Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15971 del 08/06/2021

Cassazione civile sez. III, 08/06/2021, (ud. 25/01/2021, dep. 08/06/2021), n.15971

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele Gaetano Antonio – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 36630/2019 proposto da:

I.M.S., elettivamente domiciliato in Reggio Emilia,

via Bisi, 11, presso l’avv. ENRICO CORRADINI;

– ricorrente –

contro

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE

INTERNAZIONALE BOLOGNA, PUBBLICO MINISTERO;

– intimato –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende;

– resistente –

avverso la sentenza n. 2257/2019 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 01/08/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

25/01/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICENTI.

 

Fatto

RITENUTO

Che:

1. – Il ricorrente, I.S., è cittadino del Bangladesh, da cui, secondo il suo racconto, è fuggito per evitare una persecuzione politica: lui ed il padre erano militanti del (OMISSIS), partito politico attivo in Bangladesh, e perciò stesso invisi agli adepti del partito opposto. Il clima era, e rimane, secondo la prospettazione del ricorrente, quello della contesa politica violenta, tanto che i membri del partito opposto hanno non sono malmenato, ma minacciato di morte il ricorrente, il quale per evitare dunque esiti peggiori, con l’aiuto di uno zio, che ha trovato i fondi necessari, è andato via del suo paese.

2. – Impugna una decisione della Corte di appello di Bologna che, rigettando l’appello, ha negato diritto alla protezione internazionale ed umanitaria, essenzialmente per due motivi: intanto per la inverosimiglianza del racconto, ed in secondo luogo per il difetto di elementi in base ai quali affermare una certa vulnerabilità ostativa al rimpatrio.

3. – I.S. ricorre con un motivo. Il Ministero si è costituito, ma non ha notificato controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

Va premesso che, per mero refuso, nella procura alle liti si legge che è rilasciata per impugnare sentenza del Tribunale di Bologna, anzichè della Corte di Appello, anche se comunque dal complessivo tenore dell’atto, si capisce quale è la decisione oggetto di ricorso.

4. – L’unico motivo denuncia violazione della L. n. 251 del 2007, artt. 3 e 8.

Il motivo contiene in realtà due censure: la prima relativa al giudizio di inverosimiglianza del racconto di I., che contesta il relativo giudizio ritenendolo apodittico o comunque infondato. La seconda censura invece attiene alla protezione umanitaria ed assume che non è stato compiuto il doveroso esame dettagliato della situazione del Bangladesh.

Il motivo è inammissibile.

Lo e nella prima parte, quella che mira a contestare il giudizio di inverosimiglianza, sia perchè non adduce argomenti a contestazione della ratio decidendi, ma solo asserzioni quanto alla sua infondatezza; sia perchè censura il giudizio in fatto e non già l’uso dei criteri legali di valutazione (del fatto).

Quanto alla seconda, l’inammissibilità deriva anche qui dalla irrilevanza delle considerazioni svolte, per lo più meramente assertive della infondatezza della decisione impugnata, rispetto alla ratio, che è quella della insussistenza, agli atti, di elementi ostativi al rimpatrio, compresa la situazione del Bangladesh che invece viene tenuta in considerazione (p. 3 in fine), che convincente o meno che sia, è assunta come mancante, ma che, perciò stesso, non è contestata nel merito.

ricorso va dichiarato inammissibile.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Nulla spese. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2021

 

 

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