passivi ai fini ICI, non è la semplice costituzione della società veicolo e il trasferimento dei beni a quest’ultima o al fondo ad essa

collegato, ma l’individuazione dei soggetti cui è affidata la gestione degli immobili, ai sensi del D.L. n. 351 del 2001, art. 3, comma 1, lett. d). Nella vicenda della SCIP srl, questa individuazione è avvenuta in capo agli enti ex proprietari dei cespiti in base al D.M. 3 novembre 2001, n. 18765, articolo unico, comma 4; in quella presente, invece, come rilevabile del Ministero dell’economia e delle finanze del D.M. 15 dicembre 2004 e del D.M. 23 dicembre 2004, essa avrebbe interessato i “soggetti che li hanno in uso, per periodi di durata fino a nove anni rinnovabili, secondo i canoni e le altre condizioni fissate dal Ministero dell’economia e delle finanze sulla base di parametri di mercato”, come indicati dall’Agenzia del Demanio, in base al disposto del D.L. n. 351 del 2001, art. 4, comma 2 ter, che riguarda specificamente i fondi comuni.

Pertanto, al fine di individuare il soggetto passivo di imposta ai fini ICI nelle operazioni come quelle de quibus, occorre verificare se i singoli beni oggetto dell’accertamento, siano rimasti nella disponibilità dell’ente proprietario o di quello utilizzatore e con quale impiego, in modo da potere così stabilire se trovi applicazione il disposto del D.L. n. 351 del 2001, art. 2, comma 6, per il quale “Soggetti passivi dell’imposta comunale sugli immobili sono i gestori individuati ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. d), per tutta la durata della gestione, nei limiti in cui l’imposta era dovuta prima del trasferimento di cui all’art. 3, comma 1 “.

Questa interpretazione del D.L. n. 351 del 2001, art. 2, comma 6, che esclude la società veicolo dal novero dei gestori individuati ai sensi del comma 1, lett. d), ha il pregio di essere coerente: – con l’indirizzo giurisprudenziale in tema di operazioni SCIP 1 e con quello che ha escluso la qualifica di soggetto passivo ICI dell’Agenzia del Demanio (Cass., Sez. 5, n. 10655 del 17 aprile 2019); – con la lettera del D.L. n. 351 del 2001, art. 3, comma 1, lett. d), che chiaramente distingue il trasferimento dei beni dalla loro gestione, rendendo palese come non basti il primo perchè si abbia automaticamente pure la seconda; – con la parte del D.L. n. 351 del 2001, art. 2, comma 6, in questione, ove è scritto che “Soggetti passivi dell’imposta comunale sugli immobili sono i gestori individuati ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. d), per tutta la durata della gestione, nei limiti in cui l’imposta era dovuta prima del trasferimento di cui all’art. 3, comma 1 “, atteso che la frase “nei limiti in cui l’imposta era dovuta prima del trasferimento di cui all’art. 3, comma 1 ” non avrebbe senso compiuto se non si riferisse “all’occupazione dei cespiti da parte dei soggetti, pubblici, che, prima della privatizzazione, erano proprietari ed utilizzatori degli stessi e che, quindi, in ragione della loro attività istituzionale, non erano tenuti a corrispondere l’ICI; – con la circostanza che, quando nel medesimo del D.L. n. 351 del 2001, art. 2 il legislatore ha voluto riferirsi, ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, alle società veicolo, le ha indicate espressamente come “società”, “società costituite ai sensi del comma 1” e “società di cui al comma l”, ma mai come “gestori” o “gestori individuati ai sensi del comma 1, lett. d), dell’art. 3”; – con il fatto che, ai sensi della lett. a) dell’allegato 1 al Ministero dell’economia e delle finanze del D.M. 15 dicembre 2004, che regola i contenuti del rapporto fra il Fondo e l’Agenzia del demanio, gli immobili in questione sono concessi in locazione dal Fondo all’Agenzia del demanio e “il contratto di locazione prevede l’assegnazione da parte dell’Agenzia del demanio degli immobili locati ai soggetti che li avevano in uso prima dell’apporto ovvero del trasferimento al Fondo; gli immobili sono utilizzati conformemente all’uso cui sono stati destinati sino alla data di efficacia…”; – con la lett. a) dell’allegato 2 del menzionato decreto del 15 dicembre 2004, che concerne il disciplinare di assegnazione in uso degli immobili da parte dell’Agenzia del demanio, per cui gli immobili sono assegnati in uso dall’Agenzia del demanio ai soggetti che avevano in uso prima del trasferimento, nello stesso stato di fatto e di diritto nel quale si trovavano in precedenza; – con la lett. e) dell’allegato 2 del Ministero dell’economia e delle finanze del D.M. 15 dicembre 2004, per il quale “è a carico di ciascun soggetto assegnatario ogni spesa, costo e/o onere di qualsiasi genere connessi agli immobili ed al loro utilizzo, ivi comprese le utenze…le tasse di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, le concessioni di passi carrabili e le altre tasse, oneri e contributi locali riferibili agli immobili”.

In pratica, il D.L. n. 351 del 2001, art. 2, comma 6, ha introdotto una deroga ai comuni criteri di selezione dei soggetti passivi ICI che non sono i titolari di diritti reali sugli immobili, ma i loro gestori-utilizzatori, come individuati ai sensi della normativa sopra citata. D’altronde, il D.L. n. 351 del 2001, art. 2, comma 6, nel derogare ai criteri generali di individuazione dei soggetti passivi ICI, ha introdotto una regolamentazione generale concernente le privatizzazioni immobiliari disciplinate dal medesimo D.L. n. 351 del 2001, in base alla quale gli enti in origine titolari degli immobili dismessi mantengono, fino alla cessione definitiva, la gestione degli stessi e, qualora continuino ad avvalersene per i loro scopi istituzionali o per le altre ragioni – indicate dalla normativa, sono considerati soggetti passivi per l’ICI, nonostante la proprietà degli stessi sia ormai riferibile alla società vettore e/o al fondo immobiliare. Ciò perchè la società vettore è solo titolare formale del 1 diritto reale, mentre il fondo, titolare sostanziale del diritto, è, però, un patrimonio separato privo di soggettività giuridica esterna (v. Cass. n. 4138 del 17/02/2021)

9. Il ricorso va dunque respinto.

In considerazione della recente evoluzione giurisprudenziale, appare opportuno disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti.

PQM

La corte:

– rigeta il ricorso; compensa le spese dell’intero giudizio;

– Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale della Corte di cassazione tenuta da remoto, il 17 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2021

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