Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16128 del 09/06/2021
Cassazione civile sez. VI, 09/06/2021, (ud. 15/04/2021, dep. 09/06/2021), n.16128
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. CATALDI Michele – Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. LO SARDO Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 36967/2019 R.G., proposto da:
l’Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore
Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura
Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata;
– ricorrente –
contro
la “DONDOLA S.r.l.”, con sede in Pesaro, in persona
dell’amministratore unico pro tempore, rappresentata e difesa
dall’avv. Alessandra Militerno, con studio in Roma, e dall’Avv.
Francesco Napolitano, con studio in Roma, ove elettivamente
domiciliata, giusta procura in margine al controricorso di
costituzione nel presente procedimento;
– controricorrente –
avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale
delle Marche il 6 agosto 2018 n. 498/06/2018, non notificata;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata (mediante collegamento da remoto, ai sensi del D.L. 28
ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 9, convertito nella L. 18
dicembre 2020, n. 176, con le modalità stabilite dal decreto reso
dal Direttore Generale dei Servizi Informativi ed Automatizzati del
Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020) del 15 aprile 2021 dal
Dott. Giuseppe Lo Sardo.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Rilevato, preliminarmente, che la controricorrente ha eccepito la tardività del ricorso per cassazione sul presupposto dell’inapplicabilità della sospensione dei termini di impugnazione delle pronunce giurisdizionali D.L. 13 ottobre 2018, n. 119, ex art. 6, comma 11, convertito, con modificazioni, nella L. 17 dicembre 2018, n. 136, alle controversie in materia di cartelle di pagamento D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ex art. 36-bis, le quali non costituirebbero (a suo dire) “atti impositivi” in senso stretto; considerato che la questione se l’impugnazione della cartella di pagamento scaturente dal c.d. controllo automatizzato D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ex art. 36-bis, dia origine oppure no ad una controversia definibile in forma agevolata D.L. 13 ottobre 2018, n. 119, ex art. 6, comma 11, convertito, con modificazioni, nella L. 17 dicembre 2018, n. 136, è stata recentemente rimessa al Primo Presidente per la decisione delle Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez. 5, 28 gennaio 2021, n. 1913);
ritenuto, pertanto, che è opportuno rinviare la causa a nuovo ruolo in attesa della pronunzia su tale questione, la quale ha valore pregiudiziale per la definizione del presente procedimento.
PQM
La Corte rimette la causa a nuovo ruolo in attesa della pronunzia delle Sezioni Unite sulla questione specificata in motivazione.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale effettuata da remoto, il 15 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2021