Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15617 del 04/06/2021
Cassazione civile sez. trib., 04/06/2021, (ud. 02/03/2021, dep. 04/06/2021), n.15617
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –
Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –
Dott. RUSSO Rita – Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –
Dott. D’ORIANO Milena – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 1147-2015 proposto da:
C.G.;
N.C.;
elettivamente domiciliati in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato
NICOLA BULTRINI, rappresentati e difesa dall’Avvocato ENRICO MARELLO
giusta procura speciale estesa a margine del ricorso;
– ricorrenti –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, presso l’AVVOCATURA GENERALE
DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– resistente –
avverso la sentenza n. 216/7/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE del FRIULI-VENEZIA GIULIA, depositata il 19/5/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 2/3/2021 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA
DELL’ORFANO.
Fatto
RILEVATO
CHE:
C.G. e N.C. propongono ricorso, affidato a tre motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale del Friuli-Venezia Giulia aveva parzialmente respinto l’appello proposto avverso la sentenza n. 12/1/2013 della Commissione Tributaria Provinciale di Trieste in rigetto del ricorso proposto avverso avvisi di accertamento IRPEF 2006-2007;
l’Agenzia delle entrate si è costituita al solo scopo di partecipare all’udienza di discussione.
Diritto
CONSIDERATO
CHE:
1. a seguito del ricorso l’Avvocatura dello Stato ha depositato istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere dal momento che la direzione provinciale di Trieste dell’Agenzia delle entrate aveva comunicato che i contribuenti avevano presentato domanda D.L. n. 50 del 2017, ex art. 11 conv. provvedendo anche al relativo versamento di quanto dovuto;
2. alla declaratoria di estinzione del giudizio segue che le spese del giudizio estinto restano a carico di chi le ha anticipate, per espressa previsione del citato art. 11, comma 10, ultimo periodo;
3. non sussistono i presupposti per imporre ai ricorrenti il pagamento dell’ulteriore contributo ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1- quater.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio e pone le spese a carico di chi le ha anticipate.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, il 2 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2021