Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15669 del 04/06/2021

Cassazione civile sez. I, 04/06/2021, (ud. 29/04/2021, dep. 04/06/2021), n.15669

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – rel. Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15108/2020 proposto da:

I.M.R., elettivamente domiciliato in Vicenza, presso lo

studio dell’avv. Massimo Rizzato, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 134/2020 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 21/01/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

29/04/2021 dal Dott. Roberto Bellè.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

I.M.R., proveniente dal (OMISSIS), ha proposto domanda di protezione internazionale, che è stata rigettata dal Tribunale di Venezia, con sentenza poi confermata dalla Corte d’Appello della stessa città;

egli ha quindi proposto ricorso per cassazione con un motivo; il Ministero dell’Interno ha depositato atto di costituzione in giudizio per l’eventuale partecipazione alla discussione orale.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

con l’unico motivo di ricorso si adduce la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) con riferimento al mancato riconoscimento della protezione sussidiaria;

il motivo consta dell’affermazione in merito ad una condizione precaria del Paese di provenienza, caratterizza da corruzioni, povertà estrema, situazione carceraria degradante e condizioni avvicinabili a quelle di un conflitto armato, citando alcune fonti (Amnesty International 2017/2018) e precedenti giurisprudenziali di merito;

il ricorso va disatteso, perchè quanto in esso narrato non incide se non marginalmente sui presupposti della norma che si assume violata in rubrica e quando anche tale coerenza sussiste, come è rispetto alla condizione definita come “avvicinabile” a quella di un conflitto armato, ciò viene fatto proponendo in sostanza una diversa ricostruzione del merito, inammissibile come ragione di impugnazione per cassazione (Cass., S.U., 27 dicembre 2019, n. 34476; Cass., S.U., 25 ottobre 2013, n. 24148), a fronte di una articolata ricostruzione della situazione interna del (OMISSIS), condotta dalla Corte territoriale, attraverso un richiamo puntuale a fonti aggiornate al 2018, attraverso cui essa ha escluso la ricorrenza di una situazione di violenza indiscriminata e delle condizioni richieste dalla norma evocata;

nulla sulle spese, in quanto il Ministero si è limitato al deposito di “atto di costituzione”, senza svolgere attività difensiva.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 29 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA