Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15877 del 08/06/2021

Cassazione civile sez. VI, 08/06/2021, (ud. 14/04/2021, dep. 08/06/2021), n.15877

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28828-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

R.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI VILLA

SACCHETTI 9, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE MARINI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANDREA GIOVANARDI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 127/4/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA DEL

VENETO, depositata il 26/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 14/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ENZA

LA TORRE.

 

Fatto

RITENUTO

che:

L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Veneto, che in controversia su impugnazione da parte di R.M. di avviso di accertamento anni 2010/2012, quale socio unico della srl unipersonale CMR Industry, ha respinto l’appello dell’Ufficio.

La CTR, confermando la decisione di primo grado, ha ritenuto che la mancata allegazione del PVC della GGFF (posta a base dell’accertamento nei confronti della società) all’accertamento notificato al socio, che non riportava il contenuto essenziale del predetto pvc, ne determinasse la illegittimità, ai sensi della L. n. 212 del 2000, art. 7.

La CTR ha considerato che il punto dirimente dal quale dipende la decisione è quello relativo alla mancata notifica al contribuente del pvc adottato al termine della verifica; tale pvc, redatto il (OMISSIS), era stato notificato tramite consegna al sig. T.M., in qualità di curatore fallimentare, che lo ha sottoscritto in un momento in cui la società si trovava già in stato di fallimento.

Pacifico è pertanto che il R. non ha mai ricevuto il pvc della società fallita e che gli avvisi a suo carico non riproducono il pvc, nè tali atti erano conosciuti dal contribuente – in quanto l’obbligo di allegazione esclude l’obbligo del contribuente di ricercare l’atto presso l’Ufficio o presso terzi, nè rileva che il pvc sia stato prodotto in giudizio, essendosi la violazione già realizzata- per cui il provvedimento è illegittimo per violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, con conseguente violazione del diritto al contraddittorio.

Il contribuente si costituisce con controricorso.

L’Agenzia deposita memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con l’unico motivo del ricorso l’Agenzia delle entrate deduce nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, ex art. 360 c.p.c., n. 4. Ciò in quanto la sentenza esprime una decisione ma non ne esplicita le ragioni.

Il motivo è infondato.

Non sussiste il denunciato vizio, contenendo la sentenza impugnata una motivazione che, sebbene in modo non del tutto lineare nella esposizione, è tuttavia chiara nella enunciazione delle ragioni del rigetto del gravame dell’Agenzia. Questa corte (S.U. n. 8053/2014, Cass. n. 26018 del 2018), ha statuito che è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attiene all’esistenza della motivazione in sè, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale o grafico”, nella “motivazione apparente” o “nel contrasto irriducibile di affermazioni inconciliabili”, come riduzione al “minimo costituzionale”. Invero deve ritenersi apparente la motivazione della sentenza impugnata in quanto non consente in realtà di conoscere l’iter logico-argomentativo e giuridico seguito e posto a fondamento della decisione, limitandosi ad affermare che “dal contenuto del contratto si trae la convinzione che l’impiego dello stesso sia stato conforme a quelle esigenze di carattere temporaneo indicate da Poste per far ricorso alla somministrazione di lavoro determinato”, senza esplicitare le ragioni a sostegno della decisione adottata.

Va sul punto ribadito che la mancanza o l’estrema concisione delle ragioni giuridiche della decisione, determinano la nullità della sentenza soltanto ove rendano impossibile l’individuazione del “thema decidendum” e delle ragioni poste a fondamento del dispositivo (ex multis Sez. 6 – 5, n. 9745 del 18/04/2017).

Tale vulnus non sussiste nella sentenza impugnata che, dopo avere premesso che “il punto dirimente dal quale dipende la decisione della controversia è quello della mancata notifica al contribuente, in una con gli avvisi di accertamento ad esso rivolti e con il presupposto avviso rivolto alla CMR Industry srl, del processo verbale adottato al termine della verifica” a carico della società; preso atto del fallimento della società e del mancato ricevimento da parte del R. del suddetto pvc, ha respinto l’appello dell’Ufficio, ritenendo non adeguatamente motivato l’accertamento (cui non era stato allegato il pvc in violazione della L. n. 212 del 2000 nè riportava il contenuto essenziale del pvc) e violato l’obbligo di allegazione degli atti non ricevuti e non conosciuti dal contribuente.

La giurisprudenza citata dall’Agenzia (Sez. 5, n. 4306 del 23/02/2010), riguarda il diverso profilo della violazione di legge – nel presente ricorso non contestato – nel ritenere sufficientemente motivato mediante il richiamo dei dati e delle notizie raccolti dall’ufficio direttamente o per mezzo della polizia tributaria, spettando al giudice tributario di merito la valutazione della sussistenza dei caratteri di gravità, precisione e concordanza degli indizi motivanti l’atto medesimo, sia singolarmente che nel loro complesso.

Va pertanto confermata la giurisprudenza di questa Corte che ha ridotto la contestazione sulla nullità della sentenza per vizio di motivazione ai soli casi di contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e motivazione apodittica o meramente apparente (Sez. un. 8053/2014: Sez. 6 – L, n. 16611 del 25/06/2018; Sez. L -, n. 26764 del 21/10/2019).

Il ricorso va conclusivamente respinto. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Le spese vengono liquidate in Euro 7.800,00 oltre spese forfetarie nella misura del 15% e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 14 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2021

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