Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15994 del 09/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 09/06/2021, (ud. 12/01/2021, dep. 09/06/2021), n.15994

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. D’ORIANO Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 15965/2017 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (c.f. (OMISSIS)) in persona del Direttore pro

tempore rappresentata e difeso ope ios dall’Avvocatura Generale

dello Stato, nei cui uffici in Roma via dei Portoghesi 12 è

domiciliata;

– ricorrente –

contro

C.P. (c.f. (OMISSIS)) elettivamente domiciliato in Roma via

Conca d’Oro 221 presso lo studio dell’avv. Antonio Giuliano,

rappresentato e difeso dall’avv. Luigi Giuliano;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 11801/32/16 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA depositata in data 23/12/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. RUSSO

RITA.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1.- C.P. ha impugnato l’avviso di accertamento e liquidazione delle maggiori imposte di registro, ipotecarie e catastali in relazione all’atto di compravendita ai rogiti del Notaio S. in data 5.1.2013, deducendo la nullità o inesistenza giuridica dell’atto impositivo per difetto di sottoscrizione, il difetto di motivazione e l’erronea quantificazione della base imponibile. Il ricorso del contribuente è

stato accolto in primo grado. Ha proposto appello l’Agenzia e la CFR della Campania, con sentenza depositata in data 23 dicembre 2016, ha confermato la sentenza di primo grado sul rilievo che la delega di firma dell’atto impositivo era stata rilasciata al capo team e, non essendo una delega nominativa, non era valida. Osservava la Cf R che la disposizione di servizio 6/2014 indicava quale soggetto delegato della sottoscrizione degli avvisi di accertamento il capo team di gestione e controllo dati senza alcun riferimento al nominativo del funzionario delegato nonchè alle ragioni e durata della delega.

2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia affidandosi a due motivi. Si è costituito resistendo con controricorso il contribuente. I,a causa è stata trattata all’adunanza camerale non partecipata del 12 gennaio 2021.

Diritto

RITENUTO

CHE:

3.- Preliminarmente sulla eccezione di inammissibilità del ricorso.

Il contribuente deduce di avere notificato la sentenza della CTR, in data 28 febbraio 2017 e, poichè il ricorso è stato proposto il 20 giugno 2017, è stato superato il termine di sessanta giorni di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 51 (in realtà al ricorso per cassazione si applica il termine di cui all’art. 325 c.p.c., comma II che è comunque di sessanta giorni). L’eccezione è infondata: la parte non trascrive in ricorso e non deposita documenti effettivamente probanti la avvenuta regolare notificazione della sentenza d’appello, ma in ogni caso, atteso che il termine di sessanta giorni decorrente dalla data di (asserita) notifica della sentenza sarebbe scaduto in data 29 aprile 2017, si applicherebbe la proroga prevista del D.L 24 aprile 2017, n. 50, art. 11, comma 9, in virtù del quale “per le controversie definibili sono sospesi per sei mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione che scadono dalla data di entrata in vigore del presente articolo fino al 30 settembre 2017”.

3.1- Con il primo motivo del ricorso la parte lamenta la nullità della sentenza in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4 per violazione dell’art. 112 c.p.c. Si deduce il vizio di extrapetizione, poichè il contribuente avrebbe opposto l’atto per la ragione che il delegato non aveva qualifica dirigenziale (capo area) e non perchè la delega non era nominativa.

Il motivo è infondato.

L’originario ricorso del contribuente, il cui contenuto si desume dagli atti, definisce il thema decidendum sul punto in modo ampio, sufficiente ad investire il giudice di merito sulla regolarità della delega, e, peraltro, nella parte in fatto della sentenza impugnata si richiamano le difese della stessa Agenzia, che costituendosi in primo grado ha introdotto la questione dei contenuti della delega rilasciata, e quale motivo d’appello ha dedotto che è irrilevante la mancanza del nome del funzionario delegato.

2) Con il secondo motivo del ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42 e dei principi che devono trarsi da questa norma in materia di delega di firma. Deduce l’Agenzia che ai fini della validità dell’atto impositivo non è necessaria la sottoscrizione da parte del titolare dell’ufficio avente qualifica dirigenziale sottolineando che la delega di funzioni e la delega di firma sono due cose diverse poichè quest’ultima non è un (pià eccezionale ma normale strumento operativo dell’attività amministrativa.

Il motivo è fondato.

E’ corretto il richiamo operato da parte ricorrente alla differenza tra la delega di firma e la delega di funzioni e ai diversi presupposti di validità dell’atto.

In particolare, questa Corte ha già affermato che la delega alla sottoscrizione dell’avviso di accertamento ad un funzionario diverso da quello istituzionalmente competente del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 42 ha natura di delega di firma e non di funzioni e realizza un mero decentramento burocratico senza rilevanza esterna, restando l’atto firmato dal delegato imputabile all’organo delegante. Da ciò consegue che, nell’ambito dell’organizzazione interna dell’ufficio, l’attuazione di detta delega di firma può avvenire anche mediante ordini di servizio, senza necessità di indicazione nominativa, essendo sufficiente l’individuazione della qualifica rivestita dall’impiegato delegato, la quale consente la successiva verifica della corrispondenza tra sottoscrittore e destinatario della delega stessa (cfr. Cass. 11013/2019; Cass. 28850/2019). Questa Corte ha anche precisato che la delega di firma non solo non richiede l’indicazione nè del nominativo del soggetto delegato, ma neppure la durata della delega, che pertanto può avvenire mediante ordini di servizio che individuino l’impiegato legittimato alla firma mediante l’indicazione della qualifica rivestita, idonea a consentire, “ex post”, la verifica del potere in capo al soggetto che ha materialmente sottoscritto l’atto (Cass. 8814/2019).

Di questi principi il giudice d’appello non ha fatto buon governo.

Ne consegue, in accoglimento del secondo motivo del ricorso, rigettato il primo, la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio alla CTR della Campania in diversa composizione per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese anche del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il secondo motivo del ricorso, rigetta il primo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C’FR della Campania in diversa composizione per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese anche del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio da remoto, il 12 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2021

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